venerdì 10 giugno 2016

Tutela cautelare d'urgenza e illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi: quadro di sintesi

1. Segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.



La Centrale dei Rischi [1] è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie (c.d. 'intermediari') sui crediti che esse concedono ai loro clienti [2]. Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. La Banca d'Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

Le finalità perseguite dal sistema della Centrale dei Rischi sono migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela, innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari nonché rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio.







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Prima di disporre la segnalazione 'a sofferenza' nella Centrale Rischi [3], il soggetto segnalante ha: a) l’obbligo di verificare la non solvibilità del cliente alla stregua di una valutazione complessiva della situazione finanziaria del medesimo, valutazione che certo non può limitarsi alla verifica di un mero inadempimento, ma deve considerare ulteriori elementi dai quali desumere la oggettiva difficoltà economico-finanziaria del cliente, quali ad esempio la sussistenza di protesti, la pendenza di procedure esecutive, lo squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e consistenza della posizione debitoria e, quindi, verificare la capacità di produrre reddito e la liquidità del soggetto segnalato; b) l’obbligo di informare preventivamente ed in forma scritta il debitore.

Riguardo al primo dei due punti, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di merito [4] e di legittimità [5] secondo cui la situazione patrimoniale suscettibile di dar luogo ad una segnalazione 'in sofferenza' non deve coincidere né con la situazione di insolvenza di cui all’art. 5 l. fall. né con una mera difficoltà transitoria – soprattutto in contesti ed in periodi economici recessivi – bensì con una situazione di impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento e tale da porsi come lo stadio immediatamente prodromico alla situazione di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento. Nell’effettuare siffatta attenta valutazione della complessiva situazione finanziaria del debitore prima di effettuare la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi, la banca è tenuta, ove necessario, anche ad instaurare il contraddittorio con il cliente e segnatamente nei casi in cui la sua situazione finanziaria appaia complessa, nel senso che non si manifesti palesemente pregiudicata al punto da poter ritenere senz’altro a rischio la riscossione del credito [6].

Merita menzione anche l'indirizzo giurisprudenziale [7] secondo cui non è conforme alla normativa speciale di settore ed è contraria al canone generale della buona fede - ed in quanto tale deve essere giudizialmente inibita ex art. 700 c.p.c. - la segnalazione da parte di un Istituto di Credito alla Centrale Rischi della Banca d’Italia come posizione di sofferenza di un debito del cliente che risulti tra le parti contestato (cd. 'credito litigioso'), qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e sia alla base del rifiuto del debitore di adempiere.

Relativamente all'obbligo di preavviso al debitore di segnalazione in Centrale dei rischi, non costituisce un vero e proprio preavviso la comunicazione inviata dalla banca circa l’imminente segnalazione in Centrale dei Rischi, quando essa rivesta carattere generale e astratto. Come infatti chiarisce l’art. 4, 7° co., del Codice di autodisciplina degli intermediari, detta comunicazione deve essere specifica e puntuale in modo da consentire al cliente, in relazione a uno specifico inadempimento, di evitarsi conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito [8]. Peraltro, nell’ipotesi di invio del preavviso di segnalazione tramite posta ordinaria, anziché a mezzo raccomandata o altro strumento di trasmissione equivalente, l’intermediario rimane gravato dall’onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, senza potersi avvalere della presunzione di cui all’art. 1335 c.c. [9].



2. Tutela cautelare d'urgenza e illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi.



Tanto succintamente premesso, delicati problemi si pongono in riferimento a segnalazioni illegittime, perché erronee o non più dovute, alla Centrale dei rischi, fonte di grave pregiudizio personale e commerciale del soggetto indebitamente segnalato, di regola imprenditore [10]. A tacere in questa sede delle questioni inerenti la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca che ha operato la segnalazione illegittima e il conseguente obbligo di risarcimento dei danni (patrimoniali e no) cui la stessa è indubitabilmente tenuta [11], va evidenziato che se relativamente a tali aspetti il ricorrente può attendere i tempi ordinari di un giudizio di merito, più impellenti sono le esigenze sottese ad una richiesta di immediata cancellazione della illegittima segnalazione.

Atteso, infatti, che una indebita segnalazione è fonte di sicuro pregiudizio alla reputazione commerciale (mancato accesso al credito bancario e/o revoca di quello già concesso, con lesione del diritto d'impresa) e personale (diminuita considerazione sociale) dell'imprenditore, una perdurante iscrizione alla Centrale dei rischi aggrava il danno subito dal soggetto segnalato. Esattamente la giurisprudenza [12] ha rilevato che la non corretta segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia dell'esistenza di un credito 'a sofferenza' verso il cliente è idonea non solo a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione degli stessi, per cui può costituire il periculum in mora che giustifica la concessione di un provvedimento d'urgenza, consistente nell'ordine dato alla banca di eliminare la segnalazione del credito in questione da quelle a sofferenza.

Da tempo ormai la giurisprudenza ammette l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in ipotesi di illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, al fine di conseguire la cancellazione della iscrizione [13]. La tematica è stata, peraltro, di recente interessata da modifiche legislative potenzialmente in grado di riverberarsi sull'ammissibilità, nella fattispecie, della tutela cautelare d'urgenza.

