martedì 17 maggio 2016

Notifiche: Equitalia deve produrre solo la raccomandata a.r




Se il contribuente asserisce di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento di Equitalia, spetta a quest’ultima dimostrare il contrario. E come? Non certo con l’estratto di ruolo, neanche se “autenticato” dai propri funzionari (che, sicuramente, non sono pubblici ufficiali). È necessaria la ricevuta della raccomandata con avviso di ritorno per provare che il contribuente ha ricevuto correttamente il plico. L’agente della riscossione non è invece obbligato a produrre la copia della cartella stessa sulla cui notifica si controverte. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].











La notifica della cartella con raccomandata a.r.

La Corte Suprema ricorda che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sul punto, però, esiste giurisprudenza di merito che è di parere diametralmente opposto: la notifica può avvenire solo con i messi comunali, la polizia municipale o gli ufficiali giudiziari; mai quindi con la consegna diretta della raccomandata, da parte di Equitalia, all’ufficio postale. Secondo i sostenitori di tale tesi, le cartelle esattoriali notificate in modo differente sarebbero tutte nulle.
La Cassazione, però, come detto, resta ancora dell’idea che l’Agente della riscossione possa ricorrere al tradizionale postino.

Ebbene, in quest’ultimo caso – ossia di consegna della cartella a mezzo raccomandata a.r. – la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento. Non è necessaria un’apposita “relazione di notifica”, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, il regolare compimento, la consegna e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.



Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 21 gennaio – 17 febbraio 2016, n. 3036

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