mercoledì 27 luglio 2016

La garanzia offerta dal Confidi



La garanzia consortile è un’obbligazione che il Confidi assume verso un terzo creditore, che può essere una Banca e/o un Intermediario Finanziario convenzionati, per assicurare l’adempimento di una obbligazione (tipicamente, la restituzione di un prestito) di un’impresa socia che quindi assume la veste di debitore principale. La garanzia pertanto assume la veste di una obbligazione accessoria; quindi, se non sorge o si estingue l’obbligazione principale assunta dall’impresa socia, viene meno anche l’efficacia dell’obbligazione accessoria assunta dal Confidi. La garanzia consortile viene rilasciata per iscritto tramite l’invio di un certificato di garanzia all’impresa socia e al soggetto finanziatore convenzionato con il Confidi.







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Per l’erogazione di garanzie, tipicamente i Confidi ricorrono all’utilizzo di un fondo consortile, costituito dal capitale sociale formato con le quote di partecipazione versate dai soci e con contributi versati da eventuali enti sovventori (amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali di garanzia e grandi aziende) nonché da un fondo di garanzia o fondi rischi, i quali possono essere costituiti da contributi delle imprese associate e anche da fondi di origine pubblica (contributi delle regioni, delle Camere di Commercio o provenienti dall’Unione Europea) .

Il fondo di garanzia assume due forme:

a) quella di fondo monetario, alimentato dai contributi degli associati, degli enti pubblici e privati, configura una riserva di liquidità, in parte liberamente utilizzabile per investimenti (in genere, poste altamente smobilizzabili) e in parte vincolata a garanzia. La parte vincolata rappresenta la quota cui la banca può attingere in caso di default del debitore e si configura come un deposito in denaro presso una o più banche convenzionate a titolo di pegno irregolare[3], pertanto rappresenta una garanzia reale. In alcuni casi, il fondo monetario viene utilizzato in operazioni di tranched cover a copertura delle prime perdite di un portafoglio crediti (della banca) segmentato (tranching);

b) quella di un fondo fideiussorio, composto da garanzie fideiussorie rilasciate dalle imprese associate alle banche convenzionate. Con questa forma di garanzia personale, si viene a creare un problema di escussione ad personam e pro quota nei confronti degli aderenti ai Confidi, occorre quindi definire dei contratti chiari per evitare il litigation risk (rischio di contenziosi legali).

Il fondo di garanzia ha una duplice funzione: quello di coprire le perdite derivanti da crediti assistiti dalla garanzia mutualistica e quello di concorrere alla determinazione dell’importo di credito garantito e quindi erogabile alle imprese, poiché è la base di riferimento per il calcolo del moltiplicatore.

Il credito massimo concedibile dalla banca al complesso delle imprese consorziate è un multiplo, denominato moltiplicatore, dell’ammontare del fondo di garanzia. Il moltiplicatore rappresenta l’espansione massima possibile dell’attività di garanzia; è la grandezza che lega la dimensione del fondi di garanzia all’ammontare dei finanziamenti erogabili indicando quante volte può essere moltiplicato il fondo di garanzia per pervenire alla quantità massima di credito accordabile. Tale meccanismo risulta inadeguato per gli organismi di garanzia collettiva assimilati agli intermediari finanziari vigilati che dovrebbero individuare l’espansione massima del credito garantito in funzione delle misure di perdita attesa e inattesa relativa all’attività di garanzia. La definizione del moltiplicatore è frutto, in genere, di una negoziazione tra banca e intermediario di garanzia. Mediamente in Italia il moltiplicatore si concentra su livelli compresi tra 11 e 20, con alcuni eccezioni relative a pochi Confidi i cui moltiplicatori configurano valori superiori a 30[4].

Negli ultimi anni, i Confidi italiani hanno fatto registrare una progressiva riduzione del moltiplicatore applicato a motivo di un atteggiamento di maggiore cautela adottato negli anni recenti in seguito all’introduzione delle disposizioni di vigilanza prudenziale per i Confidi vigilati.

