Fonte: laleggepertutti.it
Non si può più contrastare il pignoramento della banca, con l’opposizione all’esecuzione forzata, se oggetto della contestazione è la presenza di interessi anatocistici: infatti la sede appropriata per tale tipo di contestazione è l’opposizione al decreto ingiuntivo. L’importante chiarimento è stato offerto poche ore fa dalla Cassazione [1].
Tutte le volte in cui la banca notifica al proprio cliente un decreto ingiuntivo (il che avviene quando non è in possesso di un titolo esecutivo come, ad esempio, il contratto di mutuo, circostanza questa che le darebbe altrimenti la possibilità di procedere direttamente al pignoramento), la nullità dell’anatocismo deve essere sollevata nell’opposizione al decreto ingiuntivo. Troppo tardi è, invece, far decorrere il termine dei 40 giorni per tale opposizione e poi dolersi dell’anatocismo con una opposizione al pignoramento (cosiddetta opposizione all’esecuzione).
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mercoledì 11 maggio 2016
venerdì 8 aprile 2016
Anatocismo: ripristinati dal dl banca gli interessi su interessi
fonte: laleggepertutti.it
Ritorna dalla finestra l’anatocismo che era stato abrogato dalla legge di Stabilità del 2014, ma con alcune limitazioni: a prevederlo è il decreto legge “Salva Banche” approvato ieri in via definitiva dal Senato [1], il cosiddetto Gacs che contiene la riforma del credito cooperativo e la garanzia statale sui crediti in sofferenza. L’anatocismo, ossia la contabilizzazione degli interessi sugli interessi, rimane in piedi per gli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti sul conto in rosso; inoltre potrà essere calcolato solo una volta all’anno e non trimestralmente come attualmente molte banche fanno.
Ritorna dalla finestra l’anatocismo che era stato abrogato dalla legge di Stabilità del 2014, ma con alcune limitazioni: a prevederlo è il decreto legge “Salva Banche” approvato ieri in via definitiva dal Senato [1], il cosiddetto Gacs che contiene la riforma del credito cooperativo e la garanzia statale sui crediti in sofferenza. L’anatocismo, ossia la contabilizzazione degli interessi sugli interessi, rimane in piedi per gli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti sul conto in rosso; inoltre potrà essere calcolato solo una volta all’anno e non trimestralmente come attualmente molte banche fanno.
giovedì 3 marzo 2016
lunedì 22 febbraio 2016
Mutuo: no decreto ingiuntivo o pignoramento se il contratto è abusivo (anche per anatocismo e usura bancaria)
Fonte: Laleggepertutti.it
Per la seconda volta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si scaglia contro i contratti di mutuo bancario contenenti clausole capestro: con una sentenza di qualche giorno fa [1], i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che l’eventuale presenza di clausole abusive inserite dalla banca nel contratto di finanziamento (cosiddette clausole vessatorie) deve essere rilevata dal giudice d’ufficio, quindi anche in mancanza di apposita richiesta della parte mutuataria.
Non solo: l’aspetto più interessante è che tale rilevazione può avvenire in qualsiasi fase del procedimento, dall’iniziale istanza di decreto ingiuntivo alla fase ultima, quella della vendita forzata con l’asta. In buona sostanza, sono contrarie al diritto dell’Unione Europea eventuali regole interne agli Stati che pongano una preclusione oltre la quale il consumatore non può più eccepire la nullità del contratto.
Per la seconda volta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si scaglia contro i contratti di mutuo bancario contenenti clausole capestro: con una sentenza di qualche giorno fa [1], i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che l’eventuale presenza di clausole abusive inserite dalla banca nel contratto di finanziamento (cosiddette clausole vessatorie) deve essere rilevata dal giudice d’ufficio, quindi anche in mancanza di apposita richiesta della parte mutuataria.
Non solo: l’aspetto più interessante è che tale rilevazione può avvenire in qualsiasi fase del procedimento, dall’iniziale istanza di decreto ingiuntivo alla fase ultima, quella della vendita forzata con l’asta. In buona sostanza, sono contrarie al diritto dell’Unione Europea eventuali regole interne agli Stati che pongano una preclusione oltre la quale il consumatore non può più eccepire la nullità del contratto.
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