venerdì 25 marzo 2016

Se sono irreperibile al postino la cartella è valida?

Fonte:  laleggepertutti.it


Non sempre il rendersi irreperibile al postino consente di evitare la notifica della cartella di pagamento di Equitalia: in base alla legge, infatti, una volta che l’addetto alla consegna dell’atto abbia espletato tutte le formalità previste dalla legge per il caso di assenza del destinatario da casa o per il caso in cui questi non sia rintracciabile, la notifica “si presume” ugualmente avvenuta (anche se, di fatto, non è stata mai consegnata). E ciò perché, altrimenti, facile sarebbe sottrarsi a qualsiasi richiesta di pagamento.

Dunque, cancellare il proprio nome dal citofono, fingere che in casa non ci abita più nessuno o non accettare la raccomandata dal postino non evita le conseguenze legali derivanti dalla notifica della cartella di pagamento.







A questo punto non resta da vedere quali siano le formalità che il postino, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore deve espletare quando non riesce a trovare il destinatario del plico. Infatti è proprio dall’adempimento di tali obblighi che discende la possibilità di considerare come avvenuta o meno la notifica e, quindi, valida. In altre parole, qualora l’addetto alla consegna abbia saltato uno dei passaggi che a breve descriveremo, la notifica si considera nulla e la cartella di Equitalia non va più pagata.

A ricordare tali adempimenti è una recentissima sentenza della Cassazione [1]. Ma facciamo un passo indietro.





Che significa rendersi irreperibili al postino?
Ci si può rendere irreperibili in due modi:



– assenza momentanea del destinatario: si verifica quando il destinatario, benché risulti ancora residente nel luogo di notifica dell’atto, non risponda al citofono o al campanello della porta e, una volta ricevuto l’avviso di deposito del plico presso l’ufficio postale, non vada a ritirarlo. Il messo può consegnare il plico anche ad un familiare convivente o al portiere, salvo che questi rifiutino la consegna;



– irreperibilità vera e propria (cosiddetta irreperibilità assoluta): si verifica quando il destinatario non risulti più residente nel luogo indicato per la notifica dell’atto, avendo il postino potuto appurarlo da indagini sul luogo (per esempio, attraverso informazioni richieste ai vicini di casa), nonostante la sua residenza risulti ancora fissata, formalmente, in quella stessa via. Il nuovo luogo di residenza deve risultare ovviamente sconosciuto.



Ebbene, gli adempimenti che il postino deve compiere per compiere la notifica correttamente anche in assenza del destinatario e far così scattare la presunzione di conoscenza, sono diversi a seconda che si parli di irreperibilità relativa o assoluta. Infatti:



– nel caso di irreperibilità relativa, il messo o l’ufficiale giudiziario deve depositare l’atto presso il Comune comunicando ciò al destinatario con l’affissione di un avviso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, sia con l’invio di una raccomandata a.r. [2]. Nella relata di notifica, deve specificare, a pena di nullità, la causa di impossibilità della consegna;



– nel caso di irreperibilità assoluta, invece, il messo o l’ufficiale giudiziario deve depositare l’atto presso il Comune ed affiggere avviso di deposito nell’albo comunale in busta chiusa e sigillata. Non deve però comunicarlo al destinatario con l’affissione dell’avviso alla porta o con l’invio della raccomandata a.r. così come invece succede nel caso di irreperibilità relativa.



Se infine il destinatario si rifiuta di ricevere la cartella, la notifica si considera comunque effettuata in mani proprie e l’ufficiale ne dà atto nella relata.

Come fare per verificare se la notifica è valida?
Il contribuente che sospetti che gli sia stata notificata una cartella di pagamento, può verificare l’esatto adempimento di tali formalità chiedendo ad Equitalia, tramite un’istanza di accesso agli atti, di visionare tutti i documenti (in originale) attestanti la notifica. In tal modo, egli potrà verificare se il messo notificatore abbia adempiuto all’obbligo della seconda comunicazione con raccomandata a.r. (come detto, solo per il caso di irreperibilità relativa).

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