giovedì 11 febbraio 2016

Notifica al familiare convivente: seconda raccomandata obbligatoria

Fonte:  laleggepertutti.it


Che succede se, al momento un cui bussa il postino per notificare una cartella di pagamento di Equitalia, non trova a casa l’effettivo destinatario del plico? A quest’ultimo viene spedita una seconda raccomandata a.r. con cui lo si informa che l’atto è depositato presso l’ufficio postale e lì rimane in giacenza per 30 giorni dove il contribuente potrà ritirarlo senza spese; se però questo termine viene superato, si verifica quella che viene comunemente viene detta “compiuta giacenza”.
In sintesi, l’ufficio postale, in caso di notifica del plico contenente la cartella di pagamento presso l’ufficio postale, per l’irreperibilità o assenza delle persone legittimate al ritiro, deve essere notificata al destinatario/contribuente la raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito. Tale comunicazione viene detta Cad.



Cosa avviene, invece, se il postino, non trovando al campanello il destinatario della cartella di pagamento, viene invece aperto da un familiare convivente? La legge dice che la consegna del plico può essere affidata a quest’ultimo (che volendo, tuttavia, potrebbe anche rifiutarsi). Pure in tal caso, però, dopo che l’agente postale abbia affidato il plico al parente, dovrà per forza spedire all’effettivo destinatario una raccomandata con cui gli comunica della avvenuta consegna della cartella ad altra persona (di cui dovrà indicare la qualità come per es: “madre convivente, padre convivente, moglie, zia convivente, ecc.). Tale comunicazione viene detta Can.

Di conseguenza, è nulla la notifica effettuata al familiare quando al destinatario-contribuente non viene poi spedita la successiva raccomandata della comunicazione di avvenuta notifica. A precisarlo è la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con una recente sentenza [1].


A chi spetta la prova

Nel caso in cui il contribuente, rivendo un pignoramento, un fermo o un’ipoteca, sostenga di non aver mai avuto notifica della cartella originaria di con cui Equitalia gli ha chiesto, in origine, il pagamento dell’importo, potrà limitarsi a sollevare l’eccezione. Spetterà poi a Equitalia dimostrare il contrario producendo l’originale dell’avviso di ricevimento della raccomandata, essendo quest’ultima tenuta a conservare tali documenti per minimo cinque anni.

Nel caso esaminato, conclude la Ctp, sulla base della giurisprudenza consolidata, l’omessa spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (Can) costituisce non già irregolarità bensì nullità che determina, anche se il plico contenente la cartella di pagamento è stato materialmente consegnato a mani del familiare convivente, la nullità della notifica operata nei confronti del contribuente/destinatario. Il vizio di notifica relativo all’atto presupposto (cartella esattoriale) coinvolge il successivo atto derivato (preavviso di fermo).

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