Il riferimento è all'art. 34 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione) che ha abrogato i commi da 2 a 14 dell’art. 152 d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy). L’abrogato comma 6 dell'art. 152 disponeva che "quando sussiste pericolo imminente di un danno grave e irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l’udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto". Alla luce di tale procedimento cautelare speciale, parte della giurisprudenza [14] aveva negato che, in ipotesi di illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, potesse essere invocato l’art. 700 c.p.c.

La nuova formulazione dell'art. 152 d.lgs. 196/2003 prevede al comma 1-bis che le controversie che riguardano l'applicazione delle disposizioni del Codice della privacy sono disciplinate dall'art. 10 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150, secondo il quale "le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro".

La disposizione è stata diversamente interpretata dalla giurisprudenza. Secondo un primo, non persuasivo, orientamento, in considerazione dell'esistenza del rimedio cautelare tipico previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 5 [15] del d.lgs. 1.9.2011, n. 150, deve ritenersi inammissibile il ricorso al procedimento d'urgenza a carattere residuale di cui all'art. 700 c.p.c. per reagire a violazioni del Codice della privacy quale l'erronea o scorretta segnalazione a sofferenza del proprio nominativo nella Centrale rischi della Banca d'Italia [16].

Di opposto tenore sono le condivisibili conclusioni cui giunge altra parte della giurisprudenza [17],  secondo cui nel caso di domanda cautelare diretta ad ottenere la cancellazione della segnalazione 'a sofferenza' presso la Centrale rischi difetta il presupposto per l’applicazione dell’art. 10, 4° co., d.lgs. 150/2011, ossia l’esistenza di un provvedimento, inteso come atto di una autorità amministrativa, da rendere inefficace. La segnalazione, infatti, è una attività informativa, o meglio di trasmissione dati, che viene posta in essere direttamente da un soggetto privato, ossia la banca segnalante, in conformità a quanto previsto dalla Circolare sulla Centrale rischi della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991. In tale ipotesi, difettando un rimedio cautelare tipico, è ammissibile il ricorso al provvedimento ex art. 700 c.p.c. Peraltro, è altresì rilevato, allorquando chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale rischi si duole non già delle modalità con cui i dati relativi all’insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti ma semplicemente dell’assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla Centrale rischi, la relativa controversia non è riconducibile a quelle riguardanti l’applicazione della disciplina sul Codice della privacy ma piuttosto a quelle da responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.

L'impostazione da ultimo detta è fatta propria da altro giudice di merito [18], a detta del quale nell'ipotesi in cui un soggetto agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia lamentandosi non tanto dell’illecito trattamento dei propri dati personali, quanto piuttosto della illegittimità della segnalazione per carenza dei presupposti di fatto per potervi procedere, viene in rilievo una condotta afferente alla segnalazione e non il provvedimento in sé, cosicché il petitum e la causa petendi non si atteggiano nei termini propri di un giudizio di tipo impugnatorio; di conseguenza la controversia non è riconducibile a quelle riguardanti l’applicazione della disciplina del Codice della privacy, ma piuttosto a quella di responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., ed in tale ipotesi è ammissibile il ricorso al provvedimento ex art.700 c.p.c., stante l’assenza di un rimedio cautelare tipico.



3. Fumus boni iuris e periculum in mora.



In tema di segnalazioni alla Centrale rischi, la 'irreparabilità' del pregiudizio di cui all’art. 700 c.p.c. si riferisce a situazioni giuridiche la cui lesione non consente una restitutio in integrum; nel caso di persone giuridiche l’eventuale pregiudizio economico riveste carattere di irreparabilità allorquando sussista il timore di decozione della società o di riduzione della sua effettiva competitività sul mercato (la parte che assume la sussistenza di tale pregiudizio irreparabile ha l’onere di dimostrare anche la sussistenza del nesso causale tra segnalazione in Centrale dei rischi e  pregiudizio) [19]. In particolare, qualora il soggetto illegittimamente segnalato sia un imprenditore, il periculum in mora consiste nel pericolo di danno causato dalla erronea segnalazione che mal si presta ad essere oggetto di risarcimento per equivalente in quanto, per effetto della segnalazione, la situazione patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti in sofferenza potrebbe degenerare in senso negativo proprio in conseguenza dell’erronea segnalazione, rimanendo il provvedimento d’urgenza l’unico rimedio possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di un’erronea segnalazione dall’aggravamento del pregiudizio insito nel decorso del tempo necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena [20].

La casistica giurisprudenziale ha dunque individuato gli estremi (periculum in mora) per il rilascio di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che ordini la cancellazione della segnalazione alla Centrale dei rischi a) qualora tale segnalazione possa determinare la revoca di altri affidamenti da parte di altri istituti di credito, allarmati da una situazione di insolvenza in realtà inesistente, così determinando difficoltà anche insormontabili per l'accesso al credito bancario [21]; b) in presenza di un pregiudizio imminente e irreparabile alla reputazione economica del cliente della banca, con conseguente pregiudizio dei rapporti bancari in essere e futuri [22]; c) considerato il pregiudizio imminente e irreparabile che l'istante subirebbe durante il tempo occorrente per far valere le sue ragioni in via ordinaria, trattandosi di lesioni a beni aventi contenuto e funzione non esclusivamente patrimoniali, quali l'iniziativa economica privata, il diritto al risparmio ed al credito bancario, nonché il diritto all'immagine ed alla reputazione [23].