L’attività di concessione di garanzie presuppone un processo standard che si suddivide in una serie di passaggi. In primo luogo, l’impresa si rivolge al Confidi per ottenere una garanzia su un finanziamento bancario. Il Confidi procede allora alla sua istruttoria per pervenire a una valutazione del merito creditizio del soggetto richiedente. Qualora l’esito sia positivo, rilascia la sua garanzia. Ovviamente questa attività ha un suo prezzo: anche se si tratta di soggetti che non operano secondo la logica del profitto, sono comunque imprese e, in quanto tali, tenute a rispettare un vincolo di economicità per garantirsi autonomia gestionale e sostenibilità nella crescita[5]. L’impresa che si rivolge al Confidi verserà una quota associativa (è necessario essere associati se si vuole usufruire dei servizi offerti dal Confidi), un contributo a fondo rischi, più una commissione passiva.

Nel caso in cui il credito concesso dalla banca al soggetto garantito entri in situazione di difficoltà persistente e determini escussione da parte della banca nei confronti del Confidi, quest’ultimo si rivale sull’obbligato principale con azioni di recupero per recuperare parte delle perdite determinate dall’escussione.

L’escussione da parte della banca, questa è legata al tipo di garanzia concessa dal Confidi: bisogna infatti distinguere le “garanzie sussidiarie” dalle “garanzie a prima richiesta”.

Qualora sia rilasciata una garanzia sussidiaria, al verificarsi del mancato rimborso da parte dell’impresa garantita, sulla base delle convenzioni in essere con le banche convenzionate al Confidi, la banca provvede ad inviare all’impresa l’intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione (rate insolute, capitale residuo e interessi di mora) e ricorre a tutte le azioni legali necessarie al recupero del credito. Una volta che si sono concluse le procedure stragiudiziali e giudiziali di recupero intraprese dalla stessa, qualora non ci sia stato il rimborso integrale degli importi dovuti da parte dell’impresa (o il rimborso sia solo parziale), l’istituto di credito può richiedere l’attivazione della garanzia prestata dal Confidi – nei limiti della percentuale deliberata – a copertura della perdita definitiva subita. A seconda delle convenzioni siglate con le banche, il Confidi remunera la perdita definitiva nel limite rappresentato dalla capienza dei fondi rischi monetari convenzionalmente vincolati a favore dell’istituto di credito (operazione con cap) oppure anche oltre tale limite. Quindi la banca potrà accedere al fondo del Confidi solo in via sussidiaria, ovvero dopo aver escusso il debitore principale ed eventuali fideiussori.

Nel caso di una garanzia a prima richiesta il Confidi risponde delle obbligazioni assunte (garanzie rilasciate) al momento del verificarsi del default dell’azienda, e viene escusso a semplice richiesta della Banca garantita. Le azioni di recupero sull’obbligato principale e sui controgaranti sono poi a carico del Confidi stesso.

Il Confidi interviene tipicamente al momento dell’appostazione a sofferenza (più raramente, a incaglio) dei debitori originari da parte della banca. Il pagamento può avvenire attraverso la corresponsione di una somma in acconto e con un conguaglio al termine delle procedure esecutive. La copertura delle perdite sostenute dalla banca convenzionata è generalmente parziale.

Le garanzie rilasciate da un Confidi possono avere, in primis, la natura giuridica di garanzie reali o finanziarie le quali possono essere dirette e indirette: la co-garanzia e la riassicurazione sono garanzie dirette; la contro-garanzia è un esempio di garanzia indiretta.

