lunedì 1 giugno 2015

Equitalia e il pignoramento presso terzi: l’opposizione

Fonte:    http://www.laleggepertutti.it/89096_equitalia-e-il-pignoramento-presso-terzi-lopposizione


Equitalia ha pignorato a mio nome il conto corrente postale cointestato con mio marito, prelevando quanto conteneva; non contenta, sta prelevando per intero la mia pensione sociale che mi viene accreditata dall’INPS, prendendosi quindi anche la quota parte di mio marito dal conto. Come posso difendermi ?

Il pignoramento presso terzi, anche se eseguito da Equitalia nella sua qualità di Agente della riscossione di imposte e/o tasse e/o contributi previdenziali, è soggetto a regole ben precise che devono essere puntualmente rispettate.
Ove ciò non avvenga, la procedura di riscossione e di pignoramento sarebbe viziata e tali vizi andrebbero eccepiti, tramite legale, proponendo le opportune azioni di opposizione davanti al Giudice competente.


Le regole fondamentali della procedura di riscossione esattoriale prevedono innanzitutto che il pignoramento sia comunicato con atto notificato anche al debitore; inoltre, se dalla notificazione della cartella di pagamento (o delle cartelle di pagamento) è decorso più di un anno, è necessario, prima di procedere al pignoramento, notificare al debitore un altro atto chiamato avviso di mora affinché il debitore sia messo in grado di pagare, anche a rate, onde evitare l’esecuzione ed il pignoramento.
Se nel Suo caso non fosse stato notificato né l’avviso di mora (ove dovuto), né l’atto di pignoramento, saremmo in presenza di violazioni di regole che renderebbero viziata la procedura di pignoramento eseguita in Suo danno.
D’altra parte, poi, se i debiti con Equitalia fossero soltanto Suoi, è chiaro che non potrebbero essere pignorate somme e beni di soggetti estranei (come Suo marito) al rapporto debitorio.
Ed anche questo può essere oggetto di opposizione formale dinanzi al Giudice competente.

Di più: la legge prevede limiti quantitativi ben precisi al pignoramento: nel caso infatti di pignoramento di stipendio o pensione, la quota pignorabile è di un decimo per stipendi o pensioni fino a 2.500 euro; in tal caso, perciò, l’importo pignorabile è al massimo di 250 euro al mese.
Se lo stipendio o la pensione sono più elevati, allora aumenta anche la quota pignorabile (un settimo per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro fino ad arrivare a un massimo di un quinto se si superano i 5 mila euro mensili).
Se poi, come nel Suo caso, il pignoramento è effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, esso non può includere l’ultimo stipendio o pensione che deve restare sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

È possibile che Equitalia abbia pignorato le somme presenti sul conto dando istruzioni a Bancoposta affinché Le resti sempre disponibile l’ultima pensione accreditata e limitando poi il pignoramento alla parte pignorabile indicata dalla legge (sopra menzionata).
Tuttavia, perché Lei sia certa che questi limiti siano stati rispettati è assolutamente necessario che Lei possa accedere all’atto di pignoramento (come è Suo diritto), ragion per cui Le consiglio di rivolgersi quanto prima ad un legale per verificare che tutte le regole che Le ho menzionato siano state scrupolosamente rispettate potendo e dovendo, in caso contrario, agire con formale opposizione per far valere i Suoi diritti ed il rispetto della legge.

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