venerdì 3 giugno 2016

Blocco del conto corrente: tutele



Fonte: laleggepertutti.it


Pignoramento del conto corrente bancario o postale: come evitare che il creditore prelevi tutti i soldi depositati dal debitore; il caso del conto dedicato all’accredito di stipendi e pensioni.


Con le nuove regole, tutelare il conto corrente dal pignoramento dei creditori è diventato più facile per chi ha un lavoro dipendente; per gli altri soggetti, come ad esempio autonomi o professionisti, esistono ancora i tradizionali sistemi per ridurre i rischi di quello che, comunemente, viene detto blocco del conto: un nome che richiama l’essenza stessa della procedura in quanto, dopo la notifica dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, la possibilità di eseguire dei prelievi viene bloccata nei limiti dell’importo pignorato (per esempio, se il conto ha un deposito di 10.000 euro e il creditore ha pignorato solo 2.000 euro, il correntista potrà continuare a prelevare fino a massimo 8.000 euro). Non esistono invece limiti ai versamenti, che potranno essere ugualmente eseguiti, ma potrebbero andare a finire nelle tasche del creditore (per come a breve spiegheremo).

Ecco quindi questa rapida scheda di aggiornamento sia sulle novità in vigore dal 2015 (e che, comunque, vanno a riguardare una fetta estremamente ampia della popolazione), sia sugli altri sistemi di tutela del conto corrente.








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Se il conto pignorato è intestato a un lavoratore dipendente
A partire dal 27 giugno 2015 sono cambiate le regole sul pignoramenti di pensioni, stipendi e altre somme ad essi assimilati, anche se i soldi vengono direttamente accreditati in banca. In particolare, è stata modificata la parte di stipendio o pensione che può essere pignorata dal creditore. Per comprendere la differenza dobbiamo ricordare cosa avveniva prima della riforma: il creditore che pignorava lo stipendio del dipendente presso il datore di lavoro poteva farlo entro massimo un quinto; viceversa, se agiva dopo che la somma veniva depositata in banca, non incontrava limiti e poteva pignorare il 100% della busta paga. Quest’ultimo metodo, sicuramente più vantaggioso, presentava però dei rischi per chi non era in grado di sapere quale fosse la banca di appoggio del lavoratore perché avrebbe dovuto effettuare tentativi a “mosca cieca”. Oggi, invece, grazie all’anagrafe dei conti correnti, chiunque può sapere dove il debitore si fa accreditare la busta paga. Così, per evitare l’evidente disparità di trattamento tra chi subisce il pignoramento in azienda e chi in banca, sono state sostanzialmente equiparate le due discipline per come segue.



Oggi se lo stipendio viene accreditato su un conto corrente bancario o postale intestato al debitore le cose vanno così:



a) quanto alle somme che si trovano già depositate sul conto alla data di notifica del pignoramento (i cosiddetti “risparmi”), il creditore può pignorare solo la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale. Se invece, il conto è al di sotto di tale soglia, il creditore non può pignorare alcunché.



Facciamo un esempio. L’assegno sociale, dal 2015, è pari a 448,51 euro mensili, per cui il triplo è 1.345,53. Immaginiamo che il debitore riceva uno stipendio di 2.000 euro al mese e che, alla data del pignoramento, sul conto vi siano già depositati 5.000 euro. Il creditore potrà pignorare solo le somme che sono date dalla differenza tra 5.000 e 1.345,53 ossia potrà bloccare 3.654,47 euro.



b) quanto alle somme che verranno depositate sul conto dopo la notifica del pignoramento, il creditore può pignorare solo un quinto.



Facciamo un esempio: il lavoratore ha un conto con un deposito di soli 1.000 euro. Il mese successivo gli arriverà l’accredito dello stipendio pari a 2.000 euro, e così via. Il creditore agisce per un debito non pagato pari a 3.000 euro: nel momento, però, in cui notifica il pignoramento egli non ottiene alcuna somma perché il conto corrente è al di sotto del limite di 1.345,53 euro (il triplo dell’assegno sociale); al contrario, per i mesi successivi otterrà il quinto di 2.000 euro, fino ad estinzione del proprio credito.





Come tutelare il conto corrente dal pignoramento
Per poter ridurre al minimo il rischio di un pignoramento, la prima precauzione è quella di tenere il conto al di sotto di 1.345,53 euro. Magari il debitore potrebbe aprire un secondo conto intestato a un familiare e ogni volta che il conto superi la soglia critica effettuare un prelievo e un successivo bonifico (invece il bonifico è un atto revocabile quando in frode ai creditori, entro 5 anni).



È necessario che sul conto corrente in questione non affluiscano redditi diversi da quelli del lavoratore dipendente o altre somme di denaro. In tal caso si creerebbe confusione e le norme appena viste non varrebbero più. Quindi un importante consiglio è quello di aprire eventualmente un secondo conto ove far affluire redditi di natura diversa (al quale però si applicano le regole diverse di cui a breve parleremo).



Il pignoramento effettuato in violazione dei limiti appena indicati comporta la parziale inefficacia del pignoramento (si desume che sia efficace nella sola misura in cui rispetta i limiti previsti dalla legge). L’inefficacia (parziale) è rilevata dal giudice anche d’ufficio.





