venerdì 13 maggio 2016

Garanzia illimitata se il venditore conosceva i difetti del bene venduto

Fonte: Laleggepertutti.it


Contachilometri dell’auto di seconda mano alterato in vista della vendita, ma la concessionaria fa firmare all’acquirente, prima del passaggio di proprietà, una clausola con cui si esclude la garanzia del venditore: il patto non è valido e il consumatore può ugualmente chiedere il risarcimento del danno o l’annullamento del contratto con restituzione dei soldi versati. Questo perché il codice civile stabilisce che l’accordo, tra venditore e acquirente, con cui quest’ultimo rinuncia alla garanzia sul bene acquistato non ha alcun effetto se il venditore, in malafede, ha taciuto al compratore i vizi della cosa. A ricordarlo è una sentenza della Cassazione pubblicata ieri [2].   La norma presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non avrebbe accettato.



 Se però il venditore non era al corrente dei vizi della cosa venduta, anche se per sua colpa grave, tale norma non si applica più e il consumatore che abbia firmato la clausola di esonero della garanzia resta valida.   La Corte ricorda che l’invalidità del patto di esclusione della garanzia scatta solo se il venditore ha in malafede taciuto al compratore i vizi della cosa. Il che avviene quando il venditore è effettivamente a conoscenza del vizio e, con consapevolezza, lo nasconde o non lo rivela all’acquirente. La norma pertanto non si applica se il venditore non sa nulla del vizio, anche nel caso in cui avrebbe dovuto/potuto conoscerlo. In buona sostanza, anche se il venditore è caduto in una ignoranza, sia pur colpevole, il patto di garanzia è perfettamente operante. Infatti, il “tacere” non farebbe parte di un raggiro ai danni del compratore, ma sarebbe solo conseguenza di non conoscenza, sia pure colpevole.


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