La legge tenta di contemperare l’esigenza del creditore
(quella di ottenere, dalla vendita dell’immobile pignorato, massima
soddisfazione al proprio credito) con quella del debitore (non “svendere” i
beni soggetti a pignoramento e, nello stesso tempo, riuscire a ricavare, dalla
vendita forzata degli stessi, il maggior ricavo per poter estinguere, o ridurre
in modo congruo, il proprio debito).
Nel mese di Ottobre anno 2015, presso il tribunale di Sassari
è stata accolta l’istanza di sospensione di vendita immobiliare all'asta per
eccesso di ribasso a vantaggio di una cliente della RETEFIN SRL seguita dal
consulente RANALLI e dell'Avvocato Giuseppe Nicola MURINEDDU,
Il giudice, valutata l’istanza ed approfondite le
motivazioni, nonostante vi fosse proposta d’acquisto regolare durante l’asta
immobiliare, ha ritenuto giusta la richiesta depositata dall'avvocato ed ha sospeso la vendita immobiliare.
Come è noto, nelle vendite giudiziarie è frequente che il
bene pignorato (spesso la casa di abitazione del debitore) venga venduto ad un
prezzo troppo basso così da non estinguere il rapporto debitorio nonostante la
vendita dell’immobile.
In tali situazioni il soggetto debole si vedrà portare via
un bene faticosamente acquistato a prezzo pieno senza ottenere la cancellazione
di un debito (che continuerà ad affliggerlo) nei confronti di un creditore che,
per contro, non sarà soddisfatto delle proprie ragioni.
Tale fenomeno è stato decisamente aggravato dalla crisi che
ha distrutto la domanda immobiliare; si osserva che nelle vendite giudiziarie
si possono acquistare immobili a prezzi inferiori del 70/80 % considerando il
valore di mercato come riferimento.
Per evitare che l’espropriazione del debitore si risolva in
una svendita dei suoi beni a seguito dell’esperimento infruttuoso di diverse
aste andate deserte, il Giudice dell’esecuzione , dietro istanza, “può
sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente
inferiore a quello giusto