venerdì 20 maggio 2016

Se rifiuto la raccomandata

fonte:   laleggepertutti.it


Posso rifiutare una raccomandata?

Capita di sapere in anticipo che presto ci verrà recapitata una raccomandata che non vorremmo mai ricevere. In casi del genere, si pensa di risolvere il problema non ritirandola, senza sapere, invece, che il rifiuto di accettazione non mette al riparo da nulla e, anzi, può essere controproducente. Vediamo cosa comporta nella pratica.


Cosa produce il rifiuto della raccomandata?











Rifiutare una raccomandata o non recarsi in posta a ritirarla è un diritto di ogni cittadino ma ciò non significa che sia una scelta giusta. La non accettazione, infatti, non annulla gli effetti della raccomandata regolarmente inviata presso la residenza anagrafica del destinatario: essa si considera ugualmente valida e conserva tutti gli effetti legali.
Si ricorda che se il destinatario si rifiuta di ricevere la raccomandata ovvero questi è assente, il plico viene comunque depositato presso l’ufficio postale per un mese. Tecnicamente questo è il periodo di giacenza. In questo lasso di tempo il destinatario può comunque decidere di andare a ritirarla.
Allo scadere del mese, se il destinatario non ha ritirato la raccomandata si verifica la c.d. compiuta giacenza e la lettera viene restituita al mittente. Tuttavia, gli effetti per il mittente nei confronti del destinatario sono gli stessi di quelli che si sarebbero prodotti se la lettera fosse stata regolarmente ricevuta dal destinatario medesimo. In altre parole, la raccomandata regolarmente spedita e non ritirata per qualsivoglia motivo, si considera comunque ricevuta dal destinatario. Con la conseguenza che qualsiasi diffida, contestazione, messa in mora, richiesta di pagamento o altro fosse contenuta nel plico, si presume sia conosciuta dal destinatario e, quindi, efficace.



Cosa posso fare dopo aver rifiutato la raccomandata?

Si tratta della presunzione di conoscenza [1] che fa sì che, in caso di rifiuto, assenza o mancato ritiro della raccomandata, la missiva, si comunque presume conosciuta.
Questo è il motivo per cui non è mai conveniente o furbo rifiutarsi di ritirare la raccomandata dal postino, solo perché si è certi che il mittente è un avvocato, il tribunale o qualsiasi altro soggetto dal quale non è il caso di ricevere comunicazioni.
L’unica ancora di salvezza, in casi di questo genere, rimane quella di dimostrare che il destinatario si sia trovato nell’impossibilità oggettiva di avere notizia della raccomandata, ma tale prova risulta molto difficile e complicata.

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