venerdì 29 gennaio 2016

Opposizione a decreto ingiuntivo: mediazione al creditore opposto

Fonte:  www.laleggepertutti.it



Non è bastata la sentenza della Cassazione [1] a dirimere i contrasti sul soggetto a cui spetti, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, avviare il procedimento di mediazione obbligatoria dopo la prima udienza del giudice che decide sulla provvisoria esecuzione. I più attenti ricorderanno che la Corte, lo scorso dicembre, aveva attribuito tale onere al debitore opponente, in quanto titolare dell’impulso processuale. Orientamento che aveva già fatto scuotere la testa qualche isolato tribunale. Ora, un’ulteriore conferma che il punto è tutt’altro che pacifico viene da una sentenza del Tribunale di Firenze [2] che, distaccandosi nettamente dal pensiero della Suprema Corte, ha stabilito che l’attivazione della mediazione spetti al creditore opposto e che, in caso contrario, il decreto ingiuntivo decade automaticamente, con liberazione del debitore da ogni obbligo di pagamento.




L’onere, dunque, di iniziare la mediazione, secondo il giudice toscano, grava sull’opposto (attore sostanziale), a pena d’improcedibilità della sua domanda, introdotta con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

La tesi opposta – che, in un iniziale momento, era stata condivisa da diversi tribunali – fa leva sul fatto che la natura di “attore sostanziale” che rivestirebbe il creditore opposto riguarderebbe solo la fase istruttoria, relativamente cioè all’onere della prova del credito, ma non anche l’aspetto procedurale, che invece rimane legato agli atti di impulso processuale che l’attore in senso formale è comunque chiamato a eseguire. Tant’è che, in assenza stessa di opposizione, il credito viene confermato così come, se il debitore non compare alle udienze (e alla sua assenza si aggiunge quella del convenuto) il procedimento si estingue.

Tale ultimo orientamento è stato sposato dalla Cassazione che ha posto l’onere di avviare la mediazione obbligatoria proprio in capo all’opponente: è, infatti, questo che ha interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Firenze si pone, invece, su una linea diametralmente opposta, ritenendo che ad essere onerata è la parte opposta in quanto attore sostanziale (unico titolare dell’interesse ad agire). Non risponde ad alcuna logica di efficienza – si legge nella sentenza – una interpretazione che accolli al creditore l’onere di esperire la mediazione “quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo”; solo quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile “riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente – convenuto sostanziale, opposto – attore sostanziale”; nella fase precedente invece sarà il solo opponente, in quanto unico interessato, “ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione”.

Ancora una volta il contrasto giurisprudenziale e l’autonomia decisionale di ogni magistrato rischia di minare la certezza del diritto, risolvendosi in un pregiudizio per il cittadino, unico soggetto su cui grava l’alea delle diverse interpretazioni dei tribunali. Come avevamo già suggerito, un comportamento corretto e collaborativo del magistrato imporrebbe a quest’ultimo, nell’ordinanza con cui rimette le parti davanti all’organismo di mediazione, di indicare quale dei due soggetti sia tenuto all’iniziativa e, quindi, a convocare l’altro. Il che taglierebbe la testa al toro, eviterebbe tante incertezze e, quanto meno, garantirebbe il diritto a una giustizia meno sibillina.

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