giovedì 3 settembre 2015

Risulta ormai estremamente difficoltoso utilizzare il fondo patrimoniale e altri vincoli sui beni immobili o mobili registrati o trasferire gratuitamente



Risulta ormai estremamente difficoltoso utilizzare il fondo patrimoniale e altri vincoli sui beni immobili o mobili registrati o trasferire gratuitamente gli stessi in frode ai creditori. Tutti gli atti a titolo gratuito, infatti, oltre che essere assoggettabili ad azione esecutiva entro un anno ai sensi del nuovo art. 2929-bis c.c., sono bloccati alla trascrizione della sentenza di fallimento ed acquisiti alla massa fallimentare se operati nei due anni antecedenti la procedura, ex art. 64, 2° co. l.f.. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 192 del 20 agosto 2015, con entrata in vigore il giorno successivo, della legge n. 132 di conversione del dl n. 83 infatti, ha creato ulteriori ostacoli a tali illeciti utilizzi modificando sia il codice civile che la legge fallimentare.



Gli effetti del nuovo 2929-bis c.c. La costituzione di un fondo patrimoniale sulla propria casa non risulterà salvifico per il debitore che abbia contratto un debito anteriormente alla costituzione del fondo (il concetto vale anche per eventuali trust, vincoli di destinazione o donazioni). Entro un anno dalla costituzione del fondo, infatti, al creditore per poter far valere il proprio diritto di credito, non sarà più richiesto di agire in revocatoria ex art. 2901 c.c. (azione spesso non agevole a livello probatorio ed onerosa) poiché il nuovo art. 2929-bis c.c. pone lo stesso in situazione di assoluta maggiore protezione.

Ai creditori (ed in particolare agli istituti di credito) d’ora innanzi sarà, infatti, sufficiente munirsi di un mero titolo esecutivo, sia giudiziale (es. decreto ingiuntivo non opposto), che stragiudiziale (es. cambiale scaduta) per poter chiedere l’esecuzione forzata del bene, immobile o mobile registrato per cui valgono le nuove norme. Va ricordato che tali disposizioni non valgono per debiti contratti successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale (o degli altri atti di disposizione), visto che in questi casi il creditore era nelle condizioni di conoscere il vincolo a cui erano stati sottoposti i beni del debitore. Ragioni di certezza del diritto e soprattutto l’art.11 delle preleggi, fanno ritenere preferibile l’ipotesi che le disposizioni in commento si applichino agli atti di destinazione redatti successivamente al 27 giugno (data di entrata in vigore del dl.83) anche se la legge si limita a disporre che le nuove regole siano operative per le esecuzioni iniziate successivamente a tale data.

Blocco immediato dei beni donati nei confronti del fallimento. Procedura in discesa, a partire dal 21/8 scorso, quella che consente la dichiarazione di inefficacia delle donazioni, dei fondi patrimoniali, delle istituzioni di trust e dei vincoli di destinazione, al cospetto del fallimento. Difatti la nuova formulazione, apportata dalla legge 132/2015, all’art. 64 l.f., mediante l’inserimento del secondo comma, rinforza e semplifica la precedente previsione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Per il perfezionamento dell’inefficacia, infatti, ora è sufficiente la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Trascrizione questa che è da intendersi nello stesso pubblico registro relativo all’atto che la legge rende privo di effetto, sia da un punto di vista dell’oggetto dell’atto che si vuole dissolvere (pubblico registro immobiliare, automobilistico o navale) sia in relazione alla competenza territoriale dello stesso (pubblico registro relativo all’ubicazione dell’immobile). In pratica, con il «vecchio» art. 64 l.f. era necessaria una procedura giurisdizionale volta all’accertamento dell’inefficacia dell’atto a titolo gratuito, nel cui lasso temporale il donatario, ad esempio, poteva porre in essere un ulteriore atto verso un terzo. Quest’ultimo, se in buona fede, aveva pacificamente diritto ad opporsi al fallimento ai sensi dell’art. 2901 c.c., ultimo comma, semprechè il suo acquisto fosse trascritto anteriormente alla domanda stessa di accertamento di inefficacia. In virtù della novella, invece, il «congelamento della circolazione dei beni scatta immediatamente alla trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento, agevolando, di fatto il lavoro del curatore poiché viene saltata completamente la fase di accertamento giurisdizionale. Anche in questo caso è possibile opporsi alla procedura di inglobazione degli atti nella massa fallimentare, tuttavia, sarà l’interessato che potrà agire a norma dell’art. 36 l.f., dimostrando, ad esempio, che non trattasi di atto a titolo gratuito e quindi che non si rientra nella fattispecie di cui all’art. 64, dimostrazione questa molto più ardua per il beneficiario dell’atto. Restano salvi gli atti degli aventi causa in buona fede, successivi a quelli gratuiti, ma trascritti anteriormente alla sentenza di fallimento.

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