Le garanzie reali sono riconducibili essenzialmente al pegno e all’ipoteca. Il pegno rappresenta il diritto vantato dalla banca su un bene mobile (titoli o merce). Ad esempio, a fronte di un importante finanziamento accordato a una società, la banca può costituire pegno su titoli di proprietà della stessa. L’ipoteca costituisce il diritto su un bene immobile (ufficio, abitazione, magazzino), che la banca può esercitare per recuperare il proprio credito. L’ipoteca può essere iscritta, ad esempio, su immobili di proprietà dei privati che ottengono mutui per finanziare l’acquisto dello stesso. Le garanzie personali, la cui forma principale è data dalla fideiussione, sono rappresentate da contratti ove un soggetto (persona fisica o persona giuridica) diverso dal debitore garantisce l’adempimento dell’obbligazione assunta da quest’ultimo nei confronti della banca. Le fideiussioni possono essere specifiche, se riferite a una precisa linea di fido, o generiche, se relative all’insieme delle relazioni creditizie che il cliente intrattiene con la banca.

Nella co-garanzia si viene a creare un rapporto contrattuale tra la banca che eroga il finanziamento da un lato e il Confidi di primo grado e altri intermediari (ovvero altri fondi di garanzia) dall’altro; ognuno dei garanti concede una garanzia pro quota (ovvero che copre una percentuale del fido accordato). Le garanzie vengono rilasciate singolarmente da ognuno dei garanti, i quali intervengono a seguito dell’insolvenza del debitore principale. In questo caso sia il Confidi sia gli altri co-garanti provvedono al pagamento ognuno per la propria quota di garanzia. Per il Confidi è vantaggioso condividere il rischio con altri Confidi di primo livello. Per le banche questa forma di garanzia può implicare una riduzione del rischio solo nella misura in cui il garante e il co-garante risultino soggetti idonei alla fornitura di garanzie.

Nel sistema delle garanzie italiano si è diffusa, negli ultimi anni, un’altra forma particolare di co-garanzia chiamata “riassicurazione”[6]. In questo caso, al rapporto contrattuale che il Confidi di primo grado instaura con l’istituto di credito, si aggiunge un altro rapporto contrattuale tra il Confidi di primo grado e il Confidi (o altro Intermediario o Ente) di “secondo grado” il quale interviene coprendo una quota della garanzia rilasciata dal primo. In questo caso la banca, generalmente, non è a conoscenza di tale intervento. Quando si manifesta l’insolvenza dell’impresa interviene il Confidi di primo grado rimborsando per l’intera quota garantita la Banca finanziatrice. Successivamente, il Confidi escusso si rivolgerà, per ottenere il rimborso della quota di rischio “riassicurata”, al Confidi di “secondo grado”.

Nella contro-garanzia si instaura un rapporto contrattuale tra il Confidi di primo grado (che ha rilasciato la propria garanzia, sussidiaria o a prima richiesta, alla Banca convenzionata) e il controgarante, oppure tra la banca e il controgarante[7]. Nel caso in cui si verifichi un “doppio default”, ovvero sia dell’impresa (debitore originario), sia del Confidi garante, il controgarante interviene come terzo soggetto effettuando il pagamento dell’obbligazione del debitore originario inadempiente. Alla banca che concede il fido viene notificato tale intervento. Un esempio di controgaranzia è quella offerta dal Fondo di Garanzia per le PMI[8] (o Fondo Centrale di Garanzia, gestito attualmente da un ATI avente come capofila Banca del Mezzogiorno- Medio Credito Centrale SpA).

Si tratta di una garanzia pubblica che, peraltro, interviene come se si trattasse di una riassicurazione, in quanto liquida il confidi che ha, a sua volta, liquidato la banca con un intervento “a prima richiesta”; non è pertanto necessario per l’intervento del Fondo il verificarsi del doppio default del debitore e del primo garante. In caso di esaurimento dei fondi, il risarcimento tocca direttamente allo Stato. L’intervento del Fondo è quindi assistito dalla Garanzia dello Stato ai sensi della l. n. 2/2009 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 25 marzo 2009. Il principale effetto di queste norme è quello di riconoscere attenuazione del rischio di credito sulle garanzie “dirette” e sulle controgaranzie “a prima richiesta” concesse dal Fondo. Pertanto, i soggetti finanziatori, in presenza di tale garanzia, potranno abbattere completamente l’assorbimento patrimoniale per la parte di finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo Centrale in base a quanto disposto dalla normativa di vigilanza prudenziale.

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