martedì 3 maggio 2016

La cartella di pagamento di Equitalia scade dopo un anno

Fonte: laleggepertutti.it


Non tutti sanno che la cartella di pagamento di Equitalia può “durare” massimo un anno: la sua validità ha, cioè, un termine di “scadenza” oltre il quale non è più possibile procedere a pignoramento nei confronti del debitore. Una previsione questa che si aggiunge a quella sulla prescrizione dei tributi e delle sanzioni; pertanto le due discipline non si sovrappongono, ma anzi coesistono, potendo fornire al contribuente, in determinati casi, una doppia ancora di salvezza. Ma procediamo con ordine.   La legge [1] impone ad Equitalia di iniziare l’esecuzione forzata (con la notifica dell’atto di pignoramento) non prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ma non oltre il termine di un anno dalla medesima notifica.   Se Equitalia rimane inerte e non consegna al debitore l’atto di pignoramento entro un anno dal ricevimento della cartella esattoriale, deve obbligatoriamente rinnovare l’invito a pagare le somme non riscosse con un ulteriore atto: non dovrà farlo con la notifica di una seconda cartella, bensì con un atto che viene chiamato intimazione di pagamento (anche detta intimazione ad adempiere).




Tale atto è una sorta di diffida, con cui si sollecita il moroso a corrispondere gli importi dovuti entro cinque giorni.   Se, quindi, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, Equitalia non invia l’intimazione ad adempiere, non può neanche avviare il pignoramento; se lo fa ugualmente, esso è nullo.   L’intimazione di pagamento perde efficacia decorsi 180 giorni dalla data della sua notifica. Equitalia, però, è libera di notificare una seconda intimazione ad adempiere che avrà anch’essa validità per altri 180 giorni, e così via almeno finché non si sarà prescritto completamente il credito.   L’intimazione è nulla se non preceduta dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
Quando arriva il pignoramento?

Quanto appena detto consente al contribuente, che abbia ricevuto dal postino (o dal messo notificatore) la cartella esattoriale, di sapere, con un margine di maggiore certezza, entro quanto tempo massimo attendersi l’arrivo dell’ufficiale giudiziario o la notifica del pignoramento: detto pignoramento non può intervenire prima di 60 giorni dal ricevimento della cartella e non oltre un anno. Se dopo l’anno viene notificata l’intimazione di pagamento, il pignoramento non può intervenire prima di 5 giorni dalla stessa e non oltre 180 giorni.

Con la notifica dell’intimazione ad adempiere, dunque, Equitalia si “rimette in carreggiata” e può avviare nuovamente il pignoramento, sempre però che, nel frattempo, non siano scaduti i termini di prescrizione: una volta, infatti, verificatasi la prescrizione, l’Esattore non può più “rimettersi nei termini” rinotificando un nuovo atto; pertanto il pignoramento sarà sempre impossibile e nullo.

Come noto, i termini di prescrizione sono diversi a seconda del tributo o delle sanzioni richiese (per conoscere i singoli termini leggi la nostra guida “Prescrizione cartelle esattoriali”).


L’intimazione di pagamento

Secondo una giurisprudenza, l’atto di intimazione dovrebbe contenere l’indicazione del responsabile del procedimento ed in difetto sarebbe nullo [2].

La forma dell’intimazione ad adempiere è standard ed è fissata con decreto ministeriale. Cliccando qui se ne può avere un esempio.

La notifica dell’intimazione di pagamento avviene con le stesse forme della cartella di pagamento (e, quindi, con raccomandata a.r. postale o con notifica a mani del debitore).

La notifica dell’intimazione di pagamento (o ad adempiere) interrompe il termine di prescrizione del credito.

Si ritiene che l’intimazione di pagamento sia impugnabile in commissione tributaria (quando il relativo credito ha natura tributaria) per vizi propri [3].

Prima di avviare fermo o ipoteca non c’è bisogno dell’intimazione di pagamento anche se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale.


Debiti minori

Se il debito da riscuotere è inferiore a 1.000 euro, Equitalia prima di iniziare l’esecuzione deve inviare al debitore, con posta ordinaria, una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo; deve poi attendere il decorso del termine di 120 giorni per iniziare l’esecuzione [4].


Prescrizione

Come detto già incidentalmente nell’articolo, Equitalia deve iniziare il pignoramento entro il termine di prescrizione del credito.

I crediti tributari si prescrivono in termini diversi in base alla natura del tributo ed all’atto con il quale sono liquidati.

I tributi erariali (es. IRPEF, IVA, IRES, Registro, ipocatastali) oggetto di cartella di pagamento si prescrivono nel termine di 10 anni decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento (60 giorni dalla notifica) o, se la cartella è impugnata, dal passaggio in giudicato della sentenza. Di recente la Cassazione ha abbracciato un’interpretazione differente per la prescrizione dell’Irpef, ritenendo che si verificherebbe in 5 anni.

Le sanzioni e le multe si prescrivono invece in 5 anni decorrenti dallo stesso momento.

I tributi locali periodici (TARSU, TOSAP e si ritiene anche ICI e IMU) si prescrivono nel termine di 5 anni.

Il bollo auto si prescrive in tre anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento.

In tutti questi casi, se il contribuente impugna la cartella e perde la causa, la prescrizione diventa di 10 anni (in tal caso, infatti, il titolo non è più la cartella ma la sentenza la cui prescrizione è appunto decennale).

Equitalia può interrompere il decorso del termine di prescrizione notificando uno dei tre seguenti atti:
una nuova cartella di pagamento
l’intimazione al pagamento
l’atto di pignoramento.

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