Fonte e approfondimenti: laleggepertutti.it
Si applicheranno anche ai pignoramenti immobiliari già in corso le nuove regole, entrate in vigore ieri, che conferiscono alle banche super poteri: grazie infatti alla riforma contenuta nel decreto legge [1] voluto fortemente dal Governo Renzi per porre fine alla crisi del sistema creditizio, gli istituti di credito potranno acquistare, a prezzi scontati, gli immobili che loro stessi hanno pignorato negli scorsi anni e messo all’asta.
Sono tre, in particolare, gli aspetti destinati a sconvolgere le regole su cui, fino ad oggi, si sono basate le aste giudiziarie, aspetti che, peraltro, desteranno seria preoccupazione per chi, non essendo riuscito a pagare il mutuo, ha in corso una procedura espropriativa.
Visualizzazione post con etichetta Procedura esecutiva. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Procedura esecutiva. Mostra tutti i post
venerdì 6 maggio 2016
lunedì 24 agosto 2015
In presenza di mutuo e ipoteca è possibile il pignoramento della casa
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/94994_in-presenza-di-mutuo-e-ipoteca-e-possibile-il-pignoramento-della-casa
Un errore comune di molti debitori è quello di ritenere che un immobile su cui vi sia già un’ipoteca non possa essere pignorato da altri creditori. Si tratta di una falsa convinzione: difatti, il debitore resta sempre titolare del bene, anche se su di esso egli ha concesso ipoteca per ottenere un finanziamento oppure l’ipoteca è scaturita da una sentenza o dalla stessa legge (è il caso del mutuo fondiario). Il codice civile, infatti, stabilisce che il debitore è responsabile delle obbligazioni da lui contratte con tutti i suoi beni, presenti e futuri: quindi, anche con quelli su cui è stata già iscritta un’ipoteca da altri.
Un errore comune di molti debitori è quello di ritenere che un immobile su cui vi sia già un’ipoteca non possa essere pignorato da altri creditori. Si tratta di una falsa convinzione: difatti, il debitore resta sempre titolare del bene, anche se su di esso egli ha concesso ipoteca per ottenere un finanziamento oppure l’ipoteca è scaturita da una sentenza o dalla stessa legge (è il caso del mutuo fondiario). Il codice civile, infatti, stabilisce che il debitore è responsabile delle obbligazioni da lui contratte con tutti i suoi beni, presenti e futuri: quindi, anche con quelli su cui è stata già iscritta un’ipoteca da altri.
martedì 26 maggio 2015
La sospensione d’ufficio dell’esecuzione forzata per eccessivo ribasso del prezzo di vendita
Fonte: http://www.salviamogliitaliani.it/la-sospensione-dufficio-dellesecuzione-forzata-per-eccessivo-ribasso-del-prezzo-di-vendita/
Come è noto, nelle vendite giudiziarie non è infrequente che il bene pignorato, spesso la casa di abitazione del debitore, venga venduto a prezzo molto basso tale da lasciare sostanzialmente invariato il rapporto debitorio.
Come è noto, nelle vendite giudiziarie non è infrequente che il bene pignorato, spesso la casa di abitazione del debitore, venga venduto a prezzo molto basso tale da lasciare sostanzialmente invariato il rapporto debitorio.
In tali situazioni il soggetto debole si vedrà portare via un bene faticosamente acquistato a prezzo pieno senza ottenere la cancellazione di un debito, che continuerà ad affliggerlo, nei confronti di un creditore che, per contro, non sarà soddisfatto delle sue ragioni.
Tale fenomeno è stato decisamente aggravato dalla così detta crisi che ha distrutto la domanda immobiliare. Senza volerne indagare le ragioni (siano esse l’aumento spropositato della tassazione ovvero la mancata concessione di mutui), si osserva che se nelle vendite davanti al notaio i prezzi hanno subito un abbattimento di circa solo il 20% davanti al Giudice si possono acquistare immobili a prezzi inferiori al 70/80 % del valore reale attuale.
Iscriviti a:
Post (Atom)



