lunedì 12 ottobre 2015

Diritti dei lavoratori collocati in CIG ordinaria e straordinaria


Anche durante il periodo di sospensione in CIG permane il diritto del lavoratore di mantenere il diritto al proprio posto presso l’originaria sede di lavoro, secondo il disposto dell’art. 2103 c.c. ed è illegittima l’assegnazione dello stesso a posto diverso da quello occupato precedentemente l’intervento di CIG (noti i numerosi precedenti nei confronti di Alfa Romeo, fra le tante: Pret. Milano 26/01/1983, in Foro It., 1983, I, 1135; Pret. Milano 03/11/1983, in Lav. 80, 1984, 335).
Al contempo, sempre secondo il disposto dell’art. 2103 c.c. permane in capo al lavoratore il diritto a svolgere mansioni equivalenti al proprio inquadramento professionale anche in occasione della rotazione nel periodo di CIG.





Infine, i lavoratori sospesi non perdono i loro diritti sindacali.
Infatti, la collocazione in cassa integrazione guadagni dei lavoratori di un'impresa sospende soltanto le obbligazioni corrispettive della prestazione dell'attività da parte dei lavoratori stessi e della corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro, lasciando inalterata la posizione dei lavoratori nell'impresa, fonte di ulteriori diritti e doveri nei confronti dell'imprenditore.
Pertanto, i lavoratori sospesi mantengono il diritto previsto dall’art. 20 Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), ovvero di riunirsi nell'unità produttiva in cui prestavano la loro opera (Cass. 22/12/1986 n. 7859, in Orient. Giur. Lav., 1987, 33).


Obblighi dei lavoratori collocati in CIG ordinaria e straordinaria

Il regime dell’integrazione salariale comporta il diritto-dovere per il lavoratore sospeso di partecipare a corsi professionali.
Il rifiuto del lavoratore a detta partecipazione o all'impiego in opere di pubblica utilità è sanzionato con la perdita dell’integrazione salariale (art. 3, 137° comma, L. 350/2003; art. 1 – quinquies, D.L. 249/2004, convertito in L. 291/2004; art. 1, 7° comma, D.L. 68/2006, convertito in L. 127/2006), ma non può comportare il licenziamento disciplinare, poiché tale rifiuto non integra un inadempimento contrattuale.
Inoltre, per tutto il periodo di sospensione in CIG, il lavoratore deve tenersi a disposizione per il rientro in servizio e deve comunicare al proprio datore di lavoro ogni cambiamento di recapito.

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