sabato 16 maggio 2015

Come presentare domanda di disoccupazione per co.co.co. e co.co.pro.

Fonte:  http://www.laleggepertutti.it/88304_come-presentare-domanda-di-disoccupazione-per-co-co-co-e-co-co-pro

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Il Decreto attuativo del Jobs Act [1], in materia di riordino degli ammortizzatori sociali, oltre alla Naspi, nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori subordinati, ha introdotto un’ulteriore sussidio sociale, a favore dei lavoratori parasubordinati che abbiano involontariamente perduto la propria occupazione, chiamato Dis-Coll. Tale istituto rappresenta una pietra miliare per questi soggetti la cui unica tutela, precedentemente, si limitava a un’indennità Una Tantum.   In particolare, lo strumento a sostegno del reddito spetta sia ai collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.), che ai collaboratori a progetto (Co.Co.Pro), purché si trovino in stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda  e possano far valere almeno tre mensilità di contribuzione (dall’anno solare precedente alla cessazione dell’occupazione), più una mensilità di contributi (oppure un rapporto di collaborazione di almeno un mese, che abbia dato luogo all’accredito di metà mese di contribuzione) nell’anno solare in corso.



In merito al possesso dello stato di disoccupazione, la dichiarazione d’immediata disponibilità all’impiego potrà essere resa direttamente all’Inps, anche tramite l’inoltro online della domanda di Dis-Coll.   Per quantificare l’importo spettante d’indennità si dovrà far riferimento al reddito imponibile ai fini previdenziali, per le attività prestate in qualità di parasubordinati (ricavabile in base alla contribuzione versata): l’imponibile, relativo all’anno in corso ed al precedente, andrà diviso per i mesi, o loro frazione, di durata del rapporto di collaborazione [2] ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.   L’assegno sarà pari al 75 % del reddito medio mensile, se inferiore a € 1.195. Se superiore, l’indennità sarà pari al 75 % di € 1.195, più il 25 % della differenza tra il reddito medio mensile ed € 1.195, sino ad un massimo di € 1.300. Dopo il novantesimo giorno di fruizione della prestazione, essa viene ridotta, mensilmente, del 3%.   Il periodo complessivo di godimento della DIS-COLL corrisponde alla metà dei mesi, o frazioni, di durata dei rapporti di collaborazione effettuati dall’anno solare precedente sino alla data della domanda (senza computare periodi già indennizzati). Non si possono, ad ogni modo, superare i 6 mesi di fruizione.   La richiesta d’indennità deve essere effettuata, perentoriamente, entro 68 giorni dalla cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione; nel dettaglio, la domanda può essere presentata sia tramite patronato, che mediante Contact center dell’Inps, oppure, direttamente dall’interessato, in via telematica. A tal fine, sarà necessario collegarsi al portale web dell’Istituto, muniti del proprio PIN dispositivo, e compilare l’apposito form presente nella sezione “Servizi al cittadino”-“Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito”.   In caso di nuova attività lavorativa subordinata, se il contratto ha una durata inferiore a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio: nel caso in cui superi tale durata, si decadrà dal diritto alla Dis-Coll. Nell’ipotesi, invece, di nuova attività parasubordinata, autonoma o d’ impresa, da cui derivi un reddito inferiore al limite utile per conservare lo stato di disoccupazione, dev’essere effettuata un’apposita comunicazione all’Inps, anche online, entro 30 giorni: l’assegno sarà ridotto di un importo pari all’80 % del nuovo reddito previsto, rapportato, però, al periodo intercorrente tra l’ inizio dell’attività ed il termine della fruizione della Dis-Coll. La stessa disposizione vale anche per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio (voucher, o buoni lavoro), poiché non è entrato ancora in vigore il decreto attuativo del Jobs Act in materia di riordino dei contratti.

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