martedì 22 marzo 2016

Il fideiussore può accedere alle procedure di sovraindebitamento

Fonte: laleggepertutti.it


La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento si struttura in tre diverse procedure:   – l’accordo con i debitori; – il piano del consumatore; – la liquidazione del patrimonio.   Possono avvalersi di queste procedure tutti quei soggetti che per l’Ordinamento Italiano non sono fallibili, la cui elencazione non è contenuta nella Legge istitutiva [1] e successive modifiche [2], ma è facilmente ricavabile seguendo un percorso deduttivo scaturente dalla disamina della citata normativa.



  Il quesito che ci poniamo ed al quale tenteremo di dare risposta è se il fideiussore, socio limitatamente responsabile che abbia prestato garanzia a favore della società, che versi in una situazione di sovraindebitamento, possa rientrare nella categoria dei soggetti non fallibili e, conseguentemente, se possa accedere o meno ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e se si a quale.   La legge [1], nell’individuare i soggetti cui è dato accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, fa genericamente riferimento al “debitore in stato di sovraindebitamento”. Viene inoltre precisato che: “Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi”.   Pertanto, i presupposti per poter accedere alle procedure di composizione della crisi, sono essenzialmente due:   – versare in stato di sovraindebitamento, ossia ”versare in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;   – non essere soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali.   Tuttavia il Legislatore ha individuato, nell’ambito della categoria dei “debitori” non fallibili, una sub categoria, quella del Consumatore, categoria meritevole di particolare tutela, ai sensi della legislazione europea, nonché di quella statale.   Il consumatore è la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, il che significa che anche l’imprenditore può essere consumatore qualora l’indebitamento afferisca ad obbligazioni contratte per far fronte alla sfera economica individuale o familiare.   La norma del 2012 prevede che: “Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre il Piano del consumatore. Tale procedura è più conveniente rispetto all’Accordo, in quanto, a differenza di quanto avviene in quest’ultimo, non è prevista la votazione dei creditori ma è il Giudice che procede direttamente all’omologazione del piano, basandosi, tra gli altri, sul criterio della meritevolezza del debitore consumatore e sulla validità del piano redatto con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi.   Ci si chiede: può il fideiussore che sia anche socio della compagine a favore della quale ha prestato la fideiussione, accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento?   Per fornire una risposta a tale quesito, è opportuno fare riferimento ad alcune pronunce rese dai Tribunali di Milano e di Bergamo, che procedono ad una disamina dello status giuridico del fideiussore al fine di verificare l’ammissibilità dell’istanza di accesso da questi proposta ad una procedura di composizione della crisi.   Il tribunale deve accertare in modo rigoroso il rapporto di funzionalità al privato consumo – Tribunale di Bergamo; qualora amministratori e soci di società commerciali rilascino fideiussioni personali alle banche della società a garanzia delle obbligazioni societarie, è evidente “che non si tratti di obbligazione contratta per i bisogni afferenti la sfera personale e familiare del ricorrente, bensì per assicurare idonei finanziamenti alla società” – Tribunale di Milano.   Stanti tali premesse i citati Tribunali hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso e del piano del consumatore. Ciò in quanto il fideiussore non può essere qualificato, ai sensi della vigente normativa [3], come “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta”, quindi non assume la qualità di consumatore, avendo prestato garanzia per assicurare finanziamenti alla società.   Tuttavia il fideiussore è un debitore che, quale socio limitatamente responsabile, rientra nella categoria dei soggetti non fallibili, pur non essendo un consumatore; nulla osta, pertanto, che possa accedere non già alla procedura denominata Piano del consumatore, preclusagli per carenza di un requisito essenziale (essere un consumatore), bensì a quella denominata Accordo con i debitori, procedura meno snella e più complessa a causa della necessità del consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti ai fini dell’omologazione dell’accordo.   Gli stessi Tribunali hanno dichiarato l’inammissibilità del Piano, avendo i fideiussori formulato istanza per l’omologazione del Piano del consumatore, ritenendo di avvalersi di questa specifica procedura. Conseguentemente, si può ben ritenere l’omologabilità dell’Accordo con i creditori proposto dal fideiussore, qualora si ottenga il voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.   Per concludere, il fideiussore:   – non potrà accedere alla procedura definita “Piano del consumatore”; – potrà accedere alla procedura definita “Accordo con i creditori”; – potrà altresì accedere alla procedura definita “Liquidazione del patrimonio”.

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