giovedì 28 maggio 2015

Crediti di lavoro: sì al Fondo Garanzia anche senza fallimento

Fonte:   http://www.laleggepertutti.it/89021_crediti-di-lavoro-si-al-fondo-garanzia-anche-senza-fallimento


La Cassazione conferma la possibilità per i lavoratori di ottenere il pagamento del TFR dal Fondo di Garanzia dell’Inps nel caso in cui il datore di lavoro non vi abbia provveduto e l’istanza di fallimento, promossa nei confronti di quest’ultimo, sia stata rigettata dal Tribunale.   Con una recente sentenza, viene infatti chiarito che il diritto del dipendente a percepire le somme di lavoro non riscosse può essere fatto valere, stante l’insolvenza dell’azienda, nei confronti dello speciale fondo Istituito presso l’ente di previdenza a condizione però che, prima, si faccia un tentativo di pignoramento e che esso (ovviamente) non vada a buon fine.   In generale, in caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia dell’Inps richiede l’emissione di una sentenza dichiarativa di fallimento e che il credito del dipendente sia stato ammesso nello stato passivo. 




  Come noto, non tutte le aziende possono fallire e quando il volume del credito fatto valere dal dipendente sia inferiore a 30mila euro o il fatturato dell’impresa sia sotto la soglia di 30.000 euro, l’istanza viene rigettata (per l’elenco di tutte le condizioni di fallimento leggi: “Fallimento: presupposti per essere dichiarati falliti”). Allo stesso modo, il fallimento potrebbe essere chiuso immediatamente per insufficienza di attivo, subito dopo la domanda in insinuazione presentata dal dipendente; pertanto, quest’ultimo potrebbe non essere ammesso allo stato passivo della procedura.   Così, la norma che consente, in caso di fallimento, il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità dei dipendenti a carico del Fondo di Garanzia dell’Inps, viene estesa anche alle ipotesi in cui il fallimento non possa essere accolto per carenza dei presupposti oppure per chiusura anticipata per assenza di attivo. Tuttavia, il lavoratore ha l’onere di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro.

info

testo