giovedì 24 marzo 2016

Regime forfettario: le novità dal 2016

Fonte:   laleggepertutti.it



Dal 2016 il regime forfettario, introdotto dalla L. 190/2014 a decorrere dal 1 gennaio 2015, resta l’unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione e che possiedono determinati requisiti. Il regime dei minimi, infatti, è stato abrogato e resta in vigore fino a scadenza naturale solo per i soggetti che, avendone i requisiti, ne hanno fatto opzione entro il 31 dicembre 2015, o per coloro che lo applicavano già da prima.

 Chi può aderire al regime forfettario



Possono aderire al regime forfettario – e continuare a restarvi – le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arte o professione che nell’anno solare precedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda dell’attività svolta. Per effetto della novella Legge di Stabilità, a decorrere dal 1 gennaio 2016, tali soglie sono aumentate rispetto al passato generalmente di 10.000 euro, e di 15.000 euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni. Verificato il rispetto di tale principale condizione, l’imprenditore o il professionista può aderire al regime solo dopo aver verificato di aver sostenuto, nell’anno precedente, spese per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi, nonché accertato che il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31 dicembre dell’anno precedente non sia stato superiore a 20.000 euro.
Infine, per rendere più vantaggiosa l’adesione al regime, la Legge di Stabilità 2016 ha modificato l’ultimo vincolo stabilito dalla L. 190/2014 secondo la quale il reddito d’impresa/lavoro autonomo, che si intende(va) assoggettare al regime agevolato, doveva risultare prevalente rispetto a quello eventualmente conseguito attraverso il lavoro dipendente/assimilato.
Tale condizione non andava verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, o se la somma dei “due redditi” non fosse superiore a 20.000 Euro. Con le modifiche apportate dalla L. 208/2015, questa disposizione è stata abrogata;


Chi non può aderire al regime forfettario

È stata introdotta una nuova condizione secondo la quale non possono avvalersi del regime coloro che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendente o assimilato risulti cessato.


Come viene determinato il reddito imponibile nel regime forfettario?

Il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell’anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi. Al reddito imponibile così determinato si dovranno sottrarre i contributi previdenziali versati e su tale differenza applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%. Al fine di favorire le nuove imprese per il primo anno e per i successivi 4 anni, il reddito così determinato, è ridotto di un terzo, ossia, al 5% per 5 anni, a condizione che:

il contribuente non abbia esercitato nei 5 anni precedenti all’inizio dell’attività attività di impresa, arte o professione;
l’attività non sia la mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta, a meno che non rientri nella pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
nel caso in cui l’attività venga proseguita da un altro soggetto svolta in precedenza, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nell’anno precedente non sia oltre i limiti fissati per l’accesso al regime.

Potranno avvantaggiarsi di questa condizione non solo coloro che aprono una nuova attività nel 2016, ma anche coloro che l’hanno iniziata nel 2015. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà limitata alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).
Gli imprenditori che applicano il regime forfettario, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale (c.d. regime contributivo agevolato). Tale sistema fino al 2015 prevedeva la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza considerare il c.d. minimale di reddito (ossia quel reddito minimo sul quale i contributi sono sempre dovuti); dal 2016, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 i contribuenti che decidono di aprire una partita IVA con il regime forfettario 2016, avendo l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e, quindi, alla gestione separata INPS artigiani e commercianti, ritorneranno a pagare, dal 2016, il minimale contributivo ridotto del 35% osservando le scadenze ordinarie. Successivamente, dovranno verificare, in sede di Modello UNICO 2017, se il reddito “forfettario” sia maggiore o inferiore al “reddito minimale” ridotto del 35% e fissato dall’INPS.


Nessun obbligo di tenuta delle scritture contabili con il regime forfettario

Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti in materia di Imposta sul valore aggiunto; non sono tenuti a operare le ritenute, così come alle stesse non sono assoggettati i propri ricavi e compensi. In più, i contribuenti che applicano il regime forfettario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dai parametri.
Si ricorda infine che per aderire al regime è irrilevante l’età del contribuente e non è previsto alcun limite di durata.


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