lunedì 30 maggio 2016

Negoziazione assistita: i modelli del CNF

fonte:  laleggepertutti.it



Pubblicati i modelli ufficiali in materia di negoziazione assistita, redatti dal CNF, per tutti gli avvocati che vorranno utilizzare il nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie anche in materia di famiglia.

Il CNF ha messo a disposizione i fac-simili sul proprio sito, che potrete anche trovare al termine di questo articolo in pdf scaricabile con un click, a seguito della Prima Giornata Nazionale sulla Negoziazione Assistita. “La negoziazione assistita nel contesto degli strumenti stragiudiziali: opportunità e strategie per l’Avvocato del terzo millennio”: questo il titolo dell’incontro organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, cui ha partecipato il mondo dell’avvocatura.



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Ad aprire i lavori, il presidente del Cnf, Andrea Mascherin, sulla «negoziazione assistita, che assegna all’avvocato un ruolo sociale centrale nella pacificazione dei conflitti, come su altre misure alternative al processo, assicuriamo il massimo impegno per l’efficienza del sistema giustizia e a tutela dei cittadini ci attendiamo che il ministro riconosca gli sforzi con provvedimenti a salvaguardia del ruolo degli avvocati in questo momento di grande crisi».

I moduli con i fac-simili per la negoziazione assistita sono sia generici sia in ambito di diritto di famiglia, e comprendono anche lo schema di documento per la trasmissione al Consiglio dell’ordine dell’accordo all’esito di negoziazione assistita.



La negoziazione assistita è disciplinata dal decreto legge sulla giustizia civile (artt. da 2 a 12 DL 132/2014 conv. in L. 162/2014). La disciplina della negoziazione assistita:
– obbligatoria è in vigore dal 9 febbraio 2015 (art. 3 c. 8 DL 132/2014);
– facoltativa è in vigore dal 13 settembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge).


Le materie in cui la negoziazione assistita è obbligatoria

quando si intende proporre domanda di pagamento di somme fino a 50.000 euro a qualsiasi titolo, ma solo alle seguenti condizioni: a) non si deve trattare di un caso di risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; b) non si deve rientrare in un caso oggetto di mediazione obbligatoria (ai sensi dell’art. 5 c. 1 bis D.Lgs. 28/2010);
controversie in materia di contratti di trasporto e subtrasporto obbligatoria fatta eccezione per l’azione diretta promossa dal vettore in caso di autotrasporto di cose per conto terzo.


Le materie in cui la negoziazione assistita è facoltativa

controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (art. 3 c. 1 DL 132/2014);
controversie in cui la parte può stare in giudizio personalmente (art. 3 c. 7 DL 132/2014);
accordi tra coniugi in materia di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio (divorzio), modificazione delle condizioni di separazione o divorzio [anche in presenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti].




Le materie in cui la negoziazione assistita è vietata

controversie individuali di lavoro;
procedimenti per ingiunzione
consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.)
opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata procedimenti in camera di consiglio
azione civile esercitata in sede penale.


Il procedimento

Nell’invito a concludere una convenzione, per esempio, l’avvocato deve avvisare la controparte che, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o della Pec senza risposta, ovvero in caso di esplicito rifiuto alla negoziazione, il cliente si riterrà libero di assumere ogni più opportuna iniziativa per la tutela in giudizio dei propri diritti. Inoltre, va aggiunto che la mancata risposta o il rifiuto potrebbero esser valutati dal giudice in sede di condanna alle spese.

L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Al fine di monitorare il ricorso alla negoziazione assistita e consolidare l’affidamento agli avvocati della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso


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