domenica 13 dicembre 2015

Tassa sui rifiuti: come pagare meno.


La Tari è la nuova Tassa sui rifiuti, una delle tre componenti della IUC, l’Imposta Unica Comunale, che sostituisce le vecchie Tares, Tarsu e Tia: il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualunque titolo, locali o aree esterne, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Esistono diverse ipotesi in cui è possibile fruire di agevolazioni sul tributo offerte dal Comune, oppure richiederne la riduzione o l’esenzione: molte amministrazioni, ad esempio, prevedono la riduzione per le abitazioni con un solo occupante, o per i casi in cui l’occupazione dell’immobile sia temporanea, o i dimoranti si trovino all’estero per gran parte dell’anno.


Vediamo, in questa breve guida, come funziona la Tari, e quando è possibile pagarla in misura minore.

Tari: come funziona
La tassa è finalizzata a coprire i costi del servizio di igiene urbana, e si differenzia, nel suo ammontare, a seconda del Comune e della tipologia di utenza, domestica e non domestica.
Il tributo si compone di una parte fissa, relativa al costo del servizio, quantificata in base alla superficie dell’immobile, e da una parte variabile, in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti: dato che nella quasi totalità dei casi è impossibile quantificare la spazzatura prodotta, la quantità di rifiuti è commisurata al numero dei componenti della famiglia. Sono escluse, comunque, dal pagamento le aree condominiali e quelle accessorie o pertinenziali di un immobile tassato.

Tari: quando non si deve pagare
La Tari, in primo luogo, è esclusa per i locali o le aree inutilizzabili, in quanto l’inutilizzabilità implica che gli spazi siano improduttivi di rifiuti.

L’indisponibilità dei locali deve essere tuttavia oggettivamente riscontrabile: per comprendere meglio, un immobile privo di allacciamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure inagibile o inabitabile, non può essere soggetto all’imposta, mentre un locale che dispone degli allacciamenti è comunque tassabile, nonostante risulti, di fatto, inutilizzato, o produca una quantità esigua di rifiuti.

La normativa sulla Tari esclude esplicitamente, poi, i seguenti immobili, aree e locali dal pagamento del tributo:

– parti del condominio non utilizzate in via esclusiva (come l’androne e le scale di un palazzo);

– aree e locali in cui non è possibile produrre rifiuti in maniera autonoma, come cantine, solai, terrazze e balconi;

–   locali in cui non è possibile produrre rifiuti a causa di situazioni particolari;

–   aree scoperte che costituiscano la pertinenza di un locale soggetto al tributo, o che risultino ad esso accessorie, eccettuate le aree scoperte operative.

Oltre a quanto previsto dalla legge, delle ulteriori ipotesi di esenzione dalla Tari possono essere previste dai Comuni, ad esempio:

–   locali ed aree nei quali sono prodotti rifiuti speciali che sono smaltiti dai proprietari a proprie spese, conformemente alle normative vigenti;
–   aree verdi;

–   immobili in ristrutturazione, per il periodo in cui non siano occupati;

–   abitazioni interamente in ristrutturazione per almeno 2 mesi;

–   centrali termiche e locali riservati ad impianti, come cabine elettriche e vani ascensori;

–   locali di strutture medico- sanitarie pubbliche e private;

–   locali ed aree degli impianti ginnici e sportivi, scuole di danza, limitatamente agli spazi destinati all’esercizio dell’attività sportiva.

Se l’immobile è affittato, dato in comodato, o comunque occupato per meno di 6 mesi nell’ anno solare, la Tari deve essere pagata solo dal proprietario, dall’usufruttuario, o a chi possiede il diritto d’uso, d’abitazione o di superficie.

Tari: quando si paga di meno
Oltre alle ipotesi di esclusione totale, esistono dei casi, secondo la normativa Tari, in cui la tariffa deve essere ridotta.
In particolare, si ha diritto ad una tariffa massima pari al 20% della tariffa integrale, nelle situazioni seguenti:

– mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

– esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento;

– interruzione del servizio per motivi sindacali, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbia causato una situazione dannosa o pericolosa per l’ambiente e le persone, riconosciuta dall’autorità sanitaria.

Si ha, invece, diritto ad una tariffa massima pari al 40%, rispetto alla tariffa integrale, quando il punto di raccolta è lontano dalla zona servita.

I singoli comuni, poi, possono prevedere ulteriori riduzioni ed agevolazioni nelle situazioni seguenti:

– abitazioni con un solo occupante;

– abitazioni a disposizione per utilizzo discontinuo, limitato o stagionale (cosiddette case vacanza);

– locali ed aree scoperte ad uso ricorrente, ma stagionale o non continuativo;

– abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano all’estero, per oltre sei mesi all’anno;

– fabbricati rurali ad uso abitativo.

Ulteriori ipotesi in cui i Comuni possono deliberare agevolazioni, poi, riguardano:

– immobili detenuti da Onlus;

– locali di culto;

– locali commerciali con un calo di attività causato dall’apertura di cantieri pubblici;

– nuclei familiari disagiati;

– situazioni di grave disagio per l’utenza;

– contribuenti che abbiano attuato interventi tecnico-organizzativi che comportino una minore produzione di rifiuti (la riduzione potrà essere accordata solo dopo lo svolgimento di un’ istruttoria tecnica, nella quale si verifichi che la minore produzione non derivi da comportamenti già obbligatori secondo norme e regolamenti);

– altri casi che rispondano a un criterio di perequazione nell’applicazione del tributo.

Tari: come si richiede l’esenzione o la riduzione
La richiesta di riduzione o di esenzione, con l’indicazione dello specifico motivo, deve essere inviata al proprio Comune di residenza, servendosi della modulistica messa a disposizione dall’Ente all’interno del proprio portale web, oppure servendosi di un modulo di domanda standardizzato.

La domanda può essere inviata tramite raccomandata, oppure consegnata direttamente all’Ufficio protocollo del Comune.

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