mercoledì 5 agosto 2015

I nuovi limiti di pignoramento presso terzi non sono retroattivi

Fonte:   http://www.laleggepertutti.it/30202_i-nuovi-limiti-di-pignoramento-presso-terzi-non-sono-retroattivi


Le nuove regole sui pignoramenti presso terzi non hanno valore retroattivo: questo vuol dire che i mutati limiti di pignorabilità si applicano solo ai pignoramenti iniziati dopo l’introduzione della riforma [1].

La conseguenza pratica è questa: chi ha subito un pignoramento di 1/5 dello stipendio prima della nuova legge, pur avendo un reddito inferiore a 5.000 euro, non potrà chiedere la riduzione del pignoramento medesimo a 1/7 o 1/10, come previsto invece per le nuove procedure esecutive.

Come ormai a tutti noto, l’agente delle riscossione (ora Equitalia, ma in seguito potrebbe trattarsi anche di altri soggetti) è tenuto, dallo scorso anno, a rispettare nuovi limiti (a fronte del tradizionale “quinto”) nel caso di pignoramento di stipendi e pensioni:




1) per le retribuzioni fino a 2.500 euro il limite di pignorabilità è ora di 1/10;
2) per le retribuzioni tra 2.501 fino a 5.000 euro il limite di pignorabilità è ora di 1/7;
3) per le retribuzioni da 5.001 euro in su resta il vecchio limite di 1/5.

Trattandosi di una norma civilista, non vi è possibilità di efficacia retroattiva, a meno che il legislatore lo dichiari espressamente, oppure si tratti una legge interpretativa (che ha una valenza anche per il passato sulla corretta applicazione di una specifica previsione).

Peraltro, una volta effettuato il pignoramento presso terzi, vi è già stata una pronuncia del giudice sull’assegnazione delle somme, con un piano di riparto distribuito su di un arco di tempo sufficientemente lungo per consentire il completo recupero del credito. In tali casi, la prima parte delle somme pignorate è destinata a pagare le spese di procedura del soggetto incaricato del pignoramento (in questo caso Equitalia) e quelle a seguire sono destinate all’Ente impositore, titolare del diritto di credito.

Non si può, però, escludere la possibilità di presentare un formale ricorso (cosiddetta istanza di riduzione del pignoramento) al giudice nei confronti di Equitalia, rappresentando sua la propria situazione economica, sia il richiamo ai recenti limiti di legge, ai fini di una ragionevole sostenibilità del pignoramento. Il giudice, in tal caso, pur non essendo obbligato all’applicazione delle nuove norme, potrebbe tuttavia – sulla base di una serie di proprie valutazioni e tenuto anche conto della durata della rateizzazione e dell’importo del residuo credito da recuperare – disporre un nuovo piano di riparto, con una decorrenza solo successiva alla notifica del ricorso al soggetto pignorante. Sull’esito di una tale ipotesi non si possono azzardare previsioni, in ogni caso si tratta di una prerogativa riservata a qualsiasi cittadino di fare ricorso al giudice.


[1] Art. 72 ter del DPR n. 602/1973 introdotto con legge n. 44 del 26.04.2012.

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