martedì 3 maggio 2016

Calcolo errato della pensione: nessuna restituzione all’Inps




Lettera dell’Inps al pensionato: “Ci dispiace, ma da un più attento esame della sua posizione, ci risulta che lei abbia percepito, a titolo di pensione, somme maggiori rispetto a quanto dovuto, per l’ammontare di euro… Pertanto La invitiamo a restituire gli importi percepiti indebitamente nel più breve tempo possibile”. Una comunicazione che, a molti pensionati, ha provocato preoccupazioni e notti insonni.

Ma è davvero possibile che, per un errore di calcolo dell’Inps ne debba rispondere il pensionato che, magari, nel frattempo, ha speso tutte le somme?







La risposta è no, ed a fornirla è la stessa Cassazione con una recente sentenza [1]. Il pensionato non deve restituire gli arretrati percepiti indebitamente, perché frutto di errori di calcolo, purché tali inesattezze non siano state determinate proprio dal suo comportamento in mala fede. Resta fermo che, per il futuro, l’Inps potrà rideterminare l’importo della pensione per quanto affettivamente spettante al pensionato.



Nella sentenza in commento, la Corte spiega infatti che le pensioni per la vecchiaia a carico dell’Inps possono essere, in ogni momento, rettificate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o liquidazione della prestazione. Se però, in conseguenza del provvedimento modificato, il pensionato abbia percepito rate di pensione non dovute, non è tenuto a restituirle, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato stesso.



Non sussiste, comunque, più il limite dell’anno entro cui l’ente previdenziale può procedere alla rettifica e ripetere le prestazioni eseguite, né ha più rilevanza il tipo di errore a causa del quale le somme sono ripetibili. Di conseguenza, il diritto a non restituire le somme erogate “in più” ha ora portata generale, salvo l’unica eccezione per il caso di dolo dell’assicurato.



La regola appena descritta – che dà diritto al pensionato a trattenere le somme di pensione percepite a seguito di errori di calcolo – non si applica a tutte le somme erogate in forza di un provvedimento provvisorio. Infatti il provvedimento di attribuzione delle somme a titolo di pensione deve essere formale, definitivo e preventivamente comunicato al pensionato.

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