venerdì 28 agosto 2015

Con gli istituti ammessa la moratoria.


Fonte: Il Sole 24 Ore

Con le banche può essere stipulato anche un “accordo di moratoria”, disciplinato anch’esso dal nuovo articolo 182-septies della legge fallimentare: si tratta di una convenzione che ha per oggetto debiti verso banche o intermediari finanziari, già scaduti o ancora a scadere, per i quali viene prevista una dilatazione dei termini di pagamento.




A differenza dell’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, la convenzione di moratoria non è soggetta all’intervento omologatorio del tribunale. L’accordo di moratoria ha però varie caratteristiche in comune con l’accordo di ristrutturazione stipulato con intermediari finanziari: è infatti previsto che quando fra l’impresa debitrice e una o più banche (o intermediari finanziari) viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti e sia raggiunta la maggioranza del settantacinque per cento dei crediti, tale accordo produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti, a condizione che: questi siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede; un professionista designato (ex articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare) attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dall’accordo di moratoria. Identicamente a quanto previsto per l’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, sono dunque stabiliti quali presupposti della convenzione di moratoria: a) il fatto che vi sia omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria (tale omogeneità deve essere attestata, come già osservato, da un professionista); b) il fatto che le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla moratoria siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede; c) il fatto che una maggioranza pari ad almeno il 75% dei crediti si sia espressa a favore della moratoria. Le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione di moratoria possono proporre opposizione (domandando che la convenzione non produca effetti nei loro confronti) entro 30 giorni dalla comunicazione della stipula della convenzione; tale comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il tribunale decide con decreto motivato; il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione.

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