mercoledì 20 aprile 2016

Cos’è la cartella di pagamento di Equitalia e come difendersi

Fonte: laleggepertutti.it



La cartella di pagamento (o meglio detta cartella esattoriale) è un atto notificato da Equitalia nei confronti dei contribuenti (siano essi persone fisiche o giuridiche, come società, associazioni, ecc.); con essa l’Agente della riscossione porta a conoscenza del destinatario una richiesta di pagamento corrispondente agli importi iscritti a ruolo da un altro ente (per esempio: l’Inps, l’Agenzia delle Entrate, il Comune, la Camera di Commercio, ecc.). In pratica, quando un soggetto è moroso nei confronti della pubblica amministrazione, quest’ultima, dopo aver iscritto le somme a ruolo, delega Equitalia alla riscossione delle stesse mediante pignoramenti. Dunque, la cartella di pagamento racchiude in sé la natura di titolo esecutivo e di precetto, due atti che, nel comune processo civile, giustificano e preannunciano un’esecuzione forzata. Questo significa che, dopo aver notificato correttamente la cartella di pagamento, Equitalia (o qualsiasi altro agente per la riscossione) può procedere ad aggredire i beni del debitore senza dover prima ricorrere al giudice.

Di norma, la “scaletta” degli atti che dovrà ricevere il contribuente prima di subire un pignoramento sono:


la richiesta formale di pagamento vera e propria da parte dell’ente titolare del credito (per esempio una multa, un accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate, un’intimazione di pagamento dell’Inps, una rettifica del valore catastale di un immobile). È il cosiddetto atto prodromico. Contro di esso si può ricorrere al giudice per ragioni attinenti al merito della pretesa (errori di calcolo, di legittimazione passiva, ecc.);
la cartella di pagamento che, invece, è notificata da Equitalia e contro la quale si può ricorrere (entro 60 giorni) solo per vizi attinenti al contenuto della stessa.

Come detto, nella gran parte dei casi la cartella di pagamento è un atto di riscossione per imposte già accertate (a volte in modo non ancora definitivo) con un precedente atto; tuttavia ben potrebbe essere che la cartella sia invece il primo provvedimento formale con il quale l’Agenzia delle Entrate contesta una violazione al contribuente e procede al recupero delle maggiori imposte.

Da quanto sopra si comprende che non vi è alcun ricorso al giudice e che tutti i titoli esecutivi sono formati autonomamente dall’amministrazione.


Il modello

La cartella di pagamento deve essere conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Per verificare l’ultimo fac simile attualmente in vigore clicca qui.
La cartella esattoriale non può essere notificata per somme inferiori a 30 euro, comprensive di interessi.


Contenuto

La cartella è il mezzo con cui è notificato al contribuente l’estratto di ruolo formato dall’ente impositore il quale riporta i dati del credito fatto valere e l’identificativo del debitore.
Ogni cartella può contenere più ruoli anche di natura differente, non solo tributaria (es. IRPEF, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale), ma anche previdenziale (debiti contributivi) e amministrativa (contravvenzioni per infrazioni del codice della strada).

La cartella deve riportare tutti gli elementi costituivi nel ruolo, nonché l’intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla notifica con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. A tal fine, la cartella deve indicare:

– l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
– l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
– le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.


Responsabile del procedimento

La cartella deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo che il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella che sono differenti in quanto l’iscrizione è effettuata dall’ente creditore mentre la cartella è formata e notificata da Equitalia.


Firma

La cartella di pagamento non deve necessariamente recare la sottoscrizione del responsabile del procedimento: è sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.
Non è necessaria neppure l’apposizione del sigillo o timbro particolare.


Motivazione

La cartella di pagamento deve essere motivata, deve cioè spiegare il fondamento dell’iscrizione a ruolo. La legge non prescrive espressamente tale obbligo proprio per la cartella, ma per tutti gli atti amministrativi, cui comunque la cartella viene assimilata.

Se la cartella è stata emessa a seguito di un altro atto, l’obbligo di motivazione si esaurisce nel rinvio a tale precedente atto costituente il presupposto dell’imposizione, con indicazione dei relativi estremi di notificazione o di pubblicazione. Se invece la cartella viene emessa a seguito di sentenza, è sufficiente l’indicazione della sentenza senza necessità di indicare l’atto impositivo originario.


Oneri di riscossione e interessi

La cartella deve contenere gli oneri di riscossione (un tempo chiamato aggio) che, se pagata entro 60 giorni, ammontano al 3% dell’importo, diversamente salgono al 6%.

La cartella deve anche indicare specificamente il saggio di interessi applicato per ogni singola annualità e gli importi dovuti nel dettaglio, a pena di nullità.


Notifica

La cartella di pagamento va notificata a mani proprie del destinatario, attraverso un messo notificatore, oppure per posta con raccomandata a.r.


Spese di notifica

Le spese di notifica degli atti impositivi sono addebitate al soggetto destinatario della notifica per i seguenti importi:

– per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, euro 5,18;
– per le notifiche effettuate tramite messi o spedizione diretta, euro 8,75;
– per le notifiche eseguite all’estero, euro 8,35 (salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali).

Non sono ripetibili: le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta e quelle per l’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.


Cosa fare se ricevi una cartella di pagamento?

Nel momento in cui ricevi una cartella di pagamento e ritieni che l’importo non sia dovuto o non sia corretto, puoi fare ricorso al giudice entro 60 giorni dalla notifica.
Attenzione però: il vizio contestato deve riguardare la cartella (per es. la sua notifica o la mancata indicazione degli interessi) e non l’atto prodromico per il quale, invece, la legge attribuisce un termine specifico (per esempio, per contestare la multa ci sono 30 giorni dalla sua notifica); sicché, se il contribuente ha già ricevuto la cartella, è certo che il termine per ricorrere contro l’atto presupposto è già scaduto.

Diversamente, se ritieni l’importo dovuto e vuoi evitare che sopraggiunga una misura cautelare (fermo o ipoteca) o il pignoramento puoi chiedere la rateazione.

In caso di mancato adempimento, dal 61mo giorno in poi (anche se potrebbe volerci molto più tempo) Equitalia può procedere a esecuzione forzata e pignoramento.

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