mercoledì 6 luglio 2016

Prestito vitalizio



Prestito Vitalizio è il finanziamento che consente di soddisfare particolari esigenze di liquidità della clientela over 60. Per richiedere il finanziamento è necessario essere proprietari di un immobile residenziale da offrire in garanzia a fronte dell'erogazione.
Destinatari: clientela privata con almeno 60 anni al momento della richiesta, proprietaria di un immobile a uso abitativo libero da ipoteca.
Intestazione del finanziamento: il finanziamento viene intestato al proprietario dell'immobile residente nello stesso. In caso di coniugi o conviventi more uxorio da almeno 5 anni il finanziamento viene sempre cointestato, indipendentemente dalla proprietà dell'immobile. In caso di cointestazione entrambi devono avere più di 60 anni e almeno uno deve essere residente nell'immobile. In presenza di figli comproprietari dell'immobile, gli stessi interverranno come terzi datori di ipoteca.








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Erogazione: l'erogazione avviene in unica soluzione, mediante accredito su conto corrente presso la Banca erogante o presso altra banca o per cassa.
Finalità: esigenze di carattere personale e familiare, escluso l'acquisto di beni immobili e/o beni e servizi dedicati all'attività professionale o imprenditoriale o il consolidamento di altri finanziamenti.
Durata: non definibile alla stipula in quanto dipende dalla permanenza in vita del soggetto finanziato (in caso di prestito cointestato dipende dalla permanenza in vita del coniuge più longevo).
Importo finanziabile: minimo 30.000 euro - massimo 400.000 euro, nel rispetto delle percentuali massime ottenibili relative al valore dell'immobile, che aumentano al crescere dell'età del richiedente, secondo una precisa tabella disponibile sul Foglio Informativo.
Polizza Incendio (senza costi aggiuntivi): trattandosi di un finanziamento garantito dall'ipoteca su un immobile, la Legge prevede che l'immobile stesso sia coperto da una polizza obbligatoria contro i danni causati da scoppio e incendio. PerTe Prestito Vitalizio è venduto già corredato della specifica Polizza Incendio, emessa dalla banca, valida per tutta la durata del finanziamento fino all'effettiva estinzione del debito residuo, con il pagamento del premio a carico della Banca, beneficiaria degli eventuali indennizzi.
Periodicità delle rate: non sono previste rate di rimborso durante la vita del finanziamento.
Tasso fisso: gli interessi e le spese vengono capitalizzate annualmente secondo quanto previsto dalla Legge (*). Per tale motivo il debito ha una crescita nel tempo.
Scadenza del finanziamento: la scadenza del finanziamento, e quindi il diritto della Banca al rimborso totale del finanziamento, coincide con il verificarsi di alcune casistiche, definite dal Regolamento (*):
al decesso del soggetto finanziato o del più longevo in caso di cointestazione;
qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia;
qualora si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.
Per conoscere tutte le casistiche che possono dar luogo alla scadenza del finanziamento si rimanda al Foglio Informativo.

A seguito della conclusione del finanziamento:
cessa la capitalizzazione degli interessi e iniziano a maturare interessi semplici calcolati allo stesso tasso fisso contrattualmente definito;
inizia un periodo di 12 mesi durante il quali gli eredi possono valutare come rimborsare il debito residuo.
Modalità di rimborso: il rimborso del debito residuo, comprensivo di capitale e interessi capitalizzati è a carico degli eredi che possono procedere all'estinzione del finanziamento con le seguenti modalità:
liquidità propria
vendendo l'immobile e utilizzando la somma ricavata per chiudere il finanziamento;
affidando alla Banca la vendita dell’immobile.
In quest'ultimo caso se la Banca vende l'immobile a un prezzo maggiore rispetto al debito residuo restituirà agli eredi tale differenze. Se, al contrario, il prezzo di vendita sarà minore rispetto al debito residuo nulla potrà essere richiesto agli eredi e il debito si considererà comunque estinto.
Rimborso anticipato: ammesso, sia totale sia parziale senza alcuna spesa a carico del cliente.
Caratteristiche degli immobili dati a garanzia: possono essere oggetto di valutazione gli immobili presenti nei comuni capoluoghi di provincia e, di norma, nei comuni con più di 30.000 abitanti.

I tipi di immobili a garanzia del finanziamento possono essere:
appartamenti
case indipendenti o semi indipendenti (es. villetta a schiera)
ville
Sono esclusi gli immobili prefabbricati in legno.
In particolare, le categorie catastali consentite sono A1, A2, A3, A7 e A8 con relative pertinenze.

Per la concessione del finanziamento è richiesta la valutazione dell’immobile (c.d. perizia) da parte di un perito. La Banca si riserva la possibilità di far effettuare la valutazione da tecnici di suo gradimento con costi a carico del Cliente.
La richiesta del finanziamento richiede la presenza e l’approvazione da parte dei figli. In assenza di tale consenso il finanziamento non può essere erogato.

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