mercoledì 11 maggio 2016

Anatocismo solo in opposizione al decreto ingiuntivo, non all’esecuzione.

Fonte:   laleggepertutti.it

Non si può più contrastare il pignoramento della banca, con l’opposizione all’esecuzione forzata, se oggetto della contestazione è la presenza di interessi anatocistici: infatti la sede appropriata per tale tipo di contestazione è l’opposizione al decreto ingiuntivo. L’importante chiarimento è stato offerto poche ore fa dalla Cassazione [1].



Tutte le volte in cui la banca notifica al proprio cliente un decreto ingiuntivo (il che avviene quando non è in possesso di un titolo esecutivo come, ad esempio, il contratto di mutuo, circostanza questa che le darebbe altrimenti la possibilità di procedere direttamente al pignoramento), la nullità dell’anatocismo deve essere sollevata nell’opposizione al decreto ingiuntivo. Troppo tardi è, invece, far decorrere il termine dei 40 giorni per tale opposizione e poi dolersi dell’anatocismo con una opposizione al pignoramento (cosiddetta opposizione all’esecuzione).







Pertanto, se il debitore ritiene che il contratto di mutuo contenga una clausola illegittima che comporti un calcolo eccessivo di interessi (il cosiddetto anatocismo o anche “capitalizzazioni trimestrale degli interessi”), deve sollevare la questione della nullità della clausola medesima nell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca: altrimenti poi si forma il giudicato e non è dunque più possibile proporla in sede di opposizione all’esecuzione.



Quanto all’onere della prova, la Cassazione spezza un’ulteriore lancia in favore della banca: per dimostrare la sussistenza del debito all’istituto di credito basta produrre in giudizio il contratto di mutuo stipulato davanti al notaio e la quietanza per dimostrare l’erogazione della somma. Spetta poi al cliente la prova contraria ossia la dimostrazione di aver restituito il prestito. Se la banca, quindi, produce nel proprio fascicolo di parte l’atto pubblico di erogazione e quietanza, tale circostanza fa piena prova che la somma è stata versata al mutuatario; sarà quest’ultimo a dover allora dimostrare di aver estinto il debito.

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