mercoledì 26 agosto 2015

Usucapione possibile con la mediazione

Fonte:  http://www.laleggepertutti.it/95222_usucapione-possibile-con-la-mediazione


Per far accertare l’intervenuta usucapione su un bene non è più necessaria la consueta causa in tribunale, ma – sempre che vi sia l’accordo tra le parti – ben si può procedere attraverso un accordo siglato in sede di mediazione.



Il famoso “decreto del fare” [1], infatti, superando alcuni iniziali dubbi interpretativi, ha previsto espressamente la possibilità di trascrivere nei pubblici registri immobiliari, oltre alla lista tradizionale degli atti indicata nel codice civile [2], anche gli accordi conciliativi (o meglio, le transazioni) avvenuti davanti all’organismo di mediazione, che accertano l’usucapione. L’importante è che la sottoscrizione del verbale di mediazione sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (il notaio) [3]. Lo ha chiarito il Tribunale di Lecce con un recente decreto [4].   In questo modo non c’è bisogno di attendere i lunghi tempi di una causa, coi relativi costi che essa implica. I trasferimenti degli immobili, anche tra parenti, possono essere, così, realizzati con un “modo alternativo”.   Il verbale di mediazione, una volta redatto e autenticato dal notaio, può essere un valido titolo per accertare l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile in favore della parte istante e originariamente appartenente all’altra parte. L’accordo deve poi essere reso pubblico con la trascrizione nei pubblici Registri immobiliari. Sbaglia quindi il competente conservatore dei registri immobiliari se dispone la semplice “trascrizione con riserva” dell’accordo conciliativo.   A ciascun cittadino – si legge nella decisione in commento – spetta il diritto, dopo aver raggiunto un accordo in sede di mediazione (le cui sottoscrizioni devono essere autenticate da un notaio), di chiedere la trascrizione nei RR.II. (registri immobiliari) [3]. Il dato letterale della norma è chiaro nello stabilire la trascrivibilità degli accordi in questione ed inoltre anche seguendo una interpretazione teleologica si perviene al medesimo risultato.   Con la riforma del 2013, infatti, il legislatore ha inteso superare gli ostacoli e le difficoltà incontrate per la trascrivibilità degli accordi con i quali le parti conciliavano la lite accertando l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà, da parte di una di esse, di un bene originariamente appartenente all’altra.

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