lunedì 9 maggio 2016

La rinuncia all’eredità può essere revocata dal creditore

Fonte:  laleggepertutti.it



Il debitore non può rinunciare all’eredità se, con tale scelta, anche se fatta senza alcun intento fraudolento, finisce per pregiudicare le aspettative dei suoi creditori. A questi ultimi, pertanto, è consentito agire in tribunale con la cosiddetta azione revocatoria: essa ha lo scopo di rendere senza effetti la predetta rinuncia e poter così pignorare i beni dell’eredità, onde soddisfare i propri diritti di credito. A ricordarlo è una recente sentenza della Cassazione [1].


La rinuncia all’eredità fatta dal debitore – si legge nel provvedimento – può essere impugnata e resa, così, priva di effetti se determina un “danno sicuramente prevedibile” ai suoi creditori. Tale previsione, del resto, è contenuta nello stesso codice civile in modo inequivoco e chiaro: “Se taluno rinuncia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare (dal tribunale) ad accettare l’eredità in nome del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.

Il giudice revoca la rinuncia all’eredità se vi sono fondate ragioni per ritenere che i beni personali di quest’ultimo possono non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori. Infatti, l’accettazione dell’eredità rappresenta sempre un incremento del patrimonio del debitore su cui i creditori possono soddisfarsi attraverso il pignoramento. Il che peraltro implica che la rinuncia all’eredità fatta dal plurindebitato al solo scopo di lasciare insoddisfatti i suoi creditori è un atto pienamente impugnabile.

Nel caso di specie, un fallito aveva rinunciato all’eredità di un proprio familiare perché consapevole del fatto che, se avesse accettato, i beni sarebbero finiti nelle mani del curatore che li avrebbe venduti; invece, rinunciandovi, detti beni sarebbero andati in favore di altri parenti e, quindi, rimasti comunque “in famiglia”. Una scelta che la nostra legge non condivide e ritiene che possa essere revocata se lo vogliono i creditori. Il motivo è chiaro: dato che la rinuncia all’eredità finisce per danneggiare il creditore dell’erede, che così non può beneficiare dell’incremento del patrimonio del suo debitore, la legge autorizza il creditore medesimo ad accettare l’eredità in nome e in luogo del rinunziante – senza quindi che il creditore impugnante divenga un erede – al fine di soddisfarsi lui stesso sui beni ereditari.

Per poter ottenere la revoca della rinuncia all’eredità, il creditore deve rispettare due presupposti:

deve agire entro massimo cinque anni dalla rinuncia (pena la perdita di tale diritto);
deve dimostrare un danno sicuramente prevedibile, cioè che il patrimonio personale del debitore non basta a soddisfare i crediti e l’eredità presenta un attivo.

Per tornare al caso precedente, la dichiarazione di fallimento costituisce un elemento tale da far ritenere altamente verosimile che il patrimonio del debitore, dato l’acclarato stato di insolvenza, non sia sufficiente a fare fronte a tutte le pretese creditorie.

info

testo