Come evitare il pignoramento del conto in tutti gli altri casi
Se il debitore non ha un contratto di lavoro dipendente, il pignoramento del conto non segue le regole appena viste. In tal caso il creditore può pignorare il 100% di quanto si trova depositato sul conto (senza però superare l’importo del credito per il quale agisce, oltre alle spese e interessi). Tuttavia, a differenza di quanto visto nel caso del pignoramento del conto sul quale viene accreditato lo stipendio, in questa ipotesi il pignoramento cessa immediatamente dopo; per cui, le soluzioni possibili sono due:



se il creditore trova dei soldi, li pignora integralmente e il giudice dichiara estinta la procura assegnandogli tali importi. Dal giorno dopo, il correntista può tornare a usare il proprio conto, a fare prelievi e versamenti liberamente;
se il creditore non trova soldi perché il conto è “a zero” o “in rosso”, il giudice dichiara ugualmente subito estinta la procura (senza attendere che, in un eventuale futuro, avvengano ulteriori accrediti). Pertanto il correntista torna libero di usare il proprio conto, di fare prelievi e versamenti.




Esistono però, come si diceva in apertura, una serie di sistemi per evitare, anche i questo caso, il blocco totale del conto. Li vediamo qui di seguito.





Intestare il conto a un’altra persona per evitare il pignoramento
È sempre possibile intestare il conto corrente a un’altra persona, come ad esempio il coniuge. Ma in questi casi è una buona regola di prudenza firmare una scrittura privata tra le parti in cui queste si danno reciprocamente atto della titolarità effettiva del conto, nonostante la fittizia intestazione. Questo schema non è illecito posto che la “simulazione” è un istituto riconosciuto anche dallo stesso codice civile. Se le parti non dovessero provvedere a redigere e sottoscrivere tale scrittura privata, il legittimo proprietario delle somme avrebbe serie difficoltà a recuperarle qualora l’intestatario del conto volesse disporne diversamente. I problemi più ricorrenti, a riguardo, si sono registrati in caso di separazione tra moglie e marito.





Cointestare il conto corrente

Chi non vuol rischiare di intestare tutto il conto a un altro soggetto, può prevedere che lo stesso sia cointestato (di norma si fa con il coniuge). In tali ipotesi, il pignoramento non può superare la misura del 50% delle somme.





Aprire un fido sul conto per evitare il pignoramento
Spesso imprenditori e consumatori sono soliti ricorrere all’apertura del fido (cosiddetto “contratto di apertura di credito” o anche “affidamento). Con esso, la banca consente al debitore di prelevare dal conto una somma ulteriore rispetto al deposito e fino a un certo limite (cosiddetta linea di credito). Se il titolare del conto utilizza la linea di credito, il pignoramento non potrà avere esito positivo perché il rapporto di conto si considera comunque formalmente “a debito” nonostante il patto tra banca e cliente.

Così facendo, il saldo resta formalmente negativo, sebbene si tratti di un debito autorizzato in anticipo dalla banca. Tutti i successivi versamenti sul conto da parte del cliente andranno a ripristinare la linea di credito e non potranno essere bloccati dal creditore (salvo che superino lo stesso affidamento, facendo tornare in attivo il conto).



Pertanto, se arriva un pignoramento in banca, il creditore non troverà nulla, nonostante il correntista abbia finora utilizzato liberamente il conto corrente.



Il problema di questo strumento è che, di norma, viene concesso soprattutto agli imprenditori, a coloro cioè che hanno difficoltà finanziarie, ma che possono garantire una discreta disponibilità di rientro. Inoltre, in caso di pignoramento, il debitore non potrà comunque utilizzare più il fido.





Lasciare il conto in rosso per evitare il pignoramento
Chi non ha la possibilità di aprire un affidamento, può comunque lasciare il conto puntualmente “a zero”, avendo cura di prelevare, di volta in volta, le somme che su di esso vi vengono accreditate. Le banche tollerano, di norma, anche minimi sconfinamenti, nell’ottica di alcune decine di euro. I successivi versamenti sul conto non potranno essere pignorati se non dopo che abbiano ripianato la provvista.





Se il creditore è Equitalia
Le stesse regole appena viste valgono anche per Equitalia. In tal caso, però, si aggiunge un ulteriore vantaggio per il debitore: non è mai possibile pignorare l’ultimo stipendio accreditato in banca che, quindi, resterà integro.





Come evitare il pignoramento
In generale, per evitare il pignoramento in atto e quindi l’inizio della procedura esecutiva, il debitore può pagare nelle mani dell’ufficiale giudiziario.

Se vuole invece evitare solo gli inconvenienti del pignoramento pur non volendo bloccare l’espropriazione può versare una percentuale del credito per il quale procedere.

Per evitare il pignoramento in atto, e quindi l’inizio del procedimento esecutivo, il debitore può effettuare direttamente nelle mani dell’ufficiale giudiziario il pagamento dell’importo dovuto al creditore per il quale si procede, maggiorato delle spese relative alla procedura. L’ufficiale giudiziario ha l’incarico di consegnare le somme ricevute al creditore. Così facendo l’esecuzione forzata non può proseguire e il debito si estingue.



All’atto del pagamento il debitore può anche fare apposita dichiarazione con cui si riserva il diritto di chiedere la restituzione della somma versata. In tal modo il debitore può evitare il pignoramento, ma può contestualmente muovere al creditore le proprie contestazioni promuovendo un separato giudizio di opposizione. Se esso ha esito positivo, il creditore deve restituire quanto incassato dal debitore.

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