mercoledì 8 giugno 2016

Art. 564 cod. proc. civile: Facoltà dei creditori intervenuti




1.1. Termine per l’intervento.
In tema di espropriazione immobiliare, l’intervento dei creditori, sia ai sensi dell’art. 563 c.p.c., applicabile agli interventi avvenuti prima dell’1 marzo 2006, e abrogato dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 22, D.L. 35/2005, conv. dalla l. 80/2005, sia ai sensi dell’art. 564 c.p.c., come sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), n. 23, D.L. n. 35/2005, conv. dalla l. 80/2005, è tempestivo se avvenuto anche oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, quando, per qualsiasi causa, questa sia stata differita, sempreché sia avvenuto prima dell’emissione dell’ordinanza di vendita. Cass. 18 gennaio 2012, n. 689.









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Poteri del creditore intervenuto.


2.1. Rinuncia del creditore pignorante.
Secondo le norme degli artt. 306, 564 e 629 c.p.c., l’esistenza, a favore del creditore intervenuto, di un titolo esecutivo, che lo abiliti a provocare gli atti dell’esecuzione, va valutata non già al momento dell’intervento, ma con riferimento a quello in cui, verificatasi la rinunzia del creditore pignorante, diviene concreto ed attuale l’interesse del medesimo creditore intervenuto a far proseguire il processo esecutivo. Cass. 26 settembre 2000, n. 12762.

Non è possibile dichiarare l’estinzione del processo esecutivo per avvenuta rinuncia agli atti del creditore procedente quando risulti la presenza, nel processo, di un creditore (interveniente) munito di titolo esecutivo, essendo questi in grado di consentirne la prosecuzione. Cass. 21 aprile 2000, n. 5266.

In tema di esecuzione forzata, l’esistenza del titolo (esecutivo) che abilita il creditore intervenuto a compiere atti di esecuzione ed esclude che la rinuncia agli atti del creditore procedente e degli altri creditori eventualmente intervenuti possa provocare l’estinzione del processo esecutivo senza la sua adesione (art. 629 c.p.c.), deve essere verificata con riferimento al momento in cui ha proposto il reclamo contro l’ordinanza di estinzione, perché solo in questo momento diventa concreto ed attuale l’interesse del creditore predetto a far proseguire il processo esecutivo. Cass. 13 febbraio 1993, n. 1826.



La disposizione del comma 1 dell’art. 629 c.p.c., la quale prevede la estinzione del processo esecutivo nel caso di rinuncia agli atti esecutivi da parte del creditore pignorante e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, non fa alcuna distinzione fra creditori intervenuti tempestivamente e creditori tardivi, con la conseguenza che ai fini dell’estinzione occorre la rinuncia di tutti i suddetti creditori senza che il giudice dell’esecuzione, nella verifica della cessazione del processo esecutivo, possa procedere all’indagine in ordine alla perdita di efficacia del titolo esecutivo dei creditori, per l’avvenuto loro soddisfacimento, involgendo questioni da trattarsi in sede di opposizione all’esecuzione. Cass. 11 giugno 1987, n. 5086.

I creditori intervenuti nell’esecuzione che siano muniti di titolo esecutivo hanno facoltà di promuovere i singoli atti dell’esecuzione, come si desume dalla disposizione contenuta nell’art. 629, secondo cui l’estinzione del processo esecutivo consegue alla rinuncia agli atti non solo da parte del creditore pignorante, ma anche da parte dei creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo. Cass. 22 aprile 1977, n. 1508.

Nella procedura esecutiva ciascun creditore che sia tempestivamente intervenuto e sia munito di titolo esecutivo, può provocare i singoli atti di espropriazione (artt. 526 e 564). Ciascun creditore può, cioè, esercitare l’azione esecutiva nei vari atti in cui si concreta, indipendentemente dagli altri creditori e non ha alcuna influenza, nei suoi confronti, l’avvenuto soddisfacimento del diritto del creditore pignorante. Cass. 4 maggio 1963, n. 1098.



Soltanto ai creditori intervenuti tempestivamente e muniti di titolo esecutivo è, dalla legge, consentito di prendere iniziative per l’esecuzione e, particolarmente, di fare istanza di vendita. Peraltro, qualora tale istanza sia stata fatta dal creditore procedente, ovvero da uno dei creditori tempestivamente intervenuti ed il giudice dell’esecuzione abbia già fissata la vendita, il secondo incanto può essere fissato, nell’interesse di un creditore tardivamente intervenuto, ma munito di titolo esecutivo, anche se sia intervenuta rinuncia agli atti, da parte di chi legittimamente aveva chiesto la vendita. Cass. 10 gennaio 1963, n. 31.


2.2. Creditori senza titolo esecutivo o con titolo sospeso.
La sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto a base di un intervento nel processo esecutivo immobiliare, ove sopravvenuta dopo l’intervento, determina la sospensione cosiddetta esterna del processo quando questo dovrebbe proseguire su impulso del creditore intervenuto che intenda avvalersi del suo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 564, ultimo inciso, c.p.c. (o dell’art. 566, ultimo inciso, c.p.c.); in particolare, essa impedisce, nei confronti di quest’ultimo, soltanto temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che ha il diritto di compiere surrogandosi al pignorante, che al processo esecutivo abbia rinunciato. Cass. 18 gennaio 2012, n. 689.

