lunedì 11 aprile 2016

Anatocismo: il nuovo calcolo degli interessi passivi sul conto

Fonte:  laleggepertutti.it


Cos’è l’anatocismo bancario, come funziona il calcolo degli interessi sul conto corrente, ma soprattutto è lecito o no? La materia è stata appena riformata dal decreto legge “Salva Banche” di aprile 2016, che ha riscritto tutte le regole, anche quelle entrate in vigore con la famosa legge di Stabilità del 2014 [2], legge che aveva dichiarato genericamente illegittimo l’anatocismo. Vediamo dunque qual è l’attuale stato della normativa italiana.


Cos’è l’anatocismo bancario?



Si sente spesso parlare di anatocismo come una sorta di testa d’ariete per contrastare le richieste di pagamento delle banche, avanzate con decreto ingiuntivo, nei confronti dei correntisti morosi. A lungo, numerose società di consulenza hanno fondato lucrosi affari sul conteggio degli interessi non dovuti sul conto corrente scoperto o sconfinato dal fido; altrettanto numerose sono state le cause avviate, a volte con una certa temerarietà e altre invece con successo. Ma cos’è concretamente l’anatocismo bancario?

Come abbiamo spiegato in modo più approfondito nella scheda “Cos’è e come funziona l’anatocismo” si tratta di un sistema per conteggiare gli interessi che consiste nell’applicare la percentuale non solo sul capitale scaduto e non pagato, ma anche sugli interessi non versati.

Così, per esempio, in un contratto di finanziamento con saggio di interesse al 5%, se il correntista non ha pagato una rata di 200 euro e su questa sono maturati 10 euro di interessi, anch’essi non versati, il mese successivo il cliente si vedrà addebitare interessi non più di 10 euro, ma di 10,5: il saggio del 5%, infatti, non viene più applicato su 200 di capitale e 10 di interessi già maturati.

In pratica, l’anatocismo altro non sono che interessi che producono altri interessi. E tanto più il calcolo viene ripetuto nel corso dell’anno, tanto più il correntista vede salire esponenzialmente il proprio debito.
Le banche hanno sempre effettuato il conteggio degli interessi passivi anatocistici con cadenza trimestrale: il che fa ben comprendere le ragioni di molti clienti sentitisi letteralmente “vessati” per decine di migliaia di euro.


La giurisprudenza

Solo nel 2000 è stata formalmente dichiarata illegittima la pratica delle banche di applicare l’anatocismo sugli scoperti di conto corrente, benché la norma fosse già presente all’interno del nostro codice civile [3]. In verità, le banche hanno continuato a fare di “testa propria”, collezionando così numerose condanne che si sono susseguite sino ad oggi. E ciò nonostante la legge di Stabilità del 2014 avesse sottolineato nuovamente, ed in modo più trionfale che effettivo, l’illegittimità dell’anatocismo bancario.


La riforma

Oggi, il Governo ha approvato una riforma integrale della materia. Ecco, quindi, all’esito delle nuove norme, cosa è legittimo e cosa non lo è.

Conteggio degli interessi
Da oggi, gli interessi possono essere conteggiati solo una volta all’anno, e ciò vale sia per gli interessi attivi che per quelli passivi (cosiddetto principio di “pari periodicità degli interessi debitori e creditori). In passato, abbiamo già detto, le banche erano solite conteggiare gli interessi anche per frazioni di anno (di norma trimestralmente).

Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto di conto corrente (nel caso, ad esempio, in cui il correntista intenda chiudere il contratto con la banca).

Divieto di anatocismo
La regola generale appena introdotta è quella del divieto dell’anatocismo: la nuova legge, infatti, stabilisce che gli interessi debitori maturati (compresi quelli relativi a finanziamenti su carte di credito, cosiddette revolving), non possono produrre interessi ulteriori e sono calcolati esclusivamente per sorte capitale. Il principio, quindi, è molto chiaro e bandisce l’anatocismo dai normali rapporti con le banche. Tuttavia questa regola presenta delle importanti eccezioni, tutt’altro che rare.

Interessi moratori
La prima eccezione è quella che riguarda gli interessi moratori: per essi è ancora legittima l’applicazione dell’anatocismo. Ricordiamo che gli interessi moratori sono quelli che scattano quando il debitore è in ritardo sul pagamento dell’importo dovuto. Si distinguono dagli interessi corrispettivi che invece sono quelli normalmente dovuti, nella regolarità dell’esecuzione del contratto, come controprestazione per il prestito di denaro. Dunque, gli interessi moratosi si inseriscono in una situazione appunto di “morosità”, ossia di inadempienza. L’anatocismo si configura pertanto come una sorta di sanzione che si aggiunge agli interessi moratori (che, come noto, sono quasi sempre superiori a quelli corrispettivi).

In ogni caso, anche per gli interessi moratori resta ferma la regola della contabilizzazione annuale: quindi l’anatocismo potrà essere prodotto non più di una volta ogni 365 giorni.

La seconda eccezione al divieto di anatocismo è quella per gli interessi derivanti da aperture di credito in conto corrente e gli interessi derivanti da sconfinamento (sia per carenza di affidamento sia oltre il limite del fido). In tali casi:

– gli interessi debitori sono conteggiati ogni 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati (sono invece immediatamente esigibili gli interessi dovuti in caso di chiusura del rapporto);

– il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui essi divengono esigibili; questo addebito si considera come un incremento del capitale finanziato e, dunque, il relativo importo va a produrre nuovi interessi.


IN PRATICA

Viene introdotto un principio generale per il quale gli interessi debitori non possono produrre interessi ulteriori. L’anatocismo resta però valido per gli interessi moratori e per quelli da apertura di credito e sconfinamento, che sono conteggiati ogni 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo. Il cliente può autorizzare l’addebito di questi interessi sul conto; da quel momento, l’importo addebitato va a produrre nuovi interessi.
Per quanto riguarda il conteggio degli interessi deve esserci pari periodicità negli interessi creditori e in quelli debitori. Il calcolo può avvenire massimo una volta all’anno. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto in base al quale essi sono dovuti.

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