martedì 19 maggio 2015

Infruttosità dell’espropriazione forzata: quando si chiude il pignoramento


La Legge per tutti

Prima casa no al pignoramento di Equitalia con effetto retroattivo
Ho subito una procedura esecutiva per un immobile di mia proprietà, messo in vendita senza incanto; dopo alcune udienze, il magistrato ha ridotto il prezzo richiesto del 50%. Posso chiedere la chiusura della procedura perché infruttuosa?

La norma che introduce la possibilità di dichiarare la chiusura anticipata della procedura esecutiva avente ad oggetto un bene immobile per “infruttuoso esito” [1] costituisce una importante novità introdotta dal legislatore, in quanto per la prima volta si interviene al fine di arginare le lungaggini di quei giudizi che inevitabilmente ledono i diritti del debitore esecutato.
L’obiettivo di questo nuovo articolo inserito nelle disposizioni attuative al codice di procedura civile è appunto quello di introdurre un limite di “ragionevolezza” alla durata dell’espropriazione forzata quando risulti evidente che le possibilità di realizzo della stessa si siano ridotte in maniera significativa.


Per procedere ad una chiusura anticipata della procedura è necessario che si accerti la circostanza che i creditori non potranno avere un soddisfacimento adeguato delle proprie pretese da valutarsi sulla base dei seguenti indici:

– costi per la prosecuzione della procedura;
– possibilità di riuscita della vendita del bene;
– valore stimato di realizzo.

Il giudice dell’esecuzione non compie quindi un semplice conteggio aritmetico, ma deve operare un bilanciamento tra le istanze creditorie e quelle del debitore, disponendo la chiusura anticipata della vendita quando ritenga che non sia possibile giungere ad un soddisfacimento delle istanze dei primi poiché il prezzo della vendita sarebbe eccessivamente basso.

La norma in commento ha una formulazione volutamente ampia poiché si afferma che non deve essere possibile raggiungere un ragionevole soddisfacimento delle istanze creditorie alla luce dei costi per mantenere attiva la procedura, nonché delle possibilità di riuscire a vendere il bene ottenendo un non trascurabile valore di realizzo, allo scopo di lasciare un margine discrezionale al magistrato, il quale può decidere di sospendere la procedura se i costi necessari al suo mantenimento superino il prezzo di vendita, oppure se come detto la presumibile vendita dovesse avvenire ad un prezzo molto basso.

Tuttavia anche lo stesso punto legato alla prospettiva di realizzo deve essere valutato caso per caso, perché non è detto che se il bene viene venduto ad una somma pari alla metà del suo valore si possa domandare la chiusura del procedimento: occorre comunque valutare se la cifra che si andrebbe a realizzare sia economicamente apprezzabile e possa soddisfare il creditore.

Nel caso proposto dal quesito, è quindi certamente possibile domandare la chiusura anticipata della procedura per sua infruttuosità quando il prezzo di venditadel bene sia notevolmente inferiore a quello di mercato, in una percentuale che deve superare almeno la metà del bene (nella prassi si parla anche dell’80% del valore) e al tempo stesso che questa cifra realizzi un’aggiudicazione svantaggiosa rispetto al credito vantato.

Note

[1] Art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ.

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