Ai fini dell’intervento nel processo esecutivo e della partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è sufficiente la titolarità di un credito liquido, cioè determinato nel suo ammontare, esigibile, ossia non soggetto a termine o condizione, e certo, nel senso generico di individuato in tutti i suoi elementi. Non è, invece, necessario il possesso di un titolo esecutivo, di cui il creditore ha bisogno soltanto per poter compiere atti di impulso e che può quindi acquisire anche in un momento successivo all’intervento, purché prima del compimento dell’atto di impulso. Cass. 11 maggio 2007, n. 10829.



Dalla disposizione dell’art. 629 che prevede l’estinzione del processo esecutivo nel caso di rinuncia agli atti da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti, si desume che anche questi ultimi hanno facoltà di provocare i singoli atti dell’esecuzione ove muniti di titolo esecutivo, ancorché siano intervenuti tardivamente. Infatti non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere di una procedura esecutiva per la mancata rinuncia di un creditore tardivamente intervenuto se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. Cass. 12 luglio, 1974, n. 2105.

Il giudice dell’esecuzione, ove intervenga, prima dell’assegnazione o dell’aggiudicazione, la rinuncia di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, deve pronunciare l’estinzione del processo ex art. 629, non potendo ostare a ciò la mancata rinuncia dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, i quali non hanno diritto di provocare gli atti del procedimento, né di opporsi quindi all’estinzione d’ufficio dello stesso. Trib. Macerata, 11 gennaio 1985.


2.3. Estinzione della procedura.
Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipano più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo invocato da uno dei creditori (sospensione, sopravvenuta inefficacia, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione sull’impulso del creditore, il cui titolo abbia pacificamente conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia quando si tratti di intervenuto nel processo esecutivo, occorre distinguere se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli intervenuti possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile. Cass. 28 gennaio 1978, n. 427.




2.4. Impugnabilità del pignoramento.
L’ambito della legittimazione del creditore intervenuto nel processo esecutivo a proporre l’opposizione ex art. 617 per ottenere la dichiarazione di nullità di atti esecutivi è delimitato, sotto l’aspetto oggettivo, cioè degli atti esecutivi contro i quali il creditore intervenuto è abilitato a proporre l’opposizione, dall’interesse che il creditore ha alla dichiarazione di nullità dell’atto esecutivo impugnato. La dichiarazione di nullità del pignoramento comporta la nullità di tutti gli atti esecutivi successivi, compresi gli interventi dei creditori (che sono anch’essi atti esecutivi), in quanto travolge l’intero processo esecutivo. Rispetto all’impugnativa dell’atto di pignoramento vi è pertanto, in capo al creditore intervenuto, la mancanza di interesse ad agire, in relazione alla tipica situazione giuridica di tale creditore. L’ambito della legittimazione di questo, anche se intervenuto tardivamente, all’opposizione ex art. 617 non si estende pertanto al pignoramento. Cass. 28 gennaio 1978, n. 1408.

Il terzo acquirente dell’immobile pignorato con atto trascritto dopo la trascrizione del pignoramento, il quale sia anche creditore del debitore assoggettato all’esecuzione, suo dante causa, e sia intervenuto nel processo esecutivo, è legittimato a proporre opposizione ex art. 617 per far valere la nullità degli atti esecutivi. Dall’ambito oggettivo della sua legittimazione ad agire, è peraltro escluso, per difetto di interesse ad agire, il pignoramento, essendo egli legittimato a fare valere, in via strumentale, la nullità di questo atto iniziale e fondamentale del processo esecutivo per espropriazione forzata con opposizione all’esecuzione ex art. 619. Egli mira infatti ad ottenere l’accertamento giurisdizionale dell’efficacia del suo acquisto nei confronti del creditore pignorante e degli altri creditori intervenuti per effetto della nullità del pignoramento e conseguentemente, l’accertamento dell’illegittimità di quell’esecuzione. Cass. 23 marzo 1978, n. 1408.




2.5. Distribuzione della somma.
Nel processo esecutivo per espropriazione forzata immobiliare, i creditori intervengono per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e, se muniti di titolo esecutivo, possono anche compiere o promuovere il compimento di singoli atti del processo. Cass. 17 dicembre 1984, n. 6603.


Vizi del procedimento.


3.1. Nullità della vendita.
La vendita forzata immobiliare con incanto eseguita in assenza del creditore pignorante e di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo è insanabilmente nulla. Cass. 17 dicembre 1984, n. 6603.

L’inopponibilità all’aggiudicatario della nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita non riguarda il caso della nullità di questa per assenza, all’udienza fissata per l’esecuzione della vendita con incanto dell’immobile pignorato, di creditori muniti di titolo esecutivo, trattandosi di vizio del procedimento stesso di vendita. Cass. 17 dicembre 1984, n. 6603.

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