mercoledì 1 giugno 2016

Recupero crediti: l’atto di citazione fuori città è illegittimo

Fonte: Laleggepertutti.it


Se devi ancora pagare una somma di denaro e, dopo numerosi solleciti da parte della società di recupero crediti, hai ricevuto un atto di citazione che ti invita a comparire innanzi a un tribunale diverso da quello della tua città, è molto probabile che sei vittima di un abuso e di una pratica commerciale scorretta, passibile di denuncia all’Antitrust. A dirlo è lo stesso Garante della Concorrenza e del Mercato che avverte: sono numerosi i casi di illegittimo esercizio dei diritti da parte delle società di recupero crediti, spesso d’accordo con gli studi legali fiduciari. Ma procediamo con ordine per comprendere la questione.









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La competenza del giudice: cosa dice il codice

In base al codice di procedura civile, tutte le volte in cui si deve citare in causa una persona, il tribunale competente è quello del luogo di residenza del convenuto (chi cioè viene chiamato in giudizio che, nel nostro caso, è il debitore). Se in quella città o Paese non c’è un tribunale, è competente quello del luogo più vicino (esiste un solo tribunale per circondario).


Tale norma può essere derogata dalle parti con una apposita clausola inserita nel contratto (la cosiddetta “riserva di foro”): clausola che, tuttavia, in quanto particolarmente vessatoria per la parte debole, va sottoscritta appositamente con una seconda firma.


Nessuna deroga è invece possibile nei contratti conclusi con i consumatori: in questo caso il foro competente è sempre e unicamente quello di residenza del privato e mai quello dell’azienda.

Queste regole sono poste a tutela di chi si trova – magari suo malgrado – coinvolto in una causa: difendersi in un tribunale a volte molto distante può essere dispendioso e difficile sia a livello logistico che per via del reperimento di professionisti di fiducia.
Se l’attore dovesse sbagliare il foro di competenza, il giudice è tenuto rigettare la domanda e assegnarli un termine per riassumere il giudizio presso il tribunale competente.


L’imbroglio delle società di recupero crediti

Confidando nel fatto che il recupero crediti riguarda spesso somme modeste e che, pertanto, il difendersi in causa potrebbe essere oltremodo oneroso rispetto all’utilità, specie se in un foro distante, le società di recupero hanno iniziato a far notificare, ai debitori, atti di citazione presso tribunali diversi da quelli di residenza del convenuto. Atti che, quindi, sono illegittimi e che, proprio per questo, il creditore non iscrive mai a ruolo, ma lascia cadere nel vuoto, confidando che il debitore, al ricevimento della notifica, si affretti a pagare subito.
Evidentemente sono in molti a farlo, vittime del tranello ordito ai loro danni.

Così è intervenuto l’Antitrust a sanzionare tali condotte: gli atti di citazione sono sì espressione di un diritto riconosciuto al creditore, ma esercitato in modo illegittimo per le ragioni appena esposte.


Le condotte contestate e sanzionate dall’Antitrust sono state quelle di «aver inoltrato, al fine di recuperare propri crediti, a consumatori, atti di citazione in giudizio senza il rispetto del foro territoriale competente, quello di residenza del consumatore» senza poi – nella maggior parte dei casi – iscrivere a ruolo la causa.

Ed infatti, per l’Autorità quelle condotte sono idonee «a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che sia preferibile provvedere al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario presso un foro diverso da quello della propria residenza, circostanza che rende più onerosa e difficoltosa la comparizione in giudizio».


Come difendersi?

Chi riceve un atto di citazione presso un tribunale diverso da quello di competenza – valutazione che, comunque, è meglio che venga fatta dall’avvocato – dovrà attendere almeno 10 giorni dopo la notifica dell’atto prima di provvedere a pagare: tale è il termine che l’attore ha per portare a compimento la sua costituzione in tribunale e mandare avanti la causa. Se infatti entro 10 giorni l’attore non si è costituito (cosa che si può riscontrare da una verifica in cancelleria), il giudizio non si terrà mai e, quindi, l’atto di citazione non avrà seguito. Viceversa, converrà costituirsi a mezzo di avvocato, entro 20 giorni prima dell’udienza, contestando innanzitutto il difetto di competenza territoriale del giudice.

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