Fonte: laleggepertutti.it
Non si può più contrastare il pignoramento della banca, con l’opposizione all’esecuzione forzata, se oggetto della contestazione è la presenza di interessi anatocistici: infatti la sede appropriata per tale tipo di contestazione è l’opposizione al decreto ingiuntivo. L’importante chiarimento è stato offerto poche ore fa dalla Cassazione [1].
Tutte le volte in cui la banca notifica al proprio cliente un decreto ingiuntivo (il che avviene quando non è in possesso di un titolo esecutivo come, ad esempio, il contratto di mutuo, circostanza questa che le darebbe altrimenti la possibilità di procedere direttamente al pignoramento), la nullità dell’anatocismo deve essere sollevata nell’opposizione al decreto ingiuntivo. Troppo tardi è, invece, far decorrere il termine dei 40 giorni per tale opposizione e poi dolersi dell’anatocismo con una opposizione al pignoramento (cosiddetta opposizione all’esecuzione).
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mercoledì 11 maggio 2016
lunedì 11 aprile 2016
Anatocismo: il nuovo calcolo degli interessi passivi sul conto
Fonte: laleggepertutti.it
Cos’è l’anatocismo bancario, come funziona il calcolo degli interessi sul conto corrente, ma soprattutto è lecito o no? La materia è stata appena riformata dal decreto legge “Salva Banche” di aprile 2016, che ha riscritto tutte le regole, anche quelle entrate in vigore con la famosa legge di Stabilità del 2014 [2], legge che aveva dichiarato genericamente illegittimo l’anatocismo. Vediamo dunque qual è l’attuale stato della normativa italiana.
Cos’è l’anatocismo bancario?
Cos’è l’anatocismo bancario, come funziona il calcolo degli interessi sul conto corrente, ma soprattutto è lecito o no? La materia è stata appena riformata dal decreto legge “Salva Banche” di aprile 2016, che ha riscritto tutte le regole, anche quelle entrate in vigore con la famosa legge di Stabilità del 2014 [2], legge che aveva dichiarato genericamente illegittimo l’anatocismo. Vediamo dunque qual è l’attuale stato della normativa italiana.
Cos’è l’anatocismo bancario?
venerdì 8 aprile 2016
Anatocismo: ripristinati dal dl banca gli interessi su interessi
fonte: laleggepertutti.it
Ritorna dalla finestra l’anatocismo che era stato abrogato dalla legge di Stabilità del 2014, ma con alcune limitazioni: a prevederlo è il decreto legge “Salva Banche” approvato ieri in via definitiva dal Senato [1], il cosiddetto Gacs che contiene la riforma del credito cooperativo e la garanzia statale sui crediti in sofferenza. L’anatocismo, ossia la contabilizzazione degli interessi sugli interessi, rimane in piedi per gli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti sul conto in rosso; inoltre potrà essere calcolato solo una volta all’anno e non trimestralmente come attualmente molte banche fanno.
Ritorna dalla finestra l’anatocismo che era stato abrogato dalla legge di Stabilità del 2014, ma con alcune limitazioni: a prevederlo è il decreto legge “Salva Banche” approvato ieri in via definitiva dal Senato [1], il cosiddetto Gacs che contiene la riforma del credito cooperativo e la garanzia statale sui crediti in sofferenza. L’anatocismo, ossia la contabilizzazione degli interessi sugli interessi, rimane in piedi per gli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti sul conto in rosso; inoltre potrà essere calcolato solo una volta all’anno e non trimestralmente come attualmente molte banche fanno.
martedì 19 gennaio 2016
Banche: restituzione degli interessi anatocistici senza fare causa
Fonte: www.laleggepertutti.it
La Crif, al pari di Experian Cerved e Ctc, sono Sic, ossia Sistemi di informazione creditizia: si tratta di banche dati detenute da soggetti privati (che nulla, quindi, hanno a che fare con lo Stato) in cui confluiscono i dati relativi a esposizioni debitorie nei confronti delle banche o qualsiasi altro intermediario di credito: si pensi alle richieste di mutui, prestiti, fidi, carte di credito, ecc. Non si tratta, quindi, di una banca dati pubblica come è, invece, la Centrale rischi tenuta dalla Banca d’Italia. Nella centrale rischi di Banca d’Italia sono censiti tutti i crediti concessi sopra i 30mila euro (se in sofferenza anche i crediti inferiori a 30mila euro). Nelle Sic, invece, gli istituti finanziari possono segnalare volontariamente tutti i dati relativi ai prestiti concessi.
