mercoledì 23 marzo 2016

Addio bollo auto se il fisco non interrompe la prescrizione

Fonte: laleggepertutti.it



Confermata la prescrizione breve per il bollo auto: la cartella di pagamento, notificata da Equitalia, non ha valore se sono trascorsi più di tre anni da quello in cui doveva essere eseguito il pagamento. La sentenza della CTP di Caltanissetta del 17 febbraio scorso [1] riapre un tema sempre caldo nel nostro ordinamento: l’obbligo di pagamento del bollo auto e i termini di prescrizione.   Nonostante qualche Regione abbia sostenuto a lungo che il termine di scadenza del bollo auto è di cinque anni, resta ormai consolidato l’orientamento dei giudici secondo cui gli arretrati dell’imposta sull’auto vanno richiesti entro massimo 3 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.



Entro tale termine il contribuente deve necessariamente ricevere la cartella di pagamento di Equitalia (a pena di decadenza). Anche la cartella esattoriale “scade” se non viene intrapresa l’esecuzione forzata nel termine di tre anni.   Con un esempio pratico sarà più facile comprendere. Per il bollo auto relativo al 2012, la prescrizione si compie il 31 dicembre 2016 (ossia al 3° anno successivo a quello in cui doveva intervenire il pagamento). Se entro tale termine viene notificata la cartella di pagamento, si ha l’interruzione della prescrizione e il termine dei tre anni ricomincia a decorrere da capo. Equitalia ha altri tre anni a disposizione per iniziare l’esecuzione forzata. Pertanto, se nel successivo triennio Equitalia non invia ulteriori atti di sollecito o non effettua un pignoramento, decade anche la cartella e si prescrive definitivamente il diritto alla riscossione.   L’unica eccezione è per il bollo auto dovuto negli anni dal 2000 al 2002. Per essi è stata disposta, con il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2004 la proroga di tutte prescrizioni (quelle cioè con scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05) fossero prorogate al 31.12.2005.   Nel calcolare se sia stata rispettata la prescrizione (per esempio per un avviso o per una cartella esattoriale) vanno prese in esame tutte le eventuali notifiche che abbiano interrotto il termine dei tre anni: è il caso, ad esempio, di solleciti di pagamento, avvisi, o della stessa cartella di Equitalia. Proprio su questo punto si sofferma la sentenza in oggetto: spetta al fisco dare la prova dell’avvenuto ricevimento, da parte del contribuente, di atti interruttivi. Ma attenzione: il decorso del termine di prescrizione triennale per la riscossione del bollo auto non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto tale procedura si sviluppa tutta all’interno di quest’ultima; pertanto, poiché l’effetto interruttivo della prescrizione si produce solo in forza di un atto che valga a costituire in mora il debitore, la semplice iscrizione a ruolo non è idonea ad essere percepita dal contribuente e a produrre effetti sulla sua sfera giuridica.   La riscossione coattiva del bollo auto spetta alle Regioni che possono agire direttamente o tramite concessionari.

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