lunedì 17 agosto 2015

Riforma del Processo telematico: come cambia il PCT

Fonte:  http://www.laleggepertutti.it/94796_riforma-del-processo-telematico-come-cambia-il-pct

La nuova (ennesima) riforma della giustizia è legge: con il sì del Senato le regole del Dl n. 83/2015 diventano definitive e vanno a toccare – oltre a pignoramenti, esecuzioni forzate, fallimenti e concordati – anche il processo civile telematico (PCT). Ecco, in particolare, cosa cambia.

Deposito telematico
Cancellerie e giudici non potranno più rifiutare depositi telematici di atti introduttivi della causa o (come già in precedenza) di atti endoprocessuali. Per i primi, la scelta dell’invio tramite PCT resta una facoltà per gli avvocati; per i secondi è confermato l’obbligatorietà.
Tanto vale nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale e nelle corti d’appello.


La legge precisa, infatti, che nei giudizi civili di ogni natura e grado “è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto processuale e dei documenti presentati dai difensori, a partire dagli atti introduttivi.

Obbligo di atti sintetici
Viene inserita una “strana” disposizione che obbliga gli avvocati, in caso di utilizzo di PCT, a redigere solo atti processuali in forma sintetica. Della contraddittorietà e, forse, inutilità della norma abbiamo già parlato in “Obbligo di atti sintetici anche nel PCT”: la nuova legge, in particolare, non stabilisce né il numero massimo di pagine consentite (come invece avviene nel processo amministrativo), né tantomeno le sanzioni processuali applicabili in caso di sforamento del tetto. Si potrebbe, tutt’al più, pensare a una forma di condanna in sede di quantificazione delle spese processuali, ma al momento – oltre a una diffidenza circa l’effettiva portata precettiva della norma – è difficile fare supposizioni, almeno in attesa delle prime applicazioni da parte dei giudici.

Potere di autentica
Avvocati e ogni altro soggetto del processo (si pensi al CTU) hanno il potere di certificare la conformità all’originale della copia dell’atto depositato con il Pct, sia essa originariamente informatica o analogica o della copia autentica dell’atto o del provvedimento in loro possesso.

PCT per le P.A. costituite coi propri dipendenti
Anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni autorizzati a stare in giudizio dall’ente di appartenenza potranno depositare gli atti con modalità telematiche.

Copia di cortesia
Il ministro della Giustizia dovrà emettere un decreto per disciplinare modalità e termini per il deposito in forma “cartacea” o digitale degli atti depositati telematicamente. Secondo molti, la norma introduce l’obbligo della “copia di cortesia”, costituendo un vero e proprio passo indietro rispetto alla riforma.
Ciò – almeno nelle intenzioni – servirà ad una più corretta gestione delle copie cartacee che negli uffici giudiziari ad oggi vengono disciplinate da di protocolli di prassi differenti a seconda del tribunale.

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