venerdì 13 maggio 2016

Ipoteca di Equitalia nulla senza preavviso coi termini di ricorso

Fonte: Laleggepertutti.it


Il contribuente deve essere sempre messo nelle condizioni di conoscere le condizioni per esercitare il proprio diritto di difesa: il che significa che ogni atto di Equitalia, sia esso una cartella di pagamento o un preavviso di fermo o di ipoteca, deve indicare espressamente e in modo chiaro e intellegibile, le modalità e termini per poter ricorrere al giudice e fare opposizione. È vero, la legge non ammette ignoranza, ma ciò riguarda solo le norme di diritto sostanziale e non quelle sulla procedura: sicché l’amministrazione si deve sempre porre in una condizione di trasparenza e collaborazione, tanto da garantire a ogni cittadino, all’interno delle proprie comunicazioni, la conoscenza anticipata dei diritti che gli competono. È pertanto nulla, e deve essere immediatamente cancellata, l’ipoteca iscritta da Equitalia sull’immobile di proprietà del debitore senza che quest’ultimo sia stato previamente informato su come proporre ricorso, qualora voglia opporsi.
Questo importante principio è stato finalmente formalizzato dal più alto organo della giurisprudenza italiana: la Cassazione ha infatti messo nero su bianco tale principio in una sentenza pubblicata poche ore fa [1]. La pronuncia suona come una sonora bacchettata alle comunicazioni, tutt’altro che rare, sbrigative e frettolose di Equitalia.











Il preavviso di ipoteca

Prima di iscrivere ipoteca – così come per il fermo amministrativo, visto che le due discipline sono parallele – Equitalia è tenuta a inviare al contribuente un preavviso (il cosiddetto preavviso di iscrizione di ipoteca) con raccomandata con avviso di ricevimento. In esso viene comunicato al debitore che, se entro 30 giorni non provvederà al pagamento delle somme iscritte a ruolo, avrà luogo l’iscrizione dell’ipoteca.


Una volta iscritta l’ipoteca, Equitalia non deve inviare altra successiva comunicazione, neppure dell’avvenuta iscrizione ipotecaria.

L’obbligo di preventiva comunicazione e concessione del termine di 30 giorni affinché il contribuente possa esercitare il diritto di difesa, presentando opportune osservazioni o provvedere al pagamento del dovuto, si applica anche ai procedimenti iniziati prima del 13 luglio 2011 (quando l’obbligo non era previsto per legge) con conseguente nullità dell’ipoteca iscritta in assenza della preventiva comunicazione [2].


Il diritto alla difesa sulle modalità per presentare ricorso

Nelle motivazioni i Supremi giudici spiegano che l’ipoteca né il fermo amministrativo rientrano fra gli atti di espropriazione forzata [3]. Da ciò deriva, fra l’altro, l’obbligo di comunicazione completa circa le modalità di contestazione.

La Cassazione è chiara sulle garanzie che spettano al contribuente: in tema di riscossione coattiva delle imposte, Equitalia prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine di trenta giorni, per presentare osservazioni od effettuare il pagamento. L’omessa attivazione di tale contraddittorio amministrativo comporta la nullità dell’iscrizione di ipoteca per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione europea [4].

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