mercoledì 30 marzo 2016

Mediazione: cade l’obbligatorietà quando in causa c’è un consumatore.

Fonte: laleggepertutti.it



Potrebbe cadere l’obbligo della mediazione tutte le volte in cui una delle due parti in conflitto sia un consumatore e l’altra un’azienda, un professionista o una banca; questo perché c’è un palese contrasto tra due leggi di pari importanza: da un lato la norma [1] che impone la mediazione obbligatoria (come condizione di procedibilità per accedere in tribunale, qualora la lite verta su specifiche materie) e, dall’altro, la direttiva comunitaria da noi recepita lo scorso mese di luglio [2], sull’istituzione degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per consumatori (cosiddetti Adr), normativa che, come noto, istituisce degli organismi di mediazione volontari, gratuiti e attivabili tramite internet (ne abbiamo parlato in “Liti tra acquirente e venditore risolti su internet gratis”).


Dunque, se la banca agisce contro il correntista/consumatore – per esempio con un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle rate del mutuo – quest’ultimo può (ma non deve) attivare uno dei meccanismi volontari di conciliazione online introdotti con la normativa di questa estate, senza essere obbligato a pagare un organismo di mediazione.
È quanto risulta da una recente ordinanza del Tribunale di Verona [1]: il giudice, resosi conto del contrasto normativo, ha investito la Corte di Giustizia Europea per dirimere il dubbio e chiarire se sia da preferire la più recente normativa comunitaria, che privilegia il consumatore e, quindi, la libertà di questi ad attivare volontariamente un Adr, oppure quella nazionale che, invece, dà maggiore peso all’obbligatorietà della mediazione.

Dalla decisione della Corte UE dipende, in buona sostanza, la permanenza in vita della mediazione stessa, poiché – in caso di accoglimento dell’interpretazione favorevole al consumatore – l’istituto rimarrà in vita solo per una serie residuale di ipotesi: ossia tutte le volte in cui la lite sarà solo tra due professionisti (per es. una banca e un imprenditore, due aziende, ecc.).

Quale sarà la tesi che sposerà la Corte di Lussemburgo? Tra le righe dell’ordinanza di rimessione sembra già intuirsi una maggiore preferenza per la procedura conciliativa non obbligatoria, quella di più recente introduzione. Ciò innanzitutto per via di una maggiore sensibilità delle istituzioni comunitarie alla tutela del consumatore, e tale è certamente la nuova conciliazione mediante gli Adr online (più favorevole al cittadino perché volontaria e spontanea, priva della necessità della assistenza obbligatoria di un avvocato, completamente gratuita e attivabile anche tramite internet da casa).

Inoltre, secondo l’ordinanza in commento, da un esame approfondito degli atti comunitari in tema di strumenti di conciliazione, sembrerebbe potersi desumere la preferenza della UE per la forma volontaria delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, mentre il sistema italiano della mediazione è improntato su uno schema di obbligatorietà, quindi in conflitto con la direttiva comunitaria, sia per quanto riguarda la struttura generale e la funzione di questa. La norma italiana non lascia spazio al consumatore, obbligandolo ad attivare la mediazione, circostanza che, invece, non trapela da nessuna parte della direttiva comunitaria del 2011. È evidente pertanto come la legge italiana ponga il consumatore in una posizione più sfavorevole rispetto, invece, all’intenzione della legge comunitaria.


La vicenda

Nel caso di specie, un consumatore aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dalla banca. Il giudice, tuttavia, alla prima udienza, ha rilevato il conflitto tra le due normative sopra citate e, pertanto, ha rinviato gli atti alla Corte di Giustizia UE.

Secondo il Tribunale di Verona, il correntista, dato il carattere volontaristico della Adr per i consumatori [4], avrebbe avuto la facoltà e non già l’obbligo, di attivare tale forma di risoluzione alternativa della controversia; qualora non l’attivasse, non si avrebbero ripercussioni sul giudizio di opposizione i corso.

info

testo