lunedì 24 agosto 2015

In presenza di mutuo e ipoteca è possibile il pignoramento della casa

Fonte:   http://www.laleggepertutti.it/94994_in-presenza-di-mutuo-e-ipoteca-e-possibile-il-pignoramento-della-casa

Un errore comune di molti debitori è quello di ritenere che un immobile su cui vi sia già un’ipoteca non possa essere pignorato da altri creditori. Si tratta di una falsa convinzione: difatti, il debitore resta sempre titolare del bene, anche se su di esso egli ha concesso ipoteca per ottenere un finanziamento oppure l’ipoteca è scaturita da una sentenza o dalla stessa legge (è il caso del mutuo fondiario). Il codice civile, infatti, stabilisce che il debitore è responsabile delle obbligazioni da lui contratte con tutti i suoi beni, presenti e futuri: quindi, anche con quelli su cui è stata già iscritta un’ipoteca da altri.


Ovviamente, il creditore privo di ipoteca avrà meno interesse a pignorare un immobile su cui un altro creditore ha già iscritto l’ipoteca: e questo perché lo scopo di quest’ultima è proprio quello di garantire, al relativo creditore, un soddisfacimento privilegiato sul ricavato dalla eventuale vendita. In altre parole, dopo la vendita forzata e la relativa aggiudicazione, il prezzo pagato dall’acquirente all’asta andrà prima a compensare il creditore del creditore ipotecario e poi quello di eventuali altri creditori (sempre che abbiano partecipato al procedimento di espropriazione).

In ogni caso, nulla vieta ad altri creditori di iscrivere una seconda (ma anche una terza, una quarta, ecc. ) ipoteca sullo stesso immobile già ipotecato da altri. In tal caso, si parlerà di ipoteca di primo grado (in favore del primo soggetto che l’abbia iscritta), ipoteca di secondo grado, di terzo, ecc. Ed allora, in tali eventualità, il ricavato dell’asta andrà prima in favore del creditore titolare dell’ipoteca di primo grado, l’eventuale residuo a quello con l’ipoteca di secondo grado, e così via.

Dunque, è chiaro che il fatto di aver un immobile con l’ipoteca della banca o anche di Equitalia, benché il debito venga regolarmente onorato, non mette al riparo da eventuali pignoramenti di altri creditori, che potrebbero anche utilizzare l’esecuzione forzata solo come “stimolo” nei confronti del debitore per ottenere l’immediato pagamento in via bonaria.

Proprio a riguardo di Equitalia è bene fare un chiarimento. Per l’Agente della riscossione sono previsti dei limiti ben precisi. L’ipoteca può essere iscritta per debiti non inferiori a 20mila euro. Se poi si tratta dell’unica casa di proprietà e residenza a uso abitativo, Equitalia dovrà fermarsi all’ipoteca, non potendo mettere poi in vendita l’immobile. Lo potrà però fare un altro creditore qualsiasi che sia stato insoddisfatto nelle proprie ragioni, e in tal caso Equitalia potrà partecipare al procedimento di espropriazione e vendita forzata.
Se invece non si tratta dell’unica casa di residenza, dopo aver iscritto l’ipoteca (sempre per crediti non inferiori a 20mila euro), Equitalia potrà procedere al pignoramento immobiliare a condizione che si tratti di somme non riscosse pari a 120mila euro.

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