Visualizzazione post con etichetta facolta creditori esecuzione immobiliare. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta facolta creditori esecuzione immobiliare. Mostra tutti i post
mercoledì 8 giugno 2016
Art. 564 cod. proc. civile: Facoltà dei creditori intervenuti
1.1. Termine per l’intervento.
In tema di espropriazione immobiliare, l’intervento dei creditori, sia ai sensi dell’art. 563 c.p.c., applicabile agli interventi avvenuti prima dell’1 marzo 2006, e abrogato dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 22, D.L. 35/2005, conv. dalla l. 80/2005, sia ai sensi dell’art. 564 c.p.c., come sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 23, D.L. n. 35/2005, conv. dalla l. 80/2005, è tempestivo se avvenuto anche oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, quando, per qualsiasi causa, questa sia stata differita, sempreché sia avvenuto prima dell’emissione dell’ordinanza di vendita. Cass. 18 gennaio 2012, n. 689.
Iscriviti a:
Post (Atom)

