lunedì 1 giugno 2015

Composizione delle crisi da sovraindebitamento




COS'E'
I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di 
composizione delle crisi da sovraindebitamento.












NORMATIVA

CHI PUO' RICHIEDERLE

Le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere, ecc.) quale disciplinato dal regio decreto 16/03/1942 numero 267 (legge fallimentare).
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare sono soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, salvo che possano dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti (cioè basta non soddisfare uno dei tre requisiti per essere soggetto a fallimento):
  • avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio della attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 (cioè: basta  superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
  • avere realizzato, nei medesimi esercizi,  ricavi lordi per un ammontare complessivo  non superiore ad euro 200.000 (basta  superare il limite in uno dei tre anni per essere soggetto a fallimento);
  • avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

DOVE

Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale  - Cancelleria 

COME SI SVOLGE

Il debitore presenta istanza al Presidente del Tribunale di Torino per la nomina di un Professionista abilitato, che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito. L'accordo può essere chiesto da tutti i soggetti di cui sopra e richiede il voto favorevole dei titolari di almeno il 60% dei crediti.

Le procedure sono:
  • l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore;
  • il piano del consumatore, inteso al medesimo risultato senza necessità di accordo con i creditori.
Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, sia il piano del consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.
La procedura intesa all'accordo con i creditori, che si esprimeranno a maggioranza, comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo. Analogo scopo ha la procedura di composizione consistente nel piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l'accordo con i creditori, ma il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del tribunale.
Il debitore deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo, anche con l'eventuale cessione di propri crediti futuri. Occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che l'accordo o il piano che egli propone sia fattibile (cioè realizzabile). Qualora sia necessario a tal fine l'intervento di terzi che offrano garanzie, occorre acquisire il loro consenso scritto con l’indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione.
Dopo il deposito della richiesta ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione (cioè il provvedimento che rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori).
Il procedimento ha connotazioni diverse per la proposta di accordo e per il piano del consumatore.
La proposta di accordo comporta che il tribunale ordini determinate forme di pubblicità. Il tribunale provvede quindi  all'interpello di tutti i creditori e occorre che vi sia il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dell'ammontare dei crediti.
L'omologazione del piano del consumatore è più semplice, ma comporta anch'essa la convocazione dei creditori per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso.
Il giudice omologa il piano quando:
  • verifica  la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.);
  • esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
  • esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell'accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

NOTA BENE

Il piano è riservato ai consumatori (chi è gravato da debiti non derivanti da attività di impresa o professione).

Sono previsti vari casi in cui gli effetti dell'accordo o della omologazione cessano ed in alcuni di questi casi la conseguenza può essere la conversione automatica della procedura di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione o piano del consumatore) nella più grave procedura di liquidazione dei beni del debitore (vedi scheda "Liquidazione del patrimonio").
Le ipotesi principali sono le seguenti:
  • Cessazione di diritto degli effetti dell'accordo e della efficacia della omologazione del piano del consumatore: quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. In questo caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni.
  • Revoca dell'accordo e della omologazione del piano del consumatore, nel caso in cui risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Anche in questo caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni.
  • Annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore pronunciati dal giudice, su istanza di alcuno dei creditori, quando con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero siano state dolosamente simulate attività inesistenti. Anche in tal caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni.
  • Risoluzione dell'accordo o cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore, pronunciati dal giudice, su richiesta di alcuno dei creditori, quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo o dal piano, le garanzie promesse non vengono costituite o l'esecuzione dell'accordo o del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore stesso. In tali casi la conversione in procedura di liquidazione dei beni ha luogo solo qualora le pronunce siano state determinate da cause imputabili al debitore.

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