venerdì 8 aprile 2016

Anatocismo: ripristinati dal dl banca gli interessi su interessi

fonte:  laleggepertutti.it


Ritorna dalla finestra l’anatocismo che era stato abrogato dalla legge di Stabilità del 2014, ma con alcune limitazioni: a prevederlo è il decreto legge “Salva Banche” approvato ieri in via definitiva dal Senato [1], il cosiddetto Gacs che contiene la riforma del credito cooperativo e la garanzia statale sui crediti in sofferenza.   L’anatocismo, ossia la contabilizzazione degli interessi sugli interessi, rimane in piedi per gli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti sul conto in rosso; inoltre potrà essere calcolato solo una volta all’anno e non trimestralmente come attualmente molte banche fanno.  



Viene stabilita la parità di trattamento tra banca e cliente nel calcolo degli interessi: per cui la capitalizzazione dovrà riguardare non solo gli interessi passivi (a favore della banca), ma anche quelli attivi (in favore del correntista).   Per pagare gli interessi debitori di fine anno, il cliente ha due mesi di tempo e può autorizzare l’addebito in conto.   Resta quindi vietata la capitalizzazione degli interessi infrannuale, ma ciò vale anche per gli interessi a credito del cliente.   In sintesi, con la riforma appena approvata, gli interessi debitori maturati – compresi quelli relativi a finanziamenti con carte di credito (cosiddette revolving) – non potranno produrre ulteriori interessi e saranno calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, ma ciò non vale per quelli di mora, per i quali l’anatocismo ora torna ad essere legittimo.   L’effetto della modifica del decreto legge va, quindi, a sfavore del correntista moroso poiché autorizza l’applicazione dell’anatocismo sugli interessi di mora non pagati (quelli cioè che scattano in caso di inadempimento nella restituzione dei soldi alla banca). In questo modo, gli interessi non vengono calcolati solo sul capitale non restituito ma anche sugli interessi non corrisposti, facendone lievitare gli importi tanto più aumenta il tempo di inadempimento. Si tratta, quindi, di una sorta di sanzione ulteriore per chi non paga i propri debiti con la banca, sanzione che l’ordinamento aveva eliminato due anni fa e che numerosi giudici avevano cancellato dagli estratti conto debitori. Difatti, sebbene la legge di Stabilità del 2014 facesse riferimento alla necessità di un decreto attuativo, la norma era stata considerata, da numerosi tribunali, già efficace ed operativa. Ora, però, tutto cambia e, purché applicato con cadenza annuale, l’anatocismo sugli interessi di mora torna ad essere legittimo.   Con un’altra modifica si prevede che, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti, sia per assenza di fido sia per superamento del fido contratto, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo: in questo modo il correntista avrà più tempo per pagare il debito da interessi. Tuttavia, in caso di chiusura definitiva del conto gli interessi sono immediatamente esigibili. Inoltre il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui diventano esigibili (1° marzo dell’anno successivo ovvero in caso di chiusura del contratto).   Riassumendo: non tutti i correntisti vedranno applicato l’anatocismo sul proprio conto, ma solo coloro che sono in ritardo nei pagamenti. L’anatocismo resta infatti vietato non solo per conti correnti e conti di pagamento ma anche sui finanziamenti a valere sulle carte di credito (le revolving cards). Sono fatti salvi solo gli interessi di mora. Si stabilisce poi che la maturazione degli interessi non potrà essere inferiore ad un anno, che gli interessi debitori a carico del cliente non possano produrre interessi ulteriori e che siano conteggiati al 31 dicembre e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti, disponendo così il divieto della capitalizzazione infrannuale, in armonia con quanto statuito dalla giurisprudenza. Vengono infine disciplinati, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.

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