giovedì 10 marzo 2016

Come contestare una cartella di pagamento prescritta

Fonte:  laleggepertutti.it



Contestare una cartella di pagamento prescritta è un problema che potrebbe riguardare anche te: ti abbiamo, infatti spiegato come scoprire quanti debiti hai con Equitalia e cosa succede se non li paghi. Tuttavia, accade spesso che le morosità si trascinino per anni o magari che, a monte di esse, ci sia una notifica non eseguita correttamente o effettuata a un indirizzo sbagliato; potrebbe infine avvenire che, dopo l’invio della cartella di pagamento, Equitalia non svolga altre attività e si risvegli solo dopo molto tempo. In tutti questi casi, ben potrebbe essere che si sia verificata la prescrizione degli importi dovuti, per decorrenza del tempo massimo previsto dalla legge.



Cosa fare, dunque, se la cartella di pagamento di Equitalia è prescritta? La cosa più immediata e naturale sarebbe quella di chiedere uno sgravio della cartella stessa dalle somme non più dovute. Tuttavia, per quanto semplice, tale operazione può risultare problematica: ciò a causa della scarsa collaborazione da parte degli uffici dell’Agente della riscossione, pur dinanzi a conclamate ragioni del contribuente. In teoria, infatti, l’accertamento della prescrizione di un’imposta è un conteggio estremamente facile da eseguire, che può essere effettuato sulla base di dati e documenti già in possesso di Equitalia, senza dover ricorrere alla calcolatrice. Eppure gli uffici se ne lavano spesso le mani rimandando il contribuente all’ente titolare del credito, mentre quest’ultimo, a sua volta, si scrolla di dosso ogni decisione in merito, sostenendo di aver inviato per tempo il ruolo ad Equitalia. Insomma, il classico scaricabarile delle pubbliche amministrazioni italiane, da cui sembra impossibile uscire, a meno di ricorrere a un avvocato e un giudice.


Cerchiamo, dunque, di capire come contestare una cartella di Equitalia prescritta.


Istanza in autotutela
Poiché non costa niente, la prima mossa da fare è presentare un’istanza in autotutela che, per maggior prudenza, sarà bene inviare tanto all’ufficio di Equitalia che ha spedito la cartella di pagamento, tanto all’ente titolare del credito. Per esempio:



– se si tratta di contributi previdenziali, l’istanza andrà inviata all’Inps;

– se si tratta di multe, andrà spedita all’organo di polizia che ha elevato il verbale;

– se si tratta di imposte, all’Agenzia delle Entrate;

– se si tratta di bollo auto, alla Regione;

– se si tratta di canone Rai, all’Agenzia delle Entrate, ufficio I di Torino;

– se si tratta di imposta sui rifiuti, al Comune.



Per inviare l’istanza puoi utilizzare un foglio di carta semplice, senza bisogno di bolli, da spedire senza busta, ossia piegato su se stesso, spillato, affrancato con indicazione dell’indirizzo del destinatario e spedito (ti abbiamo spiegato come fare in “Come spedire una raccomandata senza busta”). L’invio deve essere effettuato necessariamente con raccomandata a.r.



In alternativa, se ne sei munito, puoi utilizzare la posta elettronica certificata: in tal caso, non dovrai allegare documenti ma riportare la richiesta nel corpo della Pec.



Cosa bisogna scrivere nell’istanza in autotutela? In verità non esistono formule prestabilite. L’importante è dare atto di aver ricevuto, in una determinata data, la cartella di pagamento e che, dopo tale data, non è stato ricevuto alcun’altra diffida o intimazione di pagamento (qualora, infatti, fosse stato ricevuto un atto di tale tipo – cosiddetto atto interruttivo – la prescrizione si sarebbe interrotta per iniziare a decorrere nuovamente da capo il giorno dopo).





Se Equitalia non risponde o rigetta l’istanza
Che succede se Equitalia o l’ente titolare del credito non risponde o rigetta l’istanza? In tal caso, ti conviene non fare nulla. E questo perché, al momento, non avresti un atto da impugnare in quanto i termini per impugnare la cartella di pagamento (che presumibilmente ti è arrivata molto tempo fa) sono ormai prescritti. Dunque, quel che puoi fare, è attendere – se mai dovesse intervenire – il successivo passo di Equitalia e impugnare quest’ultimo: per esempio, una intimazione di pagamento (una sorta di sollecito), un rinnovo della notifica della cartella, un preavviso di fermo o di ipoteca, un pignoramento.



Contro tali atti, potresti nuovamente inviare l’istanza in autotutela, ma con questo importante avvertimento: l’istanza in autotutela non interrompe i termini per presentare ricorso, termini che sono perentori (60 giorni dalla notifica). Pertanto, ti consigliamo di affilare già le armi (ossia, rivolgerti a un avvocato) per preparare l’atto di ricorso.



Attenzione: una sentenza delle Sezioni Unite dell’anno scorso consente anche di impugnare l’estratto di ruolo, senza dover necessariamente attendere il successivo passo di Equitalia, ma ciò solo se in esso sono presenti cartelle che ritieni non ti siano mai state notificate. In questo modo, potresti ricorrere al giudice (secondo quanto ti diremo nel successivo paragrafo) per farti “cancellare” il debito prescritto (leggi: “Opporsi a Equitalia per cartelle mai notificate“).





Come fare ricorso contro la cartella prescritta
Quando non funzionano le maniere buoni, occorre ricorrere a quelle cattive. Entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di pagamento di un debito prescritto, il contribuente deve rivolgersi al giudice competente presentando ricorso. Se la cartella contiene alcuni debiti prescritti e altri che ancora non lo sono è possibile opporsi solo ai primi e pagare i secondi.



A chi presentare il ricorso? Le regole sulla giurisdizione e sulla competenza, stabiliscono che il  ricorso vada presentato a:



– giudice di pace: per le multe;

– tribunale sezione lavoro: per contributi Inps e Inail;

– commissione tributaria: per tasse e imposte, anche locali;

– tribunale ordinario: canone acqua.



Se però il pignoramento è già iniziato, il ricorso va prima presentato al tribunale ordinario, giudice dell’esecuzione: quest’ultimo decide subito sulla sospensiva e poi invita il contribuente a riassumere la causa nel merito innanzi al giudice competente, secondo le regole appena dette.

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