giovedì 4 giugno 2015

Fonte:    http://www.laleggepertutti.it/89246_accertamento-fiscale-nullo-senza-prima-lincontro-col-contribuente


Senza confronto preventivo con l’Agenzia delle Entrate, l’atto è nullo: contraddittorio amministrativo non sostituibile neanche dai documenti.   Sono numerose le sentenze della Cassazione e dei tribunali di primo e secondo grado che annullano gli atti dell’Agenzia delle Entrate solo perché l’accertamento viene emesso senza prima dar luogo a un incontro con il contribuente in modo da sentire le sue difese: il cittadino deve essere sempre posto in condizione di partecipare al cosiddetto contraddittorio in via amministrativa, per giustificare la propria posizione ed evitare – eventualmente presentando documentazione a proprio sostegno – l’accertamento fiscale. Dunque, prima di prendere la decisione definitiva sull’adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, l’Agenzia delle Entrate deve attivare un confronto preventivo con l’interessato. In caso contrario l’atto è nullo. La violazione del contraddittorio comporta infatti l’annullamento dell’atto di accertamento [1]



Per come è ovvio, il fisco ha solo l’obbligo di invitare il contribuente a partecipare al contraddittorio preventivo, per garantirgli il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa, diritto costituzionalmente protetto e che non può essere negato in alcun modo dagli uffici. Resta poi facoltà del contribuente scegliere se parteciparvi (e in tal caso, meglio sarà farsi accompagnare da un avvocato o da un commercialista) o meno.

Sul punto era intervenute, solo l’anno scorso, le Sezioni Unite della Cassazione [2] che avevano precisato l’esistenza di un principio fondamentale nel nostro ordinamento – anche se manca una espressa e specifica norma a riguardo – che obbliga tutti gli uffici del Fisco (ivi compresa, quindi, l’Agenzia delle Entrate) a dare attuazione al diritto al contraddittorio, ossia al diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo. Ciò a tutela del diritto di difesa del cittadino garantito dalla Costituzione.

Neanche le richieste di documenti, inviate al contribuente dall’Agenzia delle Entrate, possono sostituire il fondamentale diritto al contraddittorio. A chiarirlo è stata la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia [3].
L’obbligo dell’instaurazione di un contraddittorio preventivo nella fase pre-accertamento – si legge nella sentenza in questione – non può ritenersi sostituito, prima dell’emissione dell’accertamento, da una o più richieste di documenti rivolte dall’ufficio al contribuente [4].

I giudici milanesi hanno chiarito il ruolo di cardine del nostro ordinamento del principio del contraddittorio preventivo, sottolineando come questo sia espressione dell’obbligo, imposto dalla Costituzione, di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente.
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[1] Cass. sent. n. 19667/14.
[2] Cass. S.U. sent. n. 19667 del 18.09.2014.
[3] CTR Lombardia, Milano, sent. n. 1478/24/2015.
[4] In violazione sia dell’art. 12, comma 7, dello statuto dei diritti del contribuente (che prevede che non possa essere emanato un accertamento prima che sia scaduto il termine per il contribuente per presentare memorie sul processo verbale di constatazione notificatogli), sia dell’art. 24 della legge 4/1929 («La violazione delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale»).

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