venerdì 13 maggio 2016

Canone Rai: le modalità per inviare l’autocertificazione

Fonte: Laleggepertutti.it




Per non pagare il canone Rai è necessario trovarsi alternativamente in una delle tre seguenti condizioni:

non avere una televisione in casa;
essere parte di un nucleo familiare dove già un soggetto versa il canone Rai (verosimilmente attraverso l’addebito sulla bolletta della luce)
essere anziani over 75 anni con reddito (sommato al coniuge) di non oltre 8mila euro.

In tali casi, il contribuente è obbligato – per non vedersi addebitare il canone sulla bolletta della luce – a inviare all’Agenzia delle Entrate un’autocertificazione secondo le istruzioni che abbiamo fornito sulla nostra guida (in cui è presente anche il modulo): leggi “Come inviare l’autocertificazione di non possesso tv”.











 Modalità di invio dell’autocertificazione

I contribuenti che non intendono pagare il canone TV potranno inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo attraverso le seguenti modalità:

– tramite PEC (posta elettronica certificata) purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale. L’indirizzo a cui inviarla è cp22.sat@postacertificata.rai.it;


– direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

– avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate;

– a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo Agenzia delle entrate Ufficio Torino 1 Sportello abbonamenti TV Casella postale 22 10121 – Torino. In questo caso dovrà allegare una copia di un valido documento di riconoscimento.


Tempi

Per il 2016, l’autocertificazione va presentata entro il 16 maggio 2016 per avere effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
Dal 2017 in poi, andrà inviata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo e avrà effetto per quest’ultimo anno (per esempio: l’autocertificazione inviata il 30 luglio 2018 o il 2 gennaio 2018 avrà effetto per il 2018).

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