Fonte: http://www.laleggepertutti.it/
Il correntista può ordinare alla propria banca di non pagare l’assegno bancario che egli ha emesso, ma lo può fare solo dopo il termine di otto giorni dall’emissione dello stesso (se l’assegno è pagabile all’interno dello stesso comune) o di quindici giorni (se è pagabile in altro Comune). In pratica, se il creditore che ha in mano l’assegno (cosiddetto prenditore) si reca allo sportello per il pagamento del titolo, e lo fa entro tale forbice di tempo (8 o 15 giorni), la banca deve ottemperare al suo ordine e deve pagarlo immediatamente; allo stesso modo, se non ci sono fondi, l’assegno deve essere protestato.

