lunedì 13 giugno 2016

Pignoramenti: l’assegnazione diretta del bene

Fonte:  laleggepertutti.it


Tempi duri per i creditori: recuperare il denaro cui si ha legittimamente diritto diventa sempre più difficile. Il percorso è lungo e, per portarlo a termine, è necessario sostenere delle spese senza avere la certezza di un risultato. Giunti alla fase del pignoramento, soprattutto nei casi di pignoramento mobiliare, è molto difficile che i beni messi all’asta dall’Istituto Vendite Giudiziarie vengano acquistati da qualcuno: questo non solo perché molto spesso si tratta di scarti di magazzino, di merce che nessuno ha mai voluto acquistare o, peggio, di roba usata. Ma anche e soprattutto perché non esiste una pubblicità che informi i cittadini delle date delle aste giudiziarie per la vendita forzata di beni mobili. Così il risultato è che i pignoramenti mobiliari non hanno quasi mai esito positivo e il creditore resta con un pugno di mosche in mano.

Il creditore, però, non deve necessariamente limitarsi ad attendere la vendita del bene pignorato: la legge gli consente di chiedere l’assegnazione diretta dei bei beni pignorati. Il soddisfacimento delle sue pretese, quindi, non avviene tramite il denaro ricavato dalla vendita dei beni pignorati, ma attraverso l’assegnazione dei beni pignorati stessi, dei quali il debitore acquista la proprietà, potendone così disporre a piacimento.










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Per fare ciò, è necessario presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione con cui si chiede non già il ricavato in denaro della vendita forzata, ma il trasferimento della proprietà del bene stesso. Sarà poi il creditore a decidere se tenere il bene oppure provare a venderlo, con il grande vantaggio di aver in ogni caso ottenuto qualcosa dalla procedura esecutiva.



Quando si chiede l’assegnazione diretta, bisogna però fare attenzione al valore del bene: se il valore del bene è più alto del credito vantato, il debitore è chiamato a versare la differenza. Ad esempio: il creditore ha un credito di 2.000 euro e chiede l’assegnazione diretta di una autovettura del valore di 3.000 euro; in questo caso il creditore deve versare al debitore la differenza, pari a 1.000 euro (cui vengono tuttavia sottratte le spese della procedura e gli interessi).

L’assegnazione diretta può essere richiesta sia su beni mobili (come auto, arredi, apparecchiature, gioielli), che su beni immobili, come appartamenti o terreni. L’importante è che il loro valore risulti da listini ufficiali o, comunque, possa essere determinato da elementi di mercato certi (così un’auto usata per il cui mercato esistono delle quotazioni ufficiali date dai giornali specialistici; ma anche gli oggetti d’oro, ecc.).


La procedura

Il creditore può presentare al giudice dell’esecuzione un’istanza di assegnazione diretta dei beni pignorati [1] nel termine di dieci giorni prima della data in cui è fissata la vendita. Tale istanza troverà un effettivo seguito qualora la vendita non vada a buon fine per mancanza di offerte o qualora le offerte presentate siano invalide.
Il creditore, nell’istanza di assegnazione, deve offrire il pagamento di una somma di denaro non inferiore a quella necessaria per le spese di esecuzione e per i crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell’offerente ed al prezzo che, per le vendite disposte a partire dal 27 giugno 2015, è quello base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata [2].

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