lunedì 7 marzo 2016

Cartella di pagamento: prescrizione breve in cinque anni

Fonte: laleggepertutti.it



La cartella esattoriale notificata da Equitalia scade dopo cinque anni dalla notifica: la Cassazione cambia orientamento, una svolta in favore del contribuente.

Mutamento di indirizzo della Cassazione in tema di prescrizione delle cartelle di pagamento notificate da Equitalia: secondo la nuova interpretazione, sancita da una ordinanza depositata di recente [1], i crediti dell’erario vanno in prescrizione dopo solo cinque anni e non più dieci (come affermato in passato per alcuni di essi). Si tratta, più in particolare, dei crediti di natura fiscale, come l’Irpef, l’Iva, l’Ilor, ecc., e di quelli di natura contributiva e previdenziale, come le somme dovute all’Inps o all’Inail. Una svolta che riduce alla metà i tempi di scadenza dei debiti dei contribuenti nei confronti di Equitalia e, dall’altro lato, complica il procedimento di riscossione esattoriale.

La stessa pronuncia, peraltro, è stata ripresa ancor più di recente da una sentenza della CTR di Catanzaro [2] che, con specifico riferimento all’Irpef, ha confermato la prescrizione breve quinquennale; non è quindi il caso di parlare di una decisione isolata, ma che sta già portando i giudici di merito ad adeguarvisi.




 Quando si prescrive la cartella di pagamento di Equitalia?
La Cassazione, con una motivazione estremamente sintetica, ma che non lascia spazio a dubbi, ha lapidariamente detto che la prescrizione è sempre di cinque anni quando il titolo esecutivo è una cartella di pagamento (o, anche detta, cartella esattoriale), notificata dall’Agente della riscossione (uno su tutti, Equitalia).

Invece, la prescrizione di 10 anni – prosegue l’ordinanza – si applica solo quando il titolo è una sentenza o un altro provvedimento del giudice o amministrativo, divenuto ormai definitivo: il che potrebbe avvenire, per esempio, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella e il giudice gli dia torto. In quest’ultimo caso, infatti, l’obbligo di pagare l’imposta non è più contenuto nella cartella esattoriale, bensì nella sentenza del giudice, sicché la prescrizione si sposta da 5 a 10 anni. Una circostanza che dovrebbe far riflettere il contribuente, facendolo desistere da impugnazioni di dubbio risultato: il rischio, infatti, in caso di insuccesso del giudizio, è quello di raddoppiare i tempi di scadenza del titolo (non più la cartella di pagamento, ma la sentenza), rimanendo soggetto all’obbligo di pagamento per ben il doppio del tempo.



In particolare – afferma la Cassazione – la prescrizione ordinaria di dieci anni si riferisce solo a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi” (inclusi quindi, a titolo esemplificativo, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) e “non già invece le cartelle esattive” [3].



Pertanto, se Equitalia o l’ente titolare del credito vorrà far valere, nel corso della causa di impugnazione promossa dal contribuente, la prescrizione più lunga (quella di 10 anni) dovrà produrre il “titolo definitivo” della pretesa, ossia “il provvedimento amministrativo di accertamento o la sentenza passata in giudicato”, emessi prima dell’emissione delle cartelle”; in difetto opererà la prescrizione quinquennale.





Come far valere in causa la prescrizione di cinque anni
Alla luce di quanto detto, il contribuente potrebbe adottare una strategia processuale capace di garantirgli il successo del ricorso: si tratta di uno stratagemma che, tuttavia, sulla base dell’esperienza pratica, risulta quasi sempre vincente. In particolare, il debitore, nell’impugnare la cartella di pagamento, può citare in causa solo Equitalia, omettendo invece la citazione nei confronti dell’ente titolare del credito (per es. l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, ecc.). La legge [4], infatti, in tali casi impone ad Equitalia di chiamare in causa, a sua volta, l’ente creditore, salvo che il motivo di impugnazione del contribuente riguardi solo la regolarità o la validità della cartella (i cosiddetti “vizi propri” del titolo).



Ebbene, l’eccezione di prescrizione è tra quelle contestazioni che richiedono la chiamata in giudizio dell’amministrazione titolare del credito erariale. Tuttavia, Equitalia quasi sempre non effettua (erroneamente) tale attività processuale, resistendo “in modo passivo” al ricorso del contribuente. In pratica, l’Agente per la riscossione, sostenendo il difetto della propria legittimazione passiva, si limita ad eccepire che la contestazione di prescrizione non va sollevata contro di essa, ma direttamente al titolare della pretesa, rimandando quindi le istanze del contribuente all’Agenzia delle Entrate, all’Inps, all’Inail, ecc. Una eccezione che risulta perdente: Equitalia adotta, infatti, una condotta processuale disinteressata ed inerte che si risolve a tutto vantaggio del contribuente.



In questo modo l’ente titolare del credito non potrà assolvere all’onere della prova di depositare il titolo esecutivo originario e definitivo, onde usufruire della prescrizione di 10 anni. E il contribuente vincerà la causa poiché, in caso di assenza di tale produzione documentale – secondo l’orientamento della S.C. espresso nel provvedimento in commento – la prescrizione sarà quella di cinque anni.

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