La Crif, al pari di Experian Cerved e Ctc, sono Sic, ossia Sistemi di informazione creditizia: si tratta di banche dati detenute da soggetti privati (che nulla, quindi, hanno a che fare con lo Stato) in cui confluiscono i dati relativi a esposizioni debitorie nei confronti delle banche o qualsiasi altro intermediario di credito: si pensi alle richieste di mutui, prestiti, fidi, carte di credito, ecc. Non si tratta, quindi, di una banca dati pubblica come è, invece, la Centrale rischi tenuta dalla Banca d’Italia. Nella centrale rischi di Banca d’Italia sono censiti tutti i crediti concessi sopra i 30mila euro (se in sofferenza anche i crediti inferiori a 30mila euro). Nelle Sic, invece, gli istituti finanziari possono segnalare volontariamente tutti i dati relativi ai prestiti concessi.
mercoledì 15 luglio 2015
Banche e anatocismo sotto scacco: interessi pompati sul finanziamento
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/93481_banche-e-anatocismo-sotto-scacco-interessi-pompati-sul-finanziamento
Anatocismo vietato già da un anno e mezzo non solo a Milano e Como: al coro dei tribunali che si scagliano contro la pratica bancaria di “pompare” gli interessi a carico del correntista, calcolandoli non solo sul capitale dato in prestito, ma anche sugli interessi già prodotti nelle precedenti mensilità (così aumentando sempre più l’importo da restituire all’istituto mutuante) è ora anche il Tribunale di Biella [1]. Secondo, infatti, quest’ultimo giudice, è stato sufficiente lo stop scritto (seppur genericamente) dalla Legge di Stabilità del 2013 per far scattare il divieto a partire dal primo gennaio 2014.
Anatocismo vietato già da un anno e mezzo non solo a Milano e Como: al coro dei tribunali che si scagliano contro la pratica bancaria di “pompare” gli interessi a carico del correntista, calcolandoli non solo sul capitale dato in prestito, ma anche sugli interessi già prodotti nelle precedenti mensilità (così aumentando sempre più l’importo da restituire all’istituto mutuante) è ora anche il Tribunale di Biella [1]. Secondo, infatti, quest’ultimo giudice, è stato sufficiente lo stop scritto (seppur genericamente) dalla Legge di Stabilità del 2013 per far scattare il divieto a partire dal primo gennaio 2014.
lunedì 6 luglio 2015
Banche: nulli gli interessi maggiorati sul prestito
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/92858_banche-nulli-gli-interessi-maggiorati-sul-prestito
Sul calcolo degli interessi illegittimi le banche non ci stanno e continuano a fare di testa propria: e così fioccano le sentenze di condanna con cui i giudici continuano a bacchettarle; non si scherza, insomma, coi soldi dei correntisti ed è inutile fare il gioco delle tre carte per far riaffiorare dalla finestra quello che era uscito dalla porta.
L’anatocismo – ossia il calcolo degli interessi sia sul capitale dato in prestito che sugli interessi precedentemente maturati – è ormai illegittimo dal 2014, vietato dalla legge di Stabilità che era stata sufficientemente chiara nel metterlo fuori legge. La pratica è stata applicata per anni dagli istituti di credito ai danni dei correntisti che avevano contratto un finanziamento o un mutuo di vario tipo: in pratica, gli interessi – dispone la legge – vanno calcolati, ogni anno solo sul capitale dato in prestito, ma non anche sugli interessi già scaduti, altrimenti il debito lievita in modo spropositato.
Sul calcolo degli interessi illegittimi le banche non ci stanno e continuano a fare di testa propria: e così fioccano le sentenze di condanna con cui i giudici continuano a bacchettarle; non si scherza, insomma, coi soldi dei correntisti ed è inutile fare il gioco delle tre carte per far riaffiorare dalla finestra quello che era uscito dalla porta.
L’anatocismo – ossia il calcolo degli interessi sia sul capitale dato in prestito che sugli interessi precedentemente maturati – è ormai illegittimo dal 2014, vietato dalla legge di Stabilità che era stata sufficientemente chiara nel metterlo fuori legge. La pratica è stata applicata per anni dagli istituti di credito ai danni dei correntisti che avevano contratto un finanziamento o un mutuo di vario tipo: in pratica, gli interessi – dispone la legge – vanno calcolati, ogni anno solo sul capitale dato in prestito, ma non anche sugli interessi già scaduti, altrimenti il debito lievita in modo spropositato.
venerdì 3 luglio 2015
Anatocismo bancario: stop già dal 2014
fonte: http://www.laleggepertutti.it/92606_anatocismo-bancario-stop-gia-dal-2014
L’anatocismo bancario è fuorilegge già dal 1° gennaio del 2014 e i correntisti hanno diritto alla restituzione delle somme pagate all’istituto di credito o da quest’ultimo illegittimamente pretese: infatti, quando la banca calcola gli interessi essi vanno computati solo sul capitale residuo e non anche sul capitale maggiorato agli interessi maturati in precedenza.
