lunedì 3 agosto 2015

Si può vendere l’auto col fermo amministrativo di Equitalia?

Fonte:   http://www.laleggepertutti.it/94464_si-puo-vendere-lauto-col-fermo-amministrativo-di-equitalia



“Equitalia ha iscritto il fermo amministrativo sull’auto di mia proprietà: che succede se la vendo o la rottamo?” Si tratta di una domanda che spesso ci rivolgono i lettori. In questo breve articolo cercheremo di spiegare, dunque, cosa si può fare e cosa invece è vietato se il proprio automezzo è stato interessato da un provvedimento dei fermo da parte di Equitalia.

Vendita dell’auto sottoposta a fermo amministrativo
La legge stabilisce che l’auto sottoposta a fermo amministrativo da parte di Equitalia o di altro agente per la riscossione non può più circolare: inoltre scatta l’inopponibilità, nei confronti di Equitalia, degli atti dispositivi del bene (donazioni, vendite, ecc.).



Questo, in pratica, significa che il bene oggetto di fermo può essere venduto in quanto il provvedimento rappresenta una misura cautelare, senza comportare alcun vincolo di indisponibilità. Tuttavia, l’acquirente subirà le stesse limitazioni del proprietario del mezzo, e pertanto non potrà metterlo in circolazione. In caso di violazione di tale divieto scatteranno due sanzioni:
– una sanzione amministrativa per il pagamento di un importo tra un minimo di 731 euro ad un massimo di 2.928 euro;
– la confisca del veicolo.

Ecco perché, qualora il venditore non avvisi l’acquirente dell’iscrizione del fermo amministrativo sull’auto oggetto della vendita, può essere chiamato in causa da quest’ultimo al fine di ottenere alternativamente:
– la risoluzione del contratto: ciò significa la restituzione dei soldi versati per il corrispettivo, dietro restituzione del mezzo e della relativa titolarità, salva l’eventuale richiesta di risarcimento del danno di cui si riesca a dare prova;
– oppure una riduzione del prezzo di vendita.

Per quanto riguarda la rottamazione, essa è interdetta durante tutto il periodo in cui è iscritto il fermo. Per cui l’unico modo di disfarsi del mezzo è quello di saldare il debito. La legge infatti impone al titolare del mezzo sottoposto a fermo di custodirlo con diligenza. In particolare il codice della strada prevede che il proprietario faccia “cessare la circolazione e provveda alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio”.
Pertanto, il demolitore rifiuterà la richiesta di rottamazione del mezzo e, dal canto suo, il Pra non potrà procedere alla radiazione dell’auto sottoposta a fermo.

Qualcuno suggerisce di presentare la richiesta di cancellazione motivandola sulla base di rilevanti danni subiti dal mezzo come la distruzione a seguito di incendi, manifestazioni, calamità naturali, incidenti stradali (con il veicolo fermo al parcheggio), alluvioni, incendi ecc. Si tratterebbe di cause di forza maggiore dove, però, il rischio è quello che si possa imputare al proprietario la negligenza nella custodia del mezzo. Quindi è molto importante documentare che l’evento si è verificato nonostante la cura nella conservazione dell’auto da parte del titolare.

Impugnazione del fermo
Il provvedimento di fermo amministrativo è comunque impugnabile dinanzi:
– al giudice tributario (CTP), se il credito in forza del quale è stato iscritto riguarda tasse o sanzioni per l’omesso versamento delle imposte (v. bollo auto);
– al giudice di pace, se il credito è fondato invece su mancato pagamento di multe per violazione del codice della strada;
– al tribunale ordinario, sezione lavoro, se il fermo dipende dall’omesso versamento di contributi previdenziali.

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