A conclusione dei succinti rilievi dedicati alla Centrale dei rischi occorre ribadire che l’illegittima segnalazione alla Centrale rischi determina un pregiudizio che comporta l’obbligo di risarcimento oltre che del danno patrimoniale, se verificatosi, anche del danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera (la cui liquidazione deve effettuarsi in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto) [24].



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[1] Per un esaustivo quadro di sintesi v. LIACE, Centrale dei rischi, in Digesto delle discipline privatistiche, Sez. commerciale, Aggiornamento, Torino, 2007.
[2] In Italia operano anche altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi - denominati Sistemi di informazioni creditizie (SIC) - di natura privata e non gestiti dalla Banca d'Italia. Il funzionamento dei SIC è disciplinato dal “codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” emanato ai sensi dell’art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (d.lgs. 196/2003).

[3] Secondo quanto stabilito dalla Circolare della Banca D’Italia n. 139 del 19/2/1991, www.bancaditalia.it.
[4] Trib. Prato 14.10.2013, www.ilcaso.it; Trib. Enna, 3.12.2013, www.iussit.com; Trib. Milano 23.9.2009, www.ilcaso.it; Trib. Benevento 7.9.2009, www.ilcaso.it; Trib. Santa Maria Capua Vetere 28.5.2009, www.ilcaso.it; Trib. Trapani 20.1.2009, www.ilcaso.it; Trib. Matera 18.6.2008, www.ilcaso.it.
[5] In arg. v. anche Cass. 24.5.2010, n. 12626, DResp, 2011, 285; Cass. 18.4.2009, n. 7958, GCo, 2010, II, 666: la segnalazione di una posizione 'a sofferenza' presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia deve essere determinata dal riscontro di una complessiva situazione patrimoniale deficitaria del cliente, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza.
[6] Trib. Bari 19.5.2011, www.ilcaso.it; v. anche Trib. Paola, sez. dist. Scalea, 20.4.2001, RDC, 2001, II, 167, confermata in sede di reclamo Trib. Paola 20.6.2001, ibidem.
[7] Trib. Pescara 22.12.2006, FI, 2007, 9, I, 2615.
[8] ABF Roma 10.4.2013, n. 1845, www.arbitrobancariofinanziario.it.
[9] ABF Milano 19.4.2013, n. 2083, www.arbitrobancariofinanziario.it.
[10] SERRAO D'AQUINO, Illegittima segnalazione dei crediti "a sofferenza" alla Centrale dei rischi: analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali, GM, 2010, 604.
[11] Cfr. LIACE, Erronea segnalazione alla centrale dei rischi e responsabilità della banca, DResp, 2004, 746; per la giurisprudenza, tra le altre, Trib. Mantova 27.5.2008, www.ilcaso.it.
[12] Trib. Napoli 22.10.2002, GM, 2002, I, 207.
[13] Tra le altre Trib. Verona 18.3.2013, www.ilcaso.it; Trib. Santa Maria Capua Vetere 28.5.2009, www.ilcaso.it; Trib. Bari 17.6.2008, GM, 2009, 684; Trib. Lecce 5.2.2006, www.ilcaso.it; Trib. Salerno 12.7.2006, Dejure Giuffrè.
[14] Trib. Salerno 23.5.2012, CorM, 2012, 881.
[15] L'art. 5 (Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato) d.lgs. 1.9.2011, n. 150 stabilisce che "1. Nei casi in cui  il  presente  decreto  prevede  la  sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato  il  giudice  vi provvede,  se  richiesto  e  sentite  le  parti,  con  ordinanza  non impugnabile,  quando  ricorrono  gravi   e   circostanziate   ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. 2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e  irreparabile, la sospensione può essere disposta  con  decreto  pronunciato  fuori udienza. La sospensione diviene  inefficace  se  non  è  confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1".
[16] Trib. Verona 22.10.2012, www.ilcaso.it; conf. Trib. Verona 14.1.2013, Dejure Giuffrè. Da ultimo Trib. La Spezia 29.1.2014, www.dirittobancario.it
[17] Trib. Verona 18.3.2013, www.ilcaso.it.
[18] Trib. Enna 3.12.2013, www.iussit.com.
[19] Trib. Nuoro 11.1.2011, www.ilcaso.it.
[20] Trib. Lecce 5.2.2006, www.ilcaso.it.
[21] Trib. Bari 17.6.2008, GM, 2009, 684.
[22] Trib. Venezia 17.7.2006, FI, 2007, 2894; Trib. Palermo 4.11.2002, GM, 2003, I, 207.
[23] Trib. Salerno 12.7.2006, Dejure Giuffrè; Trib. Potenza 4.5.2001, GCom, 2003, II, 210.
[24] Trib. Mantova 27.5.2008, www.ilcaso.it

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