sabato 16 maggio 2015
Interessi, usura e anatocismo: calcolo anche con la consulenza preventiva
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/88316_interessi-usura-e-anatocismo-calcolo-anche-con-la-consulenza-preventiva
Se stai pensando di fare una causa contro la tua banca per le classiche contestazioni come anatocismo, usura o commissioni non dovute, e tuttavia vorresti tentare, come ultima soluzione, di far ragionare l’avversario, magari attraverso un percorso conciliativo che ti consenta, in tempi celeri, di ottenere la restituzione delle somme o il ricalcolo degli interessi, c’è un sistema che puoi utilizzare, introdotto nel 2005 dal codice di procedura civile [1] e stranamente disprezzato dagli avvocati: si chiama consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. In buona sostanza, il tribunale – su ricorso della parte interessata (che, in questo caso, è il correntista) – nomina un perito che accerta, dal punto di vista tecnico (ossia, del ramo della sua scienza), chi dei due soggetti in lite abbia ragione e in che misura; quindi, prima di depositare la propria perizia in tribunale (all’esito della quale il ricorrente potrà decidere, poi, se intraprendere la causa ordinaria o meno), tenta una conciliazione tra le parti, al fine di trovare un bonario componimento.
Se stai pensando di fare una causa contro la tua banca per le classiche contestazioni come anatocismo, usura o commissioni non dovute, e tuttavia vorresti tentare, come ultima soluzione, di far ragionare l’avversario, magari attraverso un percorso conciliativo che ti consenta, in tempi celeri, di ottenere la restituzione delle somme o il ricalcolo degli interessi, c’è un sistema che puoi utilizzare, introdotto nel 2005 dal codice di procedura civile [1] e stranamente disprezzato dagli avvocati: si chiama consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. In buona sostanza, il tribunale – su ricorso della parte interessata (che, in questo caso, è il correntista) – nomina un perito che accerta, dal punto di vista tecnico (ossia, del ramo della sua scienza), chi dei due soggetti in lite abbia ragione e in che misura; quindi, prima di depositare la propria perizia in tribunale (all’esito della quale il ricorrente potrà decidere, poi, se intraprendere la causa ordinaria o meno), tenta una conciliazione tra le parti, al fine di trovare un bonario componimento.
giovedì 14 maggio 2015
Forse sei una vittima dell'usura bancaria? Per maggiori informazioni
In presenza di usura il cliente può ottenere il risarcimento degli interessi precedentemente pagati, maggiorati della rivalutazione ed una modifica delle condizioni contrattuali future.
Infatti un contratto sottoscritto con condizioni usurarie, è da ritenersi NULLO !!!
Infatti un contratto sottoscritto con condizioni usurarie, è da ritenersi NULLO !!!
Anatocismo bancario: anche annuale lo rileva d’ufficio il giudice
Fonte:

Capitalizzazione trimestrale o annuale degli interessi sul mutuo: non c’è bisogno di contestazione del debitore, potendo il giudice accorgersene da solo.
Terza e catastrofica pronuncia contro l’anatocismo bancario nel giro di poche settimane. Dopo le due “storiche” sentenze del Tribunale di Milano (“Anatocismo vietato per legge”) e della Cassazione (“Stop anatocismo anche annuale dal 2014”) è di nuovo il turno della Suprema Corte che, a pochi giorni dall’ultima sentenza, tira l’ultima e definitiva spallata alla pratica degli istituti di credito di calcolare gli interessi sul capitale maggiorato degli interessi prodotti in precedenza (cosiddetta “capitalizzazione degli interessi”). Secondo, infatti, una ordinanza dello scorso 7 maggio [1] (qui disponibile in allegato nel relativo “box sentenza”), che avrà enormi effetti pratici, il giudice puòrilevare anche d’ufficio la nullità della clausola del finanziamento che prevede gli interessi anatocistici sui saldi passivi (sia per quelli calcolati una volta ogni tre mesi che per quelli calcolati una volta all’anno).
domenica 10 maggio 2015
Commissioni della banca sul conto in rosso: illegittime
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/87738_commissioni-della-banca-sul-conto-in-rosso-illegittime
Tribunale di Torino: dopo il 2009, è illegittimo ogni costo aggiuntivo sui conti non affidati diverso dagli interessi. Una delle più importanti sentenze in materia bancaria, dell’anno scorso, è stata pubblicata dal Tribunale di Torino in relazione alle commissioni di massimo scoperto: quella sorta di penalità che la banca pretende ogni volta che il conto corrente va “in rosso”. Secondo il giudice piemontese, dopo il 2009 [1], sono sempre illegittime le commissioni applicate dalla banca sui conti scoperti, anche se accettate dal cliente con la firma del contratto.
Tribunale di Torino: dopo il 2009, è illegittimo ogni costo aggiuntivo sui conti non affidati diverso dagli interessi. Una delle più importanti sentenze in materia bancaria, dell’anno scorso, è stata pubblicata dal Tribunale di Torino in relazione alle commissioni di massimo scoperto: quella sorta di penalità che la banca pretende ogni volta che il conto corrente va “in rosso”. Secondo il giudice piemontese, dopo il 2009 [1], sono sempre illegittime le commissioni applicate dalla banca sui conti scoperti, anche se accettate dal cliente con la firma